Società tra professionisti
Le SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI devono avere i presupposti stabiliti dalla legge (v. art. 10 L. 183/2011 e D.M. n. 34/2013) tra i quali:
- Presupposto soggettivo: costituzione in forma di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative.
- Presupposto oggettivo: l’esercizio di una o più attività professionali regolamentate. Le attività professionali che possono essere realizzate da una società tra professionisti non sono limitate ad una singola professione, ma è possibile costituire una società tra professionisti “multidisciplinare”, per l’esercizio di più attività professionali.
I soci possono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli stati membri dell’Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante, oppure soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento; la legge prevede che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10 comma 4 lettera b, L. 183/2011).
Tutte le Società tra Professionisti che hanno tra i propri soci ingegneri o architetti iscritti al relativo Albo professionale sono tenute a registrarsi ad Inarcassa e a presentare la comunicazione annuale relativa all’intero volume d’affari annuo dichiarato ai fini dell’IVA, con le stesse modalità e termini di cui agli articoli 2, 3 e 5bis del Regolamento Generale Previdenza.
La suddetta richiesta di registrazione a Inarcassa e di accesso a Inarcassa On Line va inoltrata dal rappresentante legale della società.
In caso di cessazione dalla carica, il legale rappresentante può essere modificato direttamente nell’Area riservata Inarcassa On Line della società, sezione “Dati Societari – Legale rappresentante”. La variazione, tuttavia, deve essere apportata dal legale rappresentante uscente, il quale può accedere a IOL con propri SPID o CIE.
La comunicazione deve essere presentata anche nel caso in cui nell’anno di riferimento il Volume d’Affari sia nullo.