Società tra professionisti
Le SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI devono avere i presupposti stabiliti dalla legge (v. art. 10 L. 183/2011 e D.M. n. 34/2013) tra i quali:
- Presupposto soggettivo: costituzione in forma di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative.
- Presupposto oggettivo: l’esercizio di una o più attività professionali regolamentate. Le attività professionali che possono essere realizzate da una società tra professionisti non sono limitate ad una singola professione, ma è possibile costituire una società tra professionisti “multidisciplinare”, per l’esercizio di più attività professionali.
I soci possono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli stati membri dell’Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante, oppure soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento; la legge prevede che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10 comma 4 lettera b, L. 183/2011).
Tutte le Società tra Professionisti che hanno tra i propri soci ingegneri o architetti iscritti al relativo Albo professionale sono tenute a registrarsi ad Inarcassa e a presentare la comunicazione annuale relativa all’intero volume d’affari annuo dichiarato ai fini dell’IVA, con le stesse modalità e termini di cui agli articoli 2, 3 e 5bis del Regolamento Generale Previdenza.
La comunicazione deve essere presentata anche nel caso in cui nell’anno di riferimento il Volume d’Affari sia nullo.