Lavoro all'estero
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Legislazione applicabile ai professionisti che svolgono la propria attività professionale in uno o più Stati membri dell’U.E.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 11.3.a) del Regolamento (CE) n. 883/2004, un libero professionista Ingegnere o Architetto che esercita in modo esclusivo l’attività lavorativa in un Paese dell’Unione Europea dovrà essere assoggettato unicamente alla legislazione previdenziale di tale Paese (lex loci laboris).
Pertanto, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 7 dello Statuto, al fine di essere esonerati dall’obbligo contributivo ad Inarcassa, dovrà essere presentata una certificazione attestante il versamento dei contributi previdenziali presso la competente istituzione dello Stato membro nel quale il professionista svolge l'attività professionale in modo esclusivo, rilasciata da tale Ente. In caso di svolgimento di attività professionale in modo esclusivo in Italia, Inarcassa provvederà al rilascio di analoga certificazione attestante l’adempimento degli obblighi contributivi (rif. RGP).
Legislazione applicabile agli Ingegneri e/o Architetti liberi professionisti che svolgono la propria attività professionale in due o più; Stati membri dell’U.E.
Agli ingegneri e architetti che si spostano all’interno dell’Unione Europea, per lo svolgimento di attività professionale (lavoro contemporaneo) in più; Paesi, è garantita la copertura previdenziale ed assistenziale ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza sociale contenute nel Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Regolamento applicativo (CE) n. 987/2009.
Tali disposizioni comunitarie prevedono che, se il professionista svolge l’attività professionale in più; di uno Stato membro e risiede nello Stato dove svolge una parte sostanziale della sua attività, è soggetto alle leggi dello Stato in cui ha la residenza (art. 13.2.a); se lo Stato di residenza non corrisponde allo Stato membro in cui il professionista esercita una parte sostanziale della sua attività, si applicano le leggi dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi di tali attività (art.13.2.b).
In tali casi, al fine di essere esonerato dal versamento dei contributi previdenziali in uno degli Stati membri si dovrà avvalere del modello A1:
- Modello A1 rilasciato da Inarcassa: serve ad ottenere l’esonero del pagamento contributivo all’estero - qualora al professionista sia applicabile la legislazione italiana - e dovrà essere consegnato alle autorità competenti dell’altro Stato membro dell’U.E. A tal fine il libero professionista dovrà farne richiesta a Inarcassa tramite l'apposito modello di domanda (disponibile su Inarcassa On Line nella sezione 'domande e certificati >> certificati').
- Modello A1 rilasciato dall’Istituzione di previdenza di altro Stato membro: va consegnato ad Inarcassa ed esonera il professionista dal versamento contributivo in Italia, certificando l’assoggettamento alla legislazione previdenziale ed ai relativi obblighi in altro Stato membro dell’U.E.
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