Supplemento di pensione
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(art. 25 | Regolamento Generale Previdenza)
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SOGGETTI AVENTI DIRITTO
I pensionati di vecchiaia, di vecchiaia unificata e di pensione contributiva (così come i titolari di pensione in Cumulo contributivo e di Vecchiaia in Totalizzazione) che proseguono nell'esercizio dell'attività professionale dopo il pensionamento hanno diritto alla prestazione supplementare.
MATURAZIONE DEL DIRITTO
Il diritto al supplemento si acquisisce al compimento dell'ulteriore quinquennio di iscrizione e contribuzione dalla data del pensionamento o del precedente supplemento e decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del quinquennio.
In caso di cancellazione prima della maturazione del diritto, la prestazione supplementare si matura alla data di cancellazione.
La prestazione supplementare è reversibile ai superstiti.
DECORRENZA
Decorre dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del diritto o dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione da Inarcassa.
CALCOLO
Il sistema di calcolo di questa prestazione è contributivo.
Nel calcolo entrano in gioco i seguenti elementi:
- il montante riferito ai contributi soggettivi versati fino al tetto pensionabile, nella misura del 95% fino all’anno di riferimento 2013 e del 100% a partire dal 2014;
- il montante riferito ai contributi soggettivi facoltativi versati, nella misura del 100%;
- il coefficiente di trasformazione (tabella H del Regolamento Generale Previdenza) legato all’anno di nascita e all’età alla data di maturazione del diritto.
FORMULA: montante * coefficiente di trasformazione.
L'importo del supplemento è determinato dal montante dei contributi che non siano già ricompresi nel calcolo della pensione:
- contributi soggettivi obbligatori (minimi e a conguaglio) dovuti fino al mese precedente alla data di decorrenza
- contributi soggettivi facoltativi versati fino al mese precedente alla data di decorrenza
- contributi soggettivi minimi dell’anno di maturazione frazionati in dodicesimi
- conguaglio soggettivo dell'anno precedente alla maturazione se versato entro la data di decorrenza del beneficio
ESEMPIO: se la data di maturazione del supplemento è il 25/9/2024 e la decorrenza è l'01/10/2024, rientreranno nel calcolo della prestazione, oltre ai contributi soggettivi relativi alle annualità pregresse, anche 9/12 dei contributi soggettivi minimi 2024 ed il conguaglio 2023, in scadenza al 31/12/2024, se versato prima del 01/10/2024.
Nel caso di cancellazione da Inarcassa antecedente alla data di maturazione dell’ulteriore quinquennio di iscrizione e contribuzione successivo al pensionamento, l'importo del supplemento è determinato dal montante di tutti i contributi dovuti fino alla data di cancellazione e dal conguaglio riferito all'anno di cancellazione.
Dal computo del montante individuale è escluso il contributo integrativo.
ISTRUTTORIA
È avviata d'ufficio. Il pensionato che ha maturato il diritto sarà pertanto contattato da Inarcassa.
L’istruttoria, cui segue la relativa liquidazione del beneficio, prevede le seguenti modalità operative:
- supplementi con maturazione del diritto tra il 1° gennaio ed il 30 giugno: verifica del pagamento di tutti i contributi, ed eventuali oneri accessori, compresa la prima rata dei contributi minimi dell’anno corrente in scadenza al 30/06;
- supplementi con maturazione del diritto tra il 1° luglio ed il 31 dicembre: verifica del pagamento di tutti i contributi, ed eventuali oneri accessori, compresa la seconda rata dei contributi minimi dell’anno corrente e in scadenza al 30/09.
- supplementi di professionisti cancellati prima della maturazione del quinquennio: verifica del pagamento del conguaglio contributivo dell’ultimo anno di iscrizione.
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