FAQ - Pagamento dei contributi
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Sono socio di una società tra professionisti, come viene calcolato il contributo integrativo da versare a Inarcassa?
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Il contributo integrativo da versare viene determinato considerando la quota di partecipazione del professionista alla società e l’eventuale “riproporzione” della quota di partecipazione dei soci non professionisti.
Ho versato per errore i contributi dei due anni precedenti alla Gestione Separata INPS, cosa comporta e come posso regolarizzarmi con Inarcassa ai fini dell’obbligo di iscrizione?
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E’ necessario presentare subito la domanda di iscrizione ad Inarcassa accedendo all’Area riservata InarcassaOnLine, sezione “Domande e Certificati - Domande” e contestualmente segnalare l’errore via PEC all’indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org, allegando le copie delle quietanze di versamento dei contributi INPS calcolati sul reddito professionale e la Dichiarazione versamento previdenziale alla GS Inps, attestante anche i redditi su cui è stato corrisposto il contributo previdenziale alla Gestione Separata. In questo modo Inarcassa procederà ad adottare il provvedimento di iscrizione senza addebitare le sanzioni e senza richiedere il contributo soggettivo procedendo poi ad inviare all’INPS la richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all’altro ente di previdenza.
Ho 28 anni e sono iscritto a Inarcassa dal 01/06/2021, fino a quando potrò beneficiare della riduzione contributiva?
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Fino al 31/12/2025, in quanto si può beneficiare della riduzione contributiva per cinque anni solari e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età. Ricordiamo che il beneficio spetta solo ai giovani associati che dichiarino un reddito professionale IRPEF inferiore o uguale al reddito medio dichiarato dagli iscritti a Inarcassa nel biennio precedente all’anno oggetto di agevolazione. Per maggiori informazioni visitare la pagina “Contributi ridotti per i giovani iscritti”.
Sono iscritto a Inarcassa da tre anni e il prossimo anno, a febbraio, compirò 35 anni. Potrò beneficiare della riduzione contributiva per i giovani iscritti fino a febbraio oppure per l’intero anno?
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Potrà beneficiare della riduzione contributiva per l’intero anno. Ricordiamo comunque che il beneficio spetta solo ai giovani associati che dichiarino un reddito professionale IRPEF inferiore o uguale al reddito medio dichiarato dagli iscritti a Inarcassa nel biennio precedente all’anno oggetto di agevolazione. Per maggiori informazioni visitare la pagina “Contributi ridotti per i giovani iscritti”.
Chi può accedere agli strumenti di conciliazione previsti per sanare i debiti contratti con Inarcassa?
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Possono sanare i propri debiti con le agevolazioni previste dalle azioni di ravvedimento operoso, accertamento con adesione e rateizzazione ordinaria del debito degli anni pregressi:
- Iscritti
- Non iscritti
- Società di Ingegneria
fermo restando il rispetto delle tempistiche e dei requisiti d’accesso ad ognuna delle citate modalità, consultabili nella pagina dedicata a 'come rimettersi in regola'.
Sono iscritto ad Inarcassa da giugno dello scorso anno. Da gennaio a maggio ho versato i contributi alla Gestione Separata INPS. Il conguaglio risulta calcolato sul reddito dell'intero anno, come posso fare per non pagare doppi contributi sullo stesso reddito?
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In questo caso, per evitare la doppia imposizione sullo stesso reddito professionale, può richiederne il frazionamento in dodicesimi in base agli effettivi mesi di iscrizione direttamente dal modello di dichiarazione disponibile in IOL per l’anno di riferimento, selezionando il riquadro A2 Reddito professionale Frazionato Irpef.
I contributi versati a Inarcassa sono deducibili fiscalmente?
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L'articolo 10, comma 1, lettera e) del D.P.R. 917/86 prevede che dal reddito complessivo si deducano i contributi previdenziali versati in ottemperanza di legge (v. contributi soggettivo, contributo di maternità/paternità, contributo integrativo rimasto a carico del professionista), nonché quelli versati facoltativamente (riscatti, ricongiunzione, volontari) alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza.
La deducibilità segue regole diverse in funzione del regime fiscale del contribuente:
- Regime fiscale ordinario: i contributi versati per ciascun anno, obbligatori e volontari, sono deducibili fino a capienza del reddito complessivo e vanno indicati nel quadro RP (oneri deducibili) della dichiarazione fiscale Persone Fisiche.
- Regime fiscale di vantaggio o regime forfetario. Occorre distinguere tra contributi obbligatori e contributi facoltativi:
- a) i contributi obbligatori vanno indicati nel quadro LM con conseguente abbattimento del reddito professionale imponibile ai fini fiscali. Qualora il reddito esposto nel quadro LM non sia sufficiente, la parte residuale potrà essere indicata nel quadro RP (oneri deducibili) della dichiarazione e dedotta dal reddito complessivo;
- b) i contributi facoltativi invece devono essere indicati esclusivamente nel quadro RP (oneri deducibili) e dedotti dal reddito complessivo.
Devo applicare il 4% del contributo integrativo in fattura anche nei confronti di committenti esteri?
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No, non è necessario emettere fatture con addebito del contributo integrativo del 4% a favore di Inarcassa per prestazioni a committenti UE o extra UE.
Il contributo integrativo del 4% dovuto a Inarcassa è, o può essere assimilato, ad un contributo di natura previdenziale?
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Dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo è riconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota (dal 50% al 25%) inversamente proporzionale all’anzianità retributiva maturata al 31/12/2012.
Sono iscritto a Inarcassa, ho effettuato una variazione del codice di attività da ingegnere a costruttore edile/agricoltore. I redditi relativi a tale attività vengono assoggettati a Inarcassa?
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I redditi da costruttore edile/agricoltore sono redditi d'impresa e non professionali, non costituiscono quindi imponibile per la contribuzione Inarcassa. La variazione del codice di attività da ingegnere a costruttore edile/agricoltore, se comporta l’esercizio esclusivo della nuova attività, deve quindi essere tempestivamente comunicata a Inarcassa ai fini della cancellazione, fermo restando l’obbligo dichiarativo ad Inarcassa.
Sono iscritto a Inarcassa, ho aggiunto al codice di architetto anche quello di costruttore edile/agricoltore. I redditi relativi a tale attività vengono assoggettati a Inarcassa?
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I redditi da costruttore edile/agricoltore sono redditi d'impresa e non professionali, non costituiscono quindi l'imponibile per la contribuzione Inarcassa. Nel caso di svolgimento di entrambe le attività (professionale e d’impresa) il professionista rimane iscritto ad Inarcassa e deve versare la contribuzione previdenziale soltanto sul reddito professionale IRPEF dichiarato nei quadri fiscali relativi al lavoro autonomo, salvo obbligo di cancellazione per assoggettamento ad altre forme di previdenza obbligatoria, fermo restando l’obbligo dichiarativo ad Inarcassa.
Sono iscritto alla Gestione Separata INPS in virtù dell'esercizio di attività di lavoro autonomo diversa da quella professionale. Posso applicare in fattura al committente oltre al 4% a titolo di contributo integrativo anche il 4% a titolo di rivalsa INPS o sono alternativi?
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No, non sono alternativi. Le due maggiorazioni hanno natura diversa: la rivalsa INPS ha natura previdenziale, mentre la maggiorazione del 4% a titolo di contribuzione integrativa Inarcassa, da applicare sulle fatture professionali, non ha natura previdenziale ed è a carico del committente.
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