Obblighi della Società tra professionisti
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Tutte le Società tra Professionisti che hanno tra i propri soci ingegneri o architetti iscritti al relativo Albo professionale sono tenute a registrarsi ad Inarcassa e a presentare la comunicazione annuale relativa all’intero volume d’affari annuo dichiarato ai fini dell’IVA, con le stesse modalità e termini di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Generale Previdenza.
La comunicazione deve essere presentata anche nel caso in cui nell’anno di riferimento il Volume d’Affari sia nullo.
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TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI PAGAMENTO
La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica tramite Inarcassa On line entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Per usufruire del servizio telematico per la trasmissione della dichiarazione le Società devono essere registrate presso Inarcassa. La suddetta richiesta di registrazione a Inarcassa e di accesso a Inarcassa ON line va inoltrata dal rappresentante legale della società, tramite l'apposito modello di registrazione online.
La comunicazione non comporta obblighi contributivi da parte delle società.
La Società tra Professionisti è tenuta ad applicare, in fattura, a carico dei propri committenti, la maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari prodotto ai fini IVA in proporzione alla quota di partecipazione dei soci iscritti agli Albi degli Ingegneri o Architetti. Nel caso in cui tra i soci della Società vi siano soggetti non iscritti ad Ordini Professionali (soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento), la quota di partecipazione da considerarsi ai fini del calcolo della maggiorazione, deve essere riproporzionata, escludendo dal calcolo quella dei soci non professionisti (art. 5 bis del Regolamento Generale Previdenza).
Eventuali modifiche della struttura societaria dovranno essere comunicate ad Inarcassa.
Obblighi dei soci delle Società tra Professionisti
- I soci di Società tra Professionisti che sono, contestualmente, iscritti ad un Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti e non sono assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato o ad altra attività esercitata sono tenuti all’iscrizione e contribuzione obbligatoria ed esclusiva presso Inarcassa, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7 dello Statuto e dall’art. 1 Regolamento Generale Previdenza.
- A decorrere dal 1° gennaio 2015, per i soci iscritti ad Inarcassa il reddito derivante dalla partecipazione a Società Tra Professionisti costituisce, ai fini previdenziali, reddito professionale da assoggettare al contributo soggettivo, come disciplinato dal Regolamento Generale Previdenza. Il contributo soggettivo dovuto ad Inarcassa da ciascun professionista socio di una Società Tra Professionisti è pari all’importo calcolato applicando le aliquote annualmente previste sulla quota di reddito dichiarato dalla Società attribuita al socio in proporzione alla quota di partecipazione societaria;
- I soci professionisti ingegneri e architetti della Società sono tenuti a comunicare annualmente ad Inarcassa la quota del volume d’affari IVA della Società determinata in funzione della propria quota di partecipazione alla società, riproporzionando quella eventualmente riferita ai soci non professionisti;
- La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica tramite Inarcassa On line entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
- Ciascun socio professionista ingegnere o architetto è inoltre obbligato a versare ad Inarcassa l’ammontare del contributo integrativo in relazione alla quota del volume di affari IVA determinata come sopra. A seconda si tratti di professionisti iscritti o non iscritti , il contributo viene versato in base alle date riportate sul calendario degli adempimenti.
ESEMPIO: Società tra Professionisti con attività mono-disciplinare (ingegneria e architettura) composta da un ingegnere (40%), da un architetto (40%) e da un socio di puro capitale (20%) con reddito prodotto di 100.000 nonché; un volume di affari di 180.000.
I soci ingegneri e architetti professionisti dovranno versare:
– una contribuzione soggettiva calcolata su un reddito professionale di 40.000 ciascuno (40% di 100.000);
– una contribuzione integrativa calcolata su un volume di affari di 90.000 ciascuno (40% + 10% quota riproporzionata).
CONTROLLO COMUNICAZIONI
Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate, fermo restando i controlli diretti o incrociati esperibili presso i competenti uffici.