Sussidi per la non autosufficienza
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Capo III, Sezione II del Regolamento Generale Assistenza
COS’E’ IL SUSSIDIO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
Dal 2024 Inarcassa prevede un sussidio, sotto forma di assegno mensile, a sostegno dei professionisti iscritti o pensionati Inarcassa non autosufficienti, in quanto non in grado di compiere le attività elementari della vita quotidiana con continuità e senza un aiuto esterno.
L’importo mensile del sussidio è stabilito sulla base del Regolamento Generale Assistenza nei limiti dello stanziamento annuale definito in sede di bilancio preventivo: per l’anno 2024 è pari a euro 300,00.
LO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA
Lo stato di non autosufficienza è riconosciuto in base ai requisiti previsti all’art. 1 della Legge 11 febbraio 1980, n. 18 e s.m.i. quando viene accertata una inabilità totale, per affezioni fisiche o psichiche, che rendano impossibile deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o impediscano di compiere gli atti quotidiani della vita rendendo necessaria una assistenza continua.
CHI PUO’ BENEFICIARE DEL SUSSIDIO
Possono beneficiare del sussidio per la non autosufficienza gli iscritti o i titolari di pensione Inarcassa (anche pensioni in Totalizzazione o Cumulo) ai quali venga riconosciuto lo stato di non autosufficienza, ai sensi art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e s.m.i., insorto durante il periodo di iscrizione all’Associazione o successivamente al pensionamento, in possesso dei seguenti requisiti:
- non titolari di pensione diretta di altro Ente;
- se di età superiore ai 40 anni, che abbiano maturato almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa nei sette anni immediatamente antecedenti la presentazione della domanda;
- se di età pari o inferire ai 40 anni, che abbiano maturato almeno due anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa nei sette anni immediatamente antecedenti la presentazione della domanda.
COME SI RICHIEDE
La richiesta di sussidio può essere presentata dall’avente diritto in qualsiasi momento successivo all’accertamento della condizione di non autosufficienza, dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) - nella sezione “Domande e certificati > Domande”.
In caso di impedimento, la domanda può essere presentata anche da altra persona (opportunamente delegata) che rappresenti il richiedente, utilizzando l'apposito modello cartaceo disponibile nella sezione Documenti a fondo pagina e nella sezione modulistica del sito.
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato il verbale rilasciato dalla commissione sanitaria della struttura pubblica che accerta lo stato di non autosufficienza di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e s.m.i..
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Nota Bene
La domanda di sussidio decade se entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta di regolarizzare la posizione o di integrare la domanda:
- non vengono sanate le inadempienze dichiarative e/o contributive
- non viene trasmessa la documentazione mancante e/o integrativa
COME VIENE EROGATO
Il sussidio per la non autosufficienza consiste in un assegno mensile e decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il sussidio è cumulabile con le pensioni erogate da Inarcassa (e con le pensioni in Totalizzazione o Cumulo) e con le prestazioni economiche assistenziali erogate da altri enti o istituzioni.
Non si può invece beneficiare del sussidio di non autosufficienza per lo stesso periodo per il quale è già stata riconosciuta l’indennità di Inabilità Temporanea Assoluta di Inarcassa.
ACCERTAMENTO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E CESSAZIONE DELL’ASSEGNO
Inarcassa può, in qualsiasi momento, richiedere documentazione medica aggiornata o disporre accertamenti medici diretti, avvalendosi del proprio Sanitario di fiducia, finalizzati a verificare la permanenza dello stato di non autosufficienza, anche tenuto conto del giudizio di rivedibilità espresso dalla commissione sanitaria.
Qualora l’accertamento evidenzi l’assenza dello stato di non autosufficienza, Inarcassa revoca il sussidio a decorrere dal mese successivo all’accertamento del recupero dell’autosufficienza (eventuali somme indebitamente percepite dovranno essere rimborsate a Inarcassa).
In caso di rifiuto non motivato da parte del beneficiario di sottoporsi ad un controllo o di inviare i documenti medici aggiornati richiesti, l’erogazione del sussidio è sospesa a decorrere dal mese successivo alla richiesta di Inarcassa.
Decorsi sei mesi dalla sospensione, il sussidio è definitivamente revocato.
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