Società
SDI - Sanzioni
[Capo V | Regolamento Generale Società]
La normativa Inarcassa pone a carico delle Società di Ingegneria determinati obblighi, quali la dichiarazione del volume d'affari e il pagamento del contributo integrativo, stabilendo i termini entro cui la società deve adempiere e disponendo quindi l’applicazione di specifiche sanzioni in caso di inadempienza.
SANZIONE PER RITARDATA OD OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI REDDITI
(art. 11 | Regolamento Generale Società)
L’omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine del 31 ottobre* dell’anno successivo a quello di riferimento comporta una sanzione di € 175 (importo adeguato in base alla variazione dell’indice ISTAT).
Tale sanzione non viene applicata:
- se il il contributo integrativo dovuto viene pagato integralmente entro i termini previsti e la comunicazione è presentata entro il 31 dicembre;
- in caso di rettifica successiva alla dichiarazione presentata nei termini che non comporti un incremento della contribuzione dovuta.
---
(*) Nel 2026 il termine di trasmissione della Dichiarazione è posticipato al 2 novembre, dato che il 31 ottobre cade di giorno festivo.
SANZIONE PER RITARDATA O OMESSA COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
[art. 11 | Regolamento Generale Società]
L’omissione o il ritardo nella comunicazione della PEC, o dell’eventuale variazione della stessa, oltre il termine del 31 ottobre* di ogni anno comportano una sanzione, per il 2026 pari a € 175 (importo adeguato in base alla variazione dell’indice ISTAT). La sanzione non viene applicata se il contributo integrativo viene pagato nei termini e la comunicazione viene trasmessa entro il 31 dicembre, tramite il modello di dichiarazione.
Tale sanzione non è cumulabile con la sanzione prevista per la ritardata o omessa presentazione della comunicazione obbligatoria dei redditi e dei volumi d’affari.
---
(*) Nel 2026 il termine è posticipato al 2 novembre, dato che il 31 ottobre cade di giorno festivo.
SANZIONE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
[art. 12 | Regolamento Generale Società]
Il ritardo nei pagamenti dei contributi viene sanzionato secondo i principi di progressività e proporzionalità della sanzione con una maggiorazione dei contributi non corrisposti nei termini pari a:
- 1 % per ogni mese di ritardo per i primi dodici mesi di ritardo;
- 12% fissi per i ritardi compresi tra il tredicesimo e ventiquattresimo mese;
- 2% per ogni mese di ritardo per i mesi successivi fino ad un massimo del 30%.
E’ previsto anche il pagamento di interessi decorrenti dalle date di scadenza.