Sanzioni
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(Artt. 1, 2 e 10 | Regolamento Generale Previdenza)
La normativa Inarcassa pone a carico degli ingegneri ed architetti determinati obblighi, quali la dichiarazione reddituale e il pagamento dei contributi previdenziali, stabilendo i termini entro cui l’interessato deve adempiere e disponendo quindi l’applicazione di specifiche sanzioni in caso di inadempienza.
SANZIONI PER RITARDATA O OMESSA DOMANDA DI ISCRIZIONE
(art. 1 | Regolamento Generale Previdenza)
La domanda di iscrizione deve essere presentata dall’interessato entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le condizioni di iscrivibilità.
Il ritardo nella presentazione oltre tale termine comporta una sanzione pari al 30% dei contributi dovuti e non versati.
Chi non presenta la domanda incorre in un provvedimento di iscrizione “d’ufficio” e la sanzione aumenta al 40% ed al 60% nel caso di ritardo oltre il 1° gennaio del quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di iscrivibilità.
La sanzione per ritardata o omessa domanda viene notificata contestualmente al provvedimento di iscrizione.
SANZIONE PER RITARDATA OD OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI REDDITI
(art. 2 | Regolamento Generale Previdenza)
L’omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine del 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento (31 ottobre 2024 per dichiarazione dei redditi 2023) comporta una sanzione di € 165 (importo adeguato in base alla variazione dell’indice ISTAT). Tale sanzione non viene applicata se il conguaglio contributivo, per gli iscritti, oppure il contributo integrativo, per i non iscritti e le Società d'Ingegneria, viene pagato correttamente entro i termini previsti e la comunicazione dei redditi è presentata entro il 31 dicembre.
La sanzione per omissione o ritardo, essendo di natura “amministrativa”, non è trasmissibile agli eredi.
La comunicazione di un reddito professionale e/o di un volume di affari professionale è infedele quando viene dichiarato un importo reddituale inferiore a quello dichiarato agli Uffici Fiscali. Nel caso in cui non si provveda a rettificare ad Inarcassa la dichiarazione entro il 31 ottobre e non si proceda entro i termini previsti al pagamento dei contributi effettivamente dovuti sui redditi dichiarati fiscalmente, verrà calcolata una sanzione del 50% dei contributi evasi, maggiorata dagli interessi per il ritardato pagamento.
Vengono addebitati esclusivamente gli interessi, senza applicazione di sanzioni, se il contributo evaso è inferiore ad un determinato importo, adeguato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT, riportato, in riferimento ad ogni annualità, nella Nota illustrativa – prospetto sanzioni e interessi.
SANZIONE PER RITARDATA O OMESSA COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
(art. 2 | Regolamento Generale Previdenza)
L’omissione o il ritardo nella comunicazione della PEC o dell’eventuale variazione della stessa oltre il termine del 31 ottobre di ogni anno comportano dal 2021 una sanzione, per il 2024 pari a € 165 (importo adeguato in base alla variazione dell’indice ISTAT). La sanzione non viene applicata se il conguaglio contributivo, per gli iscritti, oppure il contributo integrativo, per non iscritti e Società di Ingegneria, viene pagato nei termini e la comunicazione viene trasmessa entro il 31 dicembre, tramite il modello di dichiarazione.
Tale sanzione non è cumulabile con la sanzione prevista per la ritardata o omessa presentazione della comunicazione obbligatoria dei redditi e dei volumi d’affari e non è trasmissibile agli eredi.
SANZIONE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
(art. 10 | Regolamento Generale Previdenza)
Il ritardo nei pagamenti dei contributi viene sanzionato secondo i principi di progressività e proporzionalità della sanzione con una maggiorazione dei contributi non corrisposti nei termini pari a:
- 1 % per ogni mese di ritardo per i primi dodici mesi di ritardo;
- 12% fissi per i ritardi compresi tra il tredicesimo e ventiquattresimo mese;
- 2% per ogni mese di ritardo per i mesi successivi fino ad un massimo del 30%.
E’ previsto anche il pagamento di interessi decorrenti dalle date di scadenza.
Tale norma si applica agli omessi e ritardati versamenti di contributi soggettivi e integrativi con scadenza a partire dal 18 dicembre 2019, data di approvazione ministeriale della modifica regolamentare. La prima scadenza a rientrare nel nuovo regime sanzionatorio è quindi il 31 dicembre 2019 (conguaglio 2018 e contributi minimi 2019 rateizzati).
Resta in vigore per tutte le scadenze contributive antecedenti il 18 dicembre 2019 il precedente regime:
- 2 % per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 60% dei contributi non corrisposti nei termini e l’obbligo degli interessi per il ritardato pagamento decorrenti dalle date di scadenza.
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