Chi versa e quando
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CHI HA L’OBBLIGO DI PAGARE I CONTRIBUTI SOGGETTIVO ED INTEGRATIVO
- I professionisti che nell’anno di riferimento della comunicazione dei redditi sono stati iscritti a Inarcassa, anche se per breve periodo.
- I professionisti cancellati o di cui sia in corso la cancellazione che per l'anno di riferimento della comunicazione dei redditi sono stati iscritti a Inarcassa, anche se per breve periodo.
- I professionisti pensionati di Inarcassa iscritti anche se per breve periodo.
CHI HA L’OBBLIGO DI PAGARE IL SOLO CONTRIBUTO INTEGRATIVO
I professionisti non iscritti alla Cassa, ma iscritti all'Albo e titolari di partita Iva, devono corrispondere soltanto il contributo integrativo pari al 4% del volume di affari professionale individuale e/o realizzato in forma associata o quali soci di società di professionisti.
Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 31 agosto di ogni anno (poiché il 31 agosto 2025 è festivo, la scadenza di versamento del contributo integrativo 2024 è posticipata al 1° settembre 2025) tramite l'Avviso di pagamento Pago PA, che il professionista deve generare tramite l'apposita funzione su Inarcassa On line.
QUANDO
I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità devono essere versati dagli iscritti nell’anno di riferimento, in due rate di pari importo - 30 giugno e 30 settembre - oppure in sei rate bimestrali di pari importo. Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).
Gli iscritti e pensionati Inarcassa che desiderano rateizzare gli importi in sei rate, senza applicazione di interessi dilatori, devono inoltrare richiesta entro il 31 gennaio esclusivamente in via telematica, tramite l’apposita funzione disponibile nel menù laterale di Inarcassa On Line alla sezione "Agevolazioni > Rateazione bimestrale contributi minimi”. La scadenza della prima rata è stabilita al 28 febbraio e l’ultima al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati, l'anno successivo a quello di riferimento, con la presentazione della comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e devono essere corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (ad esempio: il conguaglio 2024 dovrà essere versato entro il 31 dicembre 2025).
In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato. Il piano sarà composto da tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, ad un tasso di interesse dell’1,5% senza acconto (ad esempio: il conguaglio 2024 potrà essere versato a marzo, luglio, novembre 2026). La richiesta di rateazione dovrà pervenire unitamente alla presentazione della dichiarazione o tramite l'applicativo disponibile nella sezione "Agevolazioni" su Inarcassa on line entro il 30 novembre, e il pagamento delle rate sarà possibile esclusivamente tramite sistema SDD. Ulteriori informazioni sono disponibili al link disponibile nella sezione 'Collegamenti' qui di seguito.
Il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti rispetto alle scadenze comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Regolamento Generale Previdenza.
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