Sussidi ai figli disabili
Body
Image

Art. 3.2 lettera e) del Regolamento sussidi
IL SUSSIDIO PER I FIGLI DISABILI
È un sostegno economico che Inarcassa riconosce per l’assistenza di figli disabili, sia per disabilità prevista al comma 1 dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sia per disabilità “grave” prevista al comma 3 dell’art. 3 della medesima legge.
L’importo è concesso sulla base del Regolamento sussidi (artt. 4 e 5), nei limiti dello stanziamento definito in sede di bilancio preventivo: per il 2023 l’importo mensile del sussidio per figlio disabile è pari a euro 50,00 e per figlio con disabilità “grave” pari a euro 260,00.
CHI PUO’ RICHIEDERE IL SUSSIDIO
L’iscritto e il titolare di pensione Inarcassa con un figlio con disabilità accertata.
QUALI SONO LE CONDIZIONI
Il sussidio per “figli disabili ” può essere richiesto da coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
- regolarità contributiva;
- figli conviventi con disabilità accertata ai sensi del comma 1 art. 3 della L.104/92;
- figli con disabilità “grave” accertata ai sensi del comma 3 art. 3 della L.104/92, conviventi o ricoverati in strutture pubbliche o private.
COME SI RICHIEDE
La richiesta di sussidio per figli disabili può essere presentata ad Inarcassa, in qualsiasi momento successivo all’accertamento della condizione di disabilità, dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) - nella sezione “Domande e certificati > Domande” - accompagnata da certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 comma 1 (disabilità) o dell’art. 3 comma 3 (disabilità “grave”) della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
COME VIENE EROGATO
Il sussidio per figli disabili consiste in un importo annuale deliberato e liquidato con assegno mensile (12 mensilità) e decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’assegno è cumulabile con altri trattamenti assistenziali e previdenziali riconosciuti per la stessa disabilità, ma il suo importo sarà ridotto della corrispondente somma erogata da altro Istituto previdenziale a favore dell’altro genitore.
CAUSE DI CESSAZIONE DELL’ASSEGNO
L’assegno è riconosciuto fino al verificarsi dei seguenti eventi (comma 6 art. 4 e 5 del Regolamento sussidi):
- cancellazione da Inarcassa del richiedente, salvo che il professionista non sia titolare di pensione;
- decesso del richiedente e conseguente erogazione della pensione al figlio disabile;
- venir meno della grave disabilità del figlio, ai sensi della L.104/92.
L'istruttoria del sussidio per i figli disabili è coperta dal servizio
Paragraphs
Collegamenti
Documenti