Salta al contenuto principale

Main navigation

  • Home
  • Chi siamo
  • Inarcassa per te
  • Notizie
  • Avvisi
  • Incontri
  • Contatti

Header

  • IMQ Certification
    Image
    Certificazione 27001
  • ISO9001
    Image
  • Inarcassa On Line
    Image
  • Ricerca
    Image

Header mobile

Image
Home
Image
News
Image
Avvisi
Image
Contatti
Image
Incontri

Sidebar

Image
Chi siamo
Presentazione
Governance
Presidente
Vicepresidente
Consiglio di Amministrazione
Giunta Esecutiva
CND | Architetti
CND | Ingegneri
Collegio dei Sindaci
Elezioni 2020-2025
Norme e Regolamenti
Patrimonio
Bilanci e Relazioni Corte dei Conti
Report Sociale
Inarcassa in cifre
Struttura
Carta dei servizi
Glossario dei termini previdenziali
Image
Elezioni 2025-2030
Image
Inarcassa per te
Image
Previdenza | Assistenza
Assistenza
Convenzioni
Pensioni
Contributi e Dichiarazioni
Iscrizioni e Cancellazioni
Image
Eredi
Image
Società e altre persone giuridiche
Image
Modulistica
Image
IOL
Image
Media
Image
Editoria
La Rivista
InarcassaNews
Shortletter
Tutorial
Image
Certificazioni ISO
Image
Amministrazione Trasparente
Image
Bandi ed esiti di gara
Image
Privacy e Note legali
Image
Covid-19

InarcassaNews

Briciole di pane

  1. InarcassaNews
  2. Approfondimenti
  3. Cariche Pubbliche, Compatibilità e Obblighi Contributivi
Maggio 2019

Cariche pubbliche, compatibilità e obblighi contributivi

Image

di Franco Fietta

La posizione sociale e le competenze portano ingegneri e architetti a rivestire cariche politiche ed amministrative nella società civile.
Esercitare una funzione politica con impegno può comportare la rinuncia o la sospensione parziale dell’attività lavorativa per il periodo del mandato. Quindi sono previste tutele specifiche per conservare le prerogative assistenziali e previdenziali, in attuazione del dettato costituzionale (art. 51 della Costituzione) secondo cui chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto a disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare la posizione lavorativa.

 

- - - -
L’iscrizione a Inarcassa in presenza di cariche pubbliche

Da un punto di vista normativo non esiste alcuna incompatibilità tra l’assumere cariche pubbliche e rimanere iscritto a Inarcassa. Tale possibilità riguarda indistintamente tutti i ruoli elettivi a condizione che il professionista mantenga nel corso del mandato i requisiti formali per l’appartenenza all’Associazione, vale a dire il possesso di partiva IVA, l’iscrizione all’Albo e l’assenza di qualsiasi altra forma di copertura previdenziale obbligatoria.

Nello specifico possiamo distinguere due tipologie di cariche pubbliche: gli amministratori locali e le cariche parlamentari (o equiparabili). Per la prima categoria la norma prevede, a determinate condizioni, una contribuzione parzialmente a carico dell’ente territoriale. Per la seconda categoria l’iscrizione ad Inarcassa è confermata anche se l’attività professionale venga sospesa nel corso del mandato con la possibilità, in aggiunta, di poter effettuare versamenti volontari a garanzia dell’adeguatezza della pensione.

- - - -
La carica di amministratore di Ente Locale

Un primo aspetto che ci interessa approfondire riguarda gli oneri assistenziali e assicurativi a carico degli Enti locali per le cariche amministrative. L’art. 86 del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. 18-8-2000 n. 267) dispone che, per gli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche riportate in Tabella A), gli Enti Locali provvedano al pagamento di una cifra forfettaria annuale, a titolo di contributi previdenziali, da versare in quote mensili presso le forme pensionistiche alle quali il soggetto era iscritto o continua ad esser iscritto alla data dell’incarico.

 

 

 

 

Per ciascuna categoria di lavoratori autonomi, il Decreto Ministeriale del 25 maggio 2001 n. 15478 ha individuato le quote forfettarie che gli Enti Locali devono corrispondere, per i propri Amministratori, agli Enti Previdenziali di appartenenza. Per Inarcassa le quote equivalgono ai contributi minimi dovuti per l’anno di carica (soggettivo, integrativo, maternità e paternità).

Per ottenere la copertura contributiva il professionista deve rivolgersi direttamente all'Ente presso cui riveste la carica affinché; questo si attivi nei confronti della nostra Associazione.

Novità dal 2014. Il Ministero dell'Interno con proprio parere n. 15900/TU/086 del 9 aprile 2014 ha fatto proprio l'orientamento espresso da alcune sezioni regionali della Corte dei Conti (Basilicata, deliberazione 15 gennaio 2014 - Lombardia, deliberazione 5 marzo 2014) in forza del quale per gli amministratori locali che svolgono attività di lavoro autonomo, l’obbligo per l’Ente di versare i contributi assistenziali e previdenziali è subordinato all’espressa e concreta rinuncia all’espletamento dell'attività lavorativa per tutta la durata del mandato elettorale. (vedi articolo sole24ore).

Tale ragione è da rinvenirsi nel sostegno che l’ordinamento vuole assicurare a favore di chi opta per l’esclusività dell’incarico di amministratore, senza possibilità di esercizio di altre attività e rinunciando ai relativi redditi.

Diventa importante, quindi, accertare l’effettiva volontà di svolgere o meno (anche parzialmente), l’attività professionale in concomitanza con la carica ricoperta, atteso che in assenza di una dichiarazione di esplicita rinuncia indirizzata all’Ente, l’obbligo del versamento dei contributi minimi Inarcassa ricade sul professionista.

Sulla pagina del sito sono riportate tutte le informazioni riguardanti gli oneri previdenziali dovuti dagli enti locali.

 

- - - -
Le cariche parlamentari e il diritto alla integrazione volontaria

Per le cariche di maggiore rilievo istituzionale, l’art. 7.4 dello Statuto prevede l’esonero, per la durata della carica stessa, dal requisito della continuità dell’esercizio professionale. Questo significa che l’iscritto può al limite sospendere del tutto l’attività professionale mantenendo intatta la copertura previdenziale per l’intero mandato, pur in assenza di reddito. Questa tutela può essere assimilata all’istituto dell’aspettativa tipico proprio del rapporto di lavoro dipendente.

Le cariche pubbliche destinatarie della disposizione statutaria sono quelle di:

  • parlamentare;
  • consigliere regionale;
  • presidente delle province o sindaco dei comuni capoluoghi di provincia o con più; di 50.000 abitanti.

Per tutto il periodo del mandato resta a carico degli interessati l’obbligo di versare la contribuzione minima. Per questa particolare categoria di ruolo pubblico è prevista inoltre la possibilità di supplire alle deficienze del reddito rispetto a quello massimo conseguito prima della carica con un versamento volontario a titolo di:

  • a) contributo soggettivo, rapportato al 75% del reddito più; elevato conseguito prima del mandato (rivalutato all’indice istat) per l’aliquota contributiva in vigore per l’anno di riferimento (dal 2013 tale aliquota è del 14,5%);
  • b) contributo integrativo, rapportato ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato, come determinato al punto a).

Per ottenere il calcolo dettagliato il professionista interessato a tale integrazione dovrà rivolgere agli Uffici apposita richiesta scritta. Un esempio di calcolo della contribuzione è riportato in Tabella B).

La contribuzione volontaria è integralmente deducibile ai fini fiscali ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e concorre ad aumentare il montante individuale per il calcolo della pensione.

 

 

 

 

Collegamenti
Links
Torna all'indice degli approfondimenti della Newsletter

Via Salaria, 229 00199 Roma 
C.F. 80122170584
Centralino: 06852741

Privacy Policy - Cookie Policy
©2023 Copyright Inarcassa

Footer

  • Contatti
  • Mappa del sito
  • Privacy e Note Legali
  • Bandi ed esiti di gara
icon_by_Poshlyakov10Created with Sketch. !! per te per te per te