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Pensioni

Aumentare la pensione

Briciole di pane

  1. Riscatti

Riscatti

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Riscatti

(Artt. 4, 12 e 27 | Regolamento Generale di Previdenza - Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni)

Il riscatto consente di aumentare l’anzianità di iscrizione per anticipare il pensionamento e/o aumentare la contribuzione utile alla pensione.


REQUISITI

Per esercitare la facoltà di riscatto è necessario:

  • essere iscritto al momento della domanda (salvo domanda presentata dai superstiti);
  • essere privi di copertura previdenziale nei periodi chiesti a riscatto;
  • non aver esercitato il riscatto per lo stesso periodo presso altra gestione previdenziale (INPS, INPDAP, ecc)
  • per riscatti di laurea, militare e dei periodi di lavoro svolto all’estero, aver presentato la dichiarazione del secondo anno precedente a quello della domanda (es. per una domanda presentata nel 2026 è necessaria la dichiarazione del reddito professionale prodotto nel 2024);
  • per riscatto di periodi riferiti ad anni oggetto di deroga al versamento del contributo soggettivo minimo, aver presentato la dichiarazione riferita all’anno per cui è stata esercitata la facoltà della deroga e aver saldato il relativo conguaglio.

SOGGETTI

Possono richiedere il riscatto gli iscritti ad Inarcassa, i pensionati di invalidità (fino al compimento dell’età pensionabile ordinaria), ed i superstiti dell’associato iscritto.


TIPOLOGIE

  1. Riscatto del corso legale di laurea
    Periodo massimo: 5 anni.
    E’ riscattabile un solo diploma di laurea. A seguito della riforma universitaria introdotta con legge n. 341/1990 sono riscattabili sia i diplomi universitari (DU) sia i diplomi di laurea (DL). Nel limite massimo del periodo indicato sono riscattabili anche gli anni “fuori corso”. Se la laurea è conseguita all’estero e riconosciuta da Università italiane, il riscatto è ammesso per l'effettiva durata del corso, se essa è inferiore o uguale al corrispondente corso legale in Italia, oppure, se superiore, nel limite di cinque anni.
  2. Riscatto del servizio militare e dei servizi ad esso equiparati
    Sono riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, i servizi ad esso equiparati compreso il servizio civile sostitutivo. Il periodo di leva è riscattabile anche se svolto in qualità di ufficiale.
  3. Riscatto dei periodi di lavoro all’estero
    I periodi di lavoro svolti all’estero che non danno origine a pensione e non sono ricongiungibili in Italia possono essere riscattati presso Inarcassa.
  4. Riscatto dei periodi per i quali è stata esercitata la facoltà di deroga del versamento dei contributi soggettivi minimi.

Il riscatto può essere totale o parziale ed anche non continuativo (ad es.: solo 2 anni, ovvero il primo e l’ultimo anno, del corso legale di laurea anziché tutti cinque). Soltanto il riscatto dei periodi in deroga deve essere effettuato per intero relativamente all’anno per il quale è stata esercitata la facoltà di deroga. In caso di più periodi concomitanti, è riscattabile uno solo di essi (es.: sovrapposizione tra laurea e servizio militare). Non è possibile riscattare più di una volta lo stesso periodo (ad esempio presso due diversi enti di previdenza).


PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

iol_cardLa domanda di riscatto di laurea, del servizio militare, di lavoro all’estero e di periodi in deroga riferiti ad anni pregressi può essere presentata in qualsiasi momento dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) - nella sezione “Domande e certificati > Domande”, e comunque:

  • fino alla data di presentazione della domanda di pensione di inabilità e indiretta;
  • fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria per i titolari di pensione di invalidità;
  • almeno 180 giorni prima della data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia/anzianità.

La domanda di riscatto del periodo in deroga dell’anno in corso può essere presentata dal 1° luglio dell’anno corrente e comunque, in caso di presentazione della domanda di pensione, entro i termini indicati nei tre punti precedenti.

La presentazione della domanda di riscatto non è impegnativa per l'associato ma consente ad Inarcassa di elaborare con precisione, alla data di presentazione, sia il costo che il rendimento dell'operazione di riscatto con il metodo contributivo e, quando previsto, retributivo.


PRESENTAZIONE CONTESTUALE DI UNA DOMANDA DI RISCATTO E DI UNA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione ed il riscatto sono facoltà che trovano fondamento in disposizioni differenti e non possono essere oggetto di uno stesso provvedimento.  

I due provvedimenti vengono quindi elaborati separatamente rispettando l’ordine cronologico di arrivo: alla luce degli effetti sull’anzianità contributiva, e quindi sul calcolo dell’onere, il provvedimento relativo alla seconda istanza potrà essere elaborato solo dopo che l’interessato abbia accettato o meno la prima istanza e, in caso di accettazione, se dovuto un onere, lo abbia saldato integralmente (se scelto il pagamento in unica soluzione) o abbia pagato la sola prima rata (se scelto il pagamento rateale).  

Nel caso di presentazione contestuale della domanda di riscatto e di ricongiunzione, la proposta di ricongiunzione potrà essere elaborata dopo l’accettazione o meno della proposta di riscatto e, in caso di accettazione, dell’avvenuto saldo dell'onere (se scelto il pagamento rateale all'avvenuto saldo della prima rata). 


CALCOLO DELL’ONERE DEL RISCATTO

Riscatto di laurea, di servizio militare e di lavoro all’estero

a) Riscatti di periodi fino al 31 dicembre 2012
L’associato può optare tra due opzioni:

  • riscatto “retributivo”. L’onere di riscatto corrisponde alla riserva matematica utile a coprire il pagamento da parte di Inarcassa della maggior quota di pensione che deriva dal riscatto. La riserva matematica è calcolata alla data della domanda applicando alla maggior quota di pensione il coefficiente attuariale di riferimento individuato in base alle tabelle approvate con Decreto Ministeriale del 05/01/2012 (Tabella A-B-C-D- E);
  • riscatto “contributivo”. L’onere è calcolato con le modalità previste per i periodi post 2012.

b) Riscatti di periodi successivi al 31 dicembre 2012
Per il riscatto di periodi successivi al 31/12/2012 l'onere è determinato applicando l'aliquota ordinaria del contributo soggettivo al reddito del secondo anno precedente la domanda di riscatto moltiplicato per il numero degli anni riscattati - vedi Caso 1.

E' comunque dovuto, per ciascun anno di riscatto, un onere minimo pari al contributo minimo soggettivo dell'anno di presentazione della domanda di riscatto moltiplicato per ciascuna annualità riscattata - vedi Caso 2.

In caso di riscatto di periodi inferiori all'anno, l'onere dovuto è proporzionato al numero dei giorni effettivi riscattati - vedi Caso 3.

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Novità
Dal 2026 il professionista che presenti la domanda di riscatto nei primi due anni solari di iscrizione a Inarcassa dovrà un onere sempre pari, per ciascuna annualità riscattata, al contributo minimo soggettivo ordinario dovuto nell’anno della domanda. (Caso 2, indipendentemente dall’eventuale reddito professionale prodotto nel secondo anno precedente alla domanda).
 


ESEMPI - Calcolo onere riscatto contributivo

  Caso 1 Caso 2 Caso 3
Anzianità riscattata (A) 5 anni 5 anni 6 mesi
Reddito secondo anno precedente alla domanda di riscatto (B) € 30.000 € 10.000 € 10.000
Aliquota contributo soggettivo (C) 14,50% 14,50% 14,50%
Contributo minimo soggettivo annuo (D) € 2.785 € 2.785 € 2.785
Onere da calcolo (E) = A x B x C € 21.750 € 7.250 € 725
Onere minimo (F) = A x D € 13.925 € 13925 € 1.392,50
Onere dovuto = maggiore tra E e F
(Se riscatto chiesto nei primi due anni solari di iscrizione sempre F)
€ 21.750 € 13.925 € 1.392,50

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c) Riscatti di periodi misti (ante e post 31 dicembre 2012)
Per i periodi di riscatto che iniziano prima del 31/12/2012 e terminano dopo il 01/01/2013, l’onere è costituito dalla somma delle due quote di cui al punto a) e b) per i rispettivi periodi di riferimento.

Riscatto annualità con contribuzione minima in deroga
Per il riscatto degli anni in deroga l’onere è pari alla differenza tra il contributo soggettivo minimo dovuto e quello effettivamente versato a seguito di deroga.

L’onere derivante da questo riscatto confluirà nel montante contributivo utile a pensione e sarà rivalutato con gli interessi calcolati dalla data di effettivo pagamento dell’onere fino al 31 dicembre dell’anno antecedente la maturazione del diritto a pensione.

Il professionista può scegliere, in sede di accettazione della proposta di riscatto, l’applicazione degli interessi di capitalizzazione per il periodo dalla data di scadenza originaria del contributo minimo soggettivo in deroga e la data di pagamento dell’onere del riscatto. Ai fini previdenziali, il riscatto del periodo in deroga con gli interessi di capitalizzazione permette quindi di recuperare anche gli effetti della capitalizzazione perduta dalla data di scadenza del contributo minimo soggettivo alla data di pagamento del riscatto.

L'elaborazione dell’onere di riscatto potrà essere effettuata a seguito di presentazione della dichiarazione reddituale dell’anno in deroga ed a seguito del pagamento dell’eventuale conguaglio.

Ad esempio: la domanda di riscatto della deroga 2026 potrà essere presentata già dal 1° luglio  2026, ma l’elaborazione dell’onere potrà avvenire soltanto dopo la presentazione, nel 2027, della dichiarazione riferita a reddito e volume d’affari professionali prodotti nel 2026 e il pagamento del relativo conguaglio, se dovuto. 


PAGAMENTO DELL’ONERE E DECADENZA DELLA DOMANDA

Il pagamento dell’onere di riscatto, che deve essere completato entro la data di decorrenza della pensione (di vecchiaia unificata, in totalizzazione oppure in cumulo), può essere effettuato tramite avviso di pagamento PagoPA, modello F24 o addebito diretto sul conto corrente (SDD):

  • in unica soluzione, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento;
  • in rate mensili di numero massimo pari al doppio dei mesi ricompresi nel periodo riscattato.
  • in rate semestrali di numero massimo pari al doppio dei semestri ricompresi nel periodo riscattato. 

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Novità

Dal 2026 gli iscritti che al momento della domanda di riscatto non abbiano compiuto il 35esimo anno di età e godano dell’agevolazione contributiva per i giovani iscritti (RGP artt. 4.4 e 5.4) non devono gli interessi di rateazione dell’onere. Tale beneficio è previsto esclusivamente in regime di iscrizione ad Inarcassa; qualora il professionista venga cancellato, per un periodo continuativo superiore ad un anno, gli interessi sulla rateazione saranno dovuti a decorrere dalla prima rata non ancora corrisposta, a meno dell’estinzione anticipata del piano.

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Si ricorda che da dicembre 2023 è possibile, tramite il Modello F24, utilizzare i crediti d’imposta per il pagamento, in unica soluzione o in forma rateale, dell’onere di riscatto. In caso di scelta di versamento tramite modello F24 oppure avviso di pagamento PagoPA: entrambe le modalità di pagamento verranno rese disponibili in Inarcassa On Line.

Per usufruire della compensazione vi è l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando i canali Entratel o Fisconline. 
>> Leggi l'approfondimento per ulteriori informazioni

La domanda di riscatto decade in caso di:

  • mancato pagamento dell’onere entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, se in unica soluzione;
  • mancato pagamento di una rata del piano di rateazione dell’onere di riscatto. In questo caso saranno restituite le rate versate.

DEDUCIBILITÁ CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

L'articolo 10, comma 1, lettera e) del D.P.R. 917/86 prevede che dal reddito complessivo si deducano i contributi previdenziali versati in ottemperanza di legge (v. contributi soggettivo, contributo di maternità/paternità, contributo integrativo rimasto a carico del professionista), nonché quelli versati facoltativamente (riscatti, ricongiunzione, volontari) alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza.

La deducibilità segue regole diverse in funzione del regime fiscale del contribuente:

  • Regime fiscale ordinario: i contributi versati per ciascun anno, obbligatori e volontari, sono deducibili fino a capienza del reddito complessivo e vanno indicati nel quadro RP (oneri deducibili) della dichiarazione fiscale Persone Fisiche.
  • Regime fiscale di vantaggio o regime forfetario. Occorre distinguere tra contributi obbligatori e contributi facoltativi:
    • a) i contributi obbligatori vanno indicati nel quadro LM con conseguente abbattimento del reddito professionale imponibile ai fini fiscali. Qualora il reddito esposto nel quadro LM non sia sufficiente, la parte residuale potrà essere indicata nel quadro RP (oneri deducibili) della dichiarazione e dedotta dal reddito complessivo;
    • b) i contributi facoltativi invece devono essere indicati esclusivamente nel quadro RP (oneri deducibili) e dedotti dal reddito complessivo.

CASI PARTICOLARI
In caso di sopraggiunta inabilità o di invalidità oppure di decesso dell’iscritto prima di aver completato il pagamento dell’onere di riscatto, l’iscritto o i superstiti (coniuge e figli) possono scegliere di:

  • rinunciare al riscatto ottenendo la restituzione delle somme versate;
  • rinunciare al proseguimento del pagamento con il riconoscimento della maggior quota di pensione maturata in proporzione ai versamenti eseguiti;
  • confermare il riscatto pagando il residuo onere con trattenuta di 1/5 sulla pensione.

EFFICACIA PREVIDENZIALE DEL RISCATTO

L’anzianità di riscatto si perfeziona ai fini previdenziali con il pagamento dell’intero onere a carico del richiedente.

I periodi riscattati con il metodo retributivo (ante 2013) hanno effetto sulla quota retributiva di pensione e la corrispondente quota di pensione è determinata assumendo il reddito utilizzato per il calcolo della riserva matematica, se più elevato rispetto alla media reddituale pensionabile

I periodi riscattati con il metodo contributivo, anche se antecedenti al 2013, hanno effetto sulla quota contributiva di pensione e il riconoscimento a montante individuale dei contributi ha effetto dalla data di versamento dell’intero onere a carico dell’interessato o della prima rata del piano di pagamento.

Paragraphs
Quanto costa il riscatto?
E' disponibile su iOL l'applicativo di simulazione dell'onere di riscatto con le due modalità di calcolo previste dal Regolamento.
entra in iOL

Riscatto e ricongiunzione, più facile scegliere

Si può valutare meglio la convenienza ai fini pensionistici del riscatto e della ricongiunzione, grazie alle informazioni che gli uffici inviano via PEC all’associato, a seguito della richiesta di uno dei due istituti. Il prospetto riassuntivo accluso alla proposta, infatti, oltre a quantificare l’onere da pagare con le diverse opzioni contributive e retributive, stima l’importo della futura pensione alla maturazione dei requisiti. 

Collegamenti
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FAQ - Pensioni
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Regolamento Generale Previdenza
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Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni in vigore dal 1° gennaio 2026
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Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni in vigore dal 01/01/2021 al 31/12/2025
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Tabelle dei coefficienti di calcolo per riscatti e ricongiunzioni in vigore dal 01/01/2024
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Tabelle dei coefficienti di calcolo per riscatti e ricongiunzioni in vigore dal 01/01/2021 al 31/12/2023
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Tabelle dei coefficienti di calcolo per riscatti e ricongiunzioni in vigore dal 01/01/2018 al 31/12/2020
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Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni in vigore dal 01/01/2015 al 31/12/2020
File
Tabelle dei coefficienti di calcolo per riscatti e ricongiunzioni in vigore dal 01/01/2015 al 31/12/2017
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Tabelle dei coefficienti di calcolo per riscatti e ricongiunzioni in vigore fino al 31/12/2014
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