SDI - Sanzioni
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(Artt. 1, 2 e 10 | Regolamento Generale Previdenza)
La normativa Inarcassa pone a carico delle Società di Ingegneria determinati obblighi, quali la dichiarazione del volume d'affari e il pagamento del contributo integrativo, stabilendo i termini entro cui la società deve adempiere e disponendo quindi l’applicazione di specifiche sanzioni in caso di inadempienza.
SANZIONE PER RITARDATA OD OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI REDDITI
(art. 2 | Regolamento Generale Previdenza)
L’omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine del 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento (31 ottobre 2024 per dichiarazione dei redditi 2023) comporta una sanzione di € 165 (importo adeguato in base alla variazione dell’indice ISTAT). Tale sanzione non viene applicata se il il contributo integrativo viene pagato correttamente entro i termini previsti e la comunicazione del volume d'affari è presentata entro il 31 dicembre.
SANZIONE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
(art. 10 | Regolamento Generale Previdenza)
Il ritardo nei pagamenti dei contributi viene sanzionato secondo i principi di progressività e proporzionalità della sanzione con una maggiorazione dei contributi non corrisposti nei termini pari a:
- 1 % per ogni mese di ritardo per i primi dodici mesi di ritardo;
- 12% fissi per i ritardi compresi tra il tredicesimo e ventiquattresimo mese;
- 2% per ogni mese di ritardo per i mesi successivi fino ad un massimo del 30%.
E’ previsto anche il pagamento di interessi decorrenti dalle date di scadenza.
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