Società
SDP/STP - Sanzioni
[art. 11 | Regolamento Generale Società]
La normativa Inarcassa pone a carico delle Società di Professionisti l’obbligo di trasmettere la dichiarazione del volume d'affari, stabilendo i termini entro cui la società deve adempiere e disponendo quindi l’applicazione di specifiche sanzioni in caso di inadempienza.
SANZIONE PER RITARDATA OD OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI REDDITI
L’omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine del 31 ottobre* dell’anno successivo a quello di riferimento comporta una sanzione di € 175 (importo adeguato in base alla variazione dell’indice ISTAT).
SANZIONE PER RITARDATA O OMESSA COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
L’omissione o il ritardo nella comunicazione della PEC o dell’eventuale variazione della stessa oltre il termine del 31 ottobre* di ogni anno comportano una sanzione, per il 2026 pari a € 175 (importo adeguato in base alla variazione dell’indice ISTAT).
Tale sanzione non è cumulabile con la sanzione prevista per la ritardata o omessa presentazione della comunicazione obbligatoria dei redditi e dei volumi d’affari.
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(*) Nel 2026 il termine è posticipato al 2 novembre, dato che il 31 ottobre cade di giorno festivo.