Compensazione dei crediti con F24
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di Franco Fietta
Dal 1° giugno sarà possibile utilizzare i crediti di imposta per il pagamento dei contributi dovuti a Inarcassa.
Si conclude così un lungo percorso, iniziato con la modifica dell’art. 10.5 del Regolamento Generale di Previdenza 2012 che ha introdotto il Modello F24 come strumento di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti da professionisti iscritti, non iscritti e società di ingegneria.
Successivamente all’approvazione, da parte dei Ministeri vigilanti, della delibera adottata dal Comitato Nazionale dei Delegati è stato possibile attivare, con Agenzia delle Entrate, l’iter per regolamentare il servizio di riscossione, che si è concluso il 27 novembre 2019 con la stipula di una specifica convenzione.
La stessa Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E del 12 maggio 2020, ha infine pubblicato l’istituzione delle “causali contributo” da utilizzare nella compilazione del modello F24.
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COSA SI PUÒ PAGARE CON IL MODELLO F24
In questa prima fase di sperimentazione la nuova modalità di pagamento potrà essere utilizzata dai seguenti soggetti:
- gli iscritti per il pagamento dei contributi minimi 2020, a prescindere dalla scadenza, ed il conguaglio da dichiarazione 2019 in scadenza il 31 dicembre;
- i non iscritti e le società di ingegneria per il pagamento del contributo integrativo in scadenza il 31 agosto.
Verranno successivamente valutate eventuali estensioni ad ulteriori tipologie di versamenti.
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COME FARE PER UTILIZZARE IL MODELLO F24
Chi accede alla sezione “Adempimenti – Gestione pagamenti” dalla piattaforma di Inarcassa On Line ha la possibilità di scegliere la modalità con la quale vuole effettuare il pagamento.
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Se l’associato sceglie il pagamento con il Modello F24 si apre una pagina con l’elenco dei contributi che può pagare con questa modalità. Non sono possibili pagamenti parziali.
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A questo punto l’associato non dovrà fare altro che generare il Modello F24.
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Il file pdf sarà in triplice copia:
- copia per la banca/posta/agente di riscossione
- copia per la banca/posta/agente di riscossione
- copia per il soggetto che effettua il versamento
Sono compilati tutti i campi necessari al versamento dei contributi ad Inarcassa:
- Codice Ente: 0011
- Causale contributo: codici dei contributi Inarcassa
- Periodo di riferimento: mese ed anno di scadenza del contributo da versare.
Nel caso in cui i codici contributo selezionati eccedano lo spazio ad essi riservato nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” si genereranno più F24, che è possibile stampare e/o salvare sul proprio computer.
A questo punto il documento è pronto per essere utilizzato come guida:
- per i versamenti telematici in caso in cui si voglia procedere al pagamento dei contributi avvalendosi della compensazione dei crediti:
- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline;
- tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.);
- per i versamenti telematici mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
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L’UTILIZZO DI CREDITI IN COMPENSAZIONE
Chi vuole versare i contributi previdenziali e assistenziali avvalendosi della compensazione dei crediti deve utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica del modello F24 (sia con saldo zero che con saldo positivo).
Non è ammesso, in questo caso, l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc.
Possono essere utilizzati in compensazione il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP, i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e i crediti derivanti da agevolazioni da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Per informazioni di dettaglio sui crediti compensabili e sui codici tributo da utilizzare è possibile consultare la Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 pubblicata da Agenzia delle entrate, accedendo al link riportato in fondo all’ultima pagina.
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LIMITI ALL’UTILIZZO DI CREDITI IN COMPENSAZIONE - D.L. 124/2019
Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (Modello Redditi 2020 e IRAP 2020), la compensazione per importi superiori a 5.000 Euro annui, relativi alle imposte sui redditi (comprese le addizionali e le imposte sostitutive) e all’IRAP, potrà avvenire solamente alle seguenti condizioni:
- (i) a seguito della presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
- (ii) a partire dal decimo giorno successivo a quello della presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. Tali limiti erano già previsti per la compensazione dei crediti IVA.
L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio nell’utilizzo del credito. Qualora a seguito dell’attività di controllo i crediti indicati nel Modello F24 si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento ed applica una sanzione per un importo massimo di 250 euro. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate. Se non si rilevano anomalie il versamento si considera effettuato alla data indicata nel modello F24.
Per ulteriori informazioni relative alla compilazione del Modello F24 e alla modalità di compensazione, si consiglia di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link:
(agg. 4 giugno 2020)
Collegamenti