Sussidi per disagio economico
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Titolo II, Capo I, Sezione III del Regolamento Generale Assistenza
COS’E’ IL SUSSIDIO
Il sussidio è un sostegno economico erogato dalla Cassa, al fine di sostenere stati di grave disagio economico contingente e momentaneo dovuti a spese urgenti e non differibili che hanno gravato sul bilancio familiare (art. 15 comma 2 Regolamento Generale Assistenza). Il sussidio erogato non deve essere restituito.
Le cause dello stato di disagio economico possono essere dovute a:
- eventi straordinari, casi fortuiti o di forza maggiore;
- malattia o infortuni del richiedente o dei familiari a carico, ivi comprese le complicanze della gravidanza;
- prolungata sospensione o riduzione forzata dell’attività professionale a causa di malattia o infortunio, che non dia diritto a diversa prestazione previdenziale o assistenziale a carico di Inarcassa;
- decesso dell’iscritto o del pensionato;
- spese straordinarie conseguenti allo stato di grave disabilità di figli.
L’importo è concesso sulla base del Regolamento Generale Assistenza, nei limiti dello stanziamento annuale definito in sede di bilancio preventivo.
ATTENZIONE: nel caso in cui il disagio economico derivi da malattia o infortunio previsti dalla polizza base, garantita in forma gratuita agli associati e ai pensionati iscritti, dalla Compagnia Reale Mutua Assicurazioni, il sussidio può essere comunque richiesto, avendo cura di comunicare l’avvenuta presentazione della domanda di rimborso spese o di diaria ospedaliera (vedi sezione assistenza - assistenza sanitaria).
CHI PUO’ RICHIEDERE IL SUSSIDIO
L’iscritto, il pensionato Inarcassa e, in caso di decesso dell’iscritto o del pensionato Inarcassa, il coniuge, i figli minori o inabili al lavoro, i familiari conviventi entro il secondo grado e a carico al momento del decesso e i figli che non abbiano diritto a pensione di reversibilità o indiretta ai superstiti.
QUALI SONO LE CONDIZIONI
Il sussidio “ordinario” può essere erogato agli associati nelle seguenti condizioni:
- regolare adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi. Attenzione, si prescinde dal requisito per le richieste di sussidio conseguenti la malattia grave e per le richieste presentate dagli eredi;
- reddito del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente la domanda non superiore a quattro volte la pensione minima erogata da Inarcassa per lo stesso anno aumentato di un quarto per ogni familiare a carico. In caso del decesso dell’iscritto o del pensionato il reddito di quest’ultimo è escluso dal computo del reddito complessivo del nucleo familiare.
Per le domande che saranno presentate nel 2024, il limite per il reddito familiare 2023 è pari a euro 50.964,00, aumentabile di euro 3.185,25 per ogni familiare a carico.
COME SI RICHIEDE
La richiesta di sussidio può essere presentata entro sei mesi dall’evento che ha causato lo stato di disagio economico, esclusivamente dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) - nella sezione “Domande e certificati > Domande” - allegando la documentazione necessaria a comprovare lo stato di disagio. In caso di impedimento, può essere presentata entro il medesimo termine anche da un familiare, utilizzando l'apposito modello cartaceo disponibile nella sezione modulistica del sito.
In caso di decesso dell’iscritto o del pensionato Inarcassa, con diversi superstiti facenti parte dello stesso nucleo familiare, la domanda di sussidio può essere trasmessa da uno solo degli stessi, opportunamente delegato dagli altri.
La richiesta di sussidio può essere ripetuta una sola volta, per condizioni di particolare gravità.
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Nota Bene
La domanda di sussidio decade se entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta di regolarizzare la posizione o di integrare la domanda:
- non vengono sanate le inadempienze dichiarative o contributive;
- non viene trasmessa la documentazione integrativa.
COME VIENE EROGATO
Il sussidio ordinario viene erogato “una tantum”.
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