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Società tra professionisti

Intro
[art. 4 | Regolamento Generale Società]
Description

Le SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI devono avere i seguenti requisiti (stabiliti dalla L. n. 183/2011 art. 10 e dal D.I. n. 34/2013):

  • Presupposto soggettivo: costituzione in forma di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative.
  • Presupposto oggettivo: previsione, nell’oggetto sociale, di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. Le attività professionali che possono essere realizzate da una società tra professionisti non sono limitate ad una singola professione, ma è possibile costituire una società tra professionisti “multidisciplinare”, per l’esercizio di più attività professionali;
  • Compagine societaria: presenza, tra i soci professionisti, di ingegneri e/o architetti iscritti o non iscritti a Inarcassa. I soci possono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli stati membri dell’Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante, oppure soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento; la legge prevede che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10 comma 4 lettera b, L. 183/2011).

Tutte le Società tra Professionisti che hanno tra i propri soci ingegneri o architetti iscritti al relativo Albo professionale sono tenute a registrarsi ad Inarcassa e a presentare la comunicazione annuale relativa all’intero volume d’affari annuo dichiarato ai fini dell’IVA, con le stesse modalità e termini di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento Generale Società.

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