Pensione Minima
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(Art. 28 | Regolamento Generale Previdenza)
L’istituto della pensione minima (pari a € 11.710,00 annui lordi per il 2023 come da tabella O del Regolamento Generale Previdenza) viene mantenuto all’interno dell’ordinamento Inarcassa anche con il passaggio al contributivo pro rata, seppure con alcune limitazioni.
L’adeguamento alla pensione minima spetta se l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del pensionando è inferiore a € 32.950,00 per le domande presentate nel 2023.
Fa fede la certificazione ISEE rilasciata dall’INPS, dal Comune o dai CAF, nell’anno di presentazione della domanda di pensione o nell’anno di maturazione del diritto, qualora quest’ultimo si perfezioni successivamente alla domanda.
Una volta soddisfatto il requisito ISEE, l'adeguamento alla pensione minima viene attribuita nella seguente misura:
1. Pensione minima di vecchiaia unificata ordinaria
L’importo della pensione minima non può essere superiore al minor valore tra la media dei venti redditi professionali rivalutati precedenti il pensionamento e il valore fisso valido per l’anno di maturazione della pensione (€ 11.710,00 per l’anno 2023).
Per gli associati che al 31/12/2012 vantano un'anzianità di iscrizione e contribuzione presso Inarcassa di almeno 20 anni ed hanno compiuto il 50° anno di età, l’importo della pensione minima è calcolato con il metodo pro-rata in funzione dell'anzianità maturata fino a quella data. Se il calcolo pro-rata è più favorevole rispetto alla media ventennale dei redditi professionali, la pensione minima è pari al minor valore tra l’importo derivante dal calcolo pro-rata e il valore fisso valido per l’anno di maturazione della pensione (€ 11.710,00 per l’anno 2023).
In questi casi, per le annualità fino al 2012 compreso, la quota di pensione minima è pari al prodotto tra la pensione minima ed il rapporto tra l'anzianità retributiva maturata dall'associato e l'anzianità totale necessaria ai fini del diritto a pensione. A tale valore si aggiunge la quota di pensione contributiva per le annualità a decorrere dal 2013.
Esempio - Pensionando con 29 anni di iscrizione e contribuzione fino al 31/12/12 e 35 anni di requisito per il pensionamento ordinario:
P = 11.710,00 * (29 / 35) + quota contributiva = € 9.702,57 + quota contributiva
La somma delle due quote (fino al 2012 e dal 2013) costituisce la pensione minima pro-rata, che non potrà comunque superare l'importo della pensione minima prevista nell'anno di pensionamento .
2. Pensione minima di inabilità:
€ 11.710,00 per l’anno 2023 (100% della pensione minima)
3. Pensione minima di invalidità:
€ 8.197,00 per l’anno 2023 (70% della pensione minima)
4. Pensione indiretta minima:
valore pensione minima (€ 11.710,00) riproporzionata in trentesimi in base all’anzianità contributiva maturata, con un minimo non inferiore a venti trentesimi, a cui viene applicata la percentuale di reversibilità (60% coniuge, 20 % ciascun figlio avente diritto fino a un massimo del 100%).
L'adeguamento non spetta invece:
- al titolare della pensione di vecchiaia unificata posticipata che consegua la pensione al compimento del 70° anno di età senza aver raggiunto il requisito dell’anzianità contributiva minima;
- al titolare della pensione di vecchiaia unificata anticipata;
- al titolare di un trattamento pensionistico diretto erogato da un altro ente previdenziale e al superstite di un iscritto già pensionato di altro ente oppure di un non iscritto al momento del decesso;
- al titolare della pensione in totalizzazione o in cumulo contributivo, salvo che lo stesso non abbia raggiunto i requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia unificata.