Sussidi ai figli disabili
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Titolo II, Capo I, Sezioni IV e V del Regolamento Generale Assistenza
IL SUSSIDIO PER I FIGLI DISABILI
È un sostegno economico che Inarcassa riconosce per l’assistenza di figli disabili, sia per disabilità prevista al comma 1 dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sia per disabilità “grave” prevista al comma 3 dell’art. 3 della medesima legge.
L’importo è concesso sulla base del Regolamento Generale Assistenza (artt. 17, 18 e 19), nei limiti dello stanziamento definito in sede di bilancio preventivo: per il 2024 l’importo mensile del sussidio per figlio disabile è pari a euro 50,00 e per figlio con disabilità “grave” pari a euro 260,00.
CHI PUO’ RICHIEDERE IL SUSSIDIO
L’iscritto e il titolare di pensione Inarcassa con uno o più figli con disabilità accertata.
QUALI SONO LE CONDIZIONI
Il sussidio per “figli disabili” può essere erogato agli associati che si trovano nelle seguenti condizioni:
- regolare adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi;
- figli conviventi con disabilità accertata ai sensi del comma 1 art. 3 della L.104/92;
- figli con disabilità “grave” accertata ai sensi del comma 3 art. 3 della L.104/92.
COME SI RICHIEDE
La richiesta di sussidio per figli disabili può essere presentata ad Inarcassa, in qualsiasi momento successivo all’accertamento della condizione di disabilità, esclusivamente dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) - nella sezione “Domande e certificati > Domande” - accompagnata da certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 comma 1 (disabilità) o dell’art. 3 comma 3 (disabilità “grave”) della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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Nota Bene
La domanda di sussidio decade se entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta di regolarizzare la posizione o di integrare la domanda:
- non vengono sanate le inadempienze dichiarative e/o contributive;
- non viene trasmessa la documentazione mancante e/o integrativa.
COME VIENE EROGATO
Il sussidio per figli disabili consiste in un importo annuale deliberato e liquidato con assegno mensile (12 mensilità) e decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’assegno, secondo quanto previsto dal Regolamento generale Assistenza, è cumulabile con qualsiasi altro assegno, pensione, indennità o trattamento erogato per la medesima disabilità. Ne consegue che la cumulabilità è prevista anche nel caso in cui analogo beneficio sia erogato da altro Istituto previdenziale a favore dell’altro genitore.
CAUSE DI CESSAZIONE DELL’ASSEGNO
L’assegno è riconosciuto fino al verificarsi dei seguenti eventi (art. 19 comma 5 del Regolamento Generale Assistenza):
- venir meno della disabilità del figlio, ai sensi della L.104/92;
- cancellazione da Inarcassa del richiedente, salvo che il professionista non sia titolare di pensione;
- decesso del richiedente e conseguente erogazione della pensione indiretta ai superstiti o di reversibilità al figlio disabile.
L'istruttoria del sussidio per i figli disabili è coperta dal servizio
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