Decreto cura Italia e liberi professionisti
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di Franco Fietta
Premessa
In una situazione di evidente emergenza e nella consapevolezza dell’impatto economico che si andrà ad abbattere in conseguenza della pandemia da COVID-19 e delle misure di contenimento della stessa sugli associati ad Inarcassa, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un primo pacchetto di misure a sostegno di ingegneri e architetti liberi professionisti.
Altre misure saranno deliberate a seguito della necessaria variazione di bilancio per 100 milioni di Euro, che sarà proposta a breve al Comitato Nazionale dei Delegati. Provvidenze queste che dovranno poi essere approvate dai Ministeri Vigilanti per entrare in vigore. Ci auguriamo che ciò possa avvenire in tempi adeguati alla grave situazione.
In questo contesto, incerto per molti aspetti e in continua evoluzione, si inserisce il Decreto Cura Italia che, nell’intervenire per limitare gli impatti economici sulla popolazione e sulla struttura produttiva del paese, interessa anche gli associati ad Inarcassa. Sottolineiamo subito che all’uscita del provvedimento la delusione e la rabbia è stata forte. Ancora una volta i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionali sono stati esclusi da alcune misure minime di sostegno del reddito, misure che vengono finanziate con la fiscalità di tutti.
Ben pochi sono gli interventi a nostro favore ed anche per questi al momento di redazione di questo testo (24 marzo 2020) resta aperta la possibilità di interventi a rettifica, così come di nuove circolari interpretative con orientamenti diversi da quanto qui riportato. Quindi pur in una situazione in continuo divenire forniamo di seguito alcuni punti di riferimento nella lettura degli articoli del Decreto in oggetto.
Misure di interesse per i liberi professionisti iscritti alle Casse di Previdenza
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Art. 23 - Congedo e bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è previsto un congedo parentale.
La misura prevede, in particolare, la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, di uno specifico congedo parentale fino ad un massimo di 15 giorni. Per il periodo di congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps.
In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro; il bonus è “altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari”.
Dal punto di vasta operativo Inarcassa è in attesa da INPS delle istruzioni operative per procedere.
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Artt. 27 e 28 - Indennità (non tassabile) di 600 € per il mese di marzo per liberi professionisti e autonomi
Il testo della norma sembra escludere gli iscritti alle Casse; i beneficiari sono infatti:
- i) i liberi professionisti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla GS Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ii) i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps (Commercianti, Artigiani), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Il Ministro del Lavoro Catalfo in una intervista ha tuttavia preso l’impegno di includere anche gli iscritti alle Casse di Previdenza e ha chiesto al riguardo la platea dei potenziali beneficiari per fasce di reddito. Su questa misura restiamo in attesa degli sviluppi, considerato che i limiti di spesa complessivi posti per questo intervento sono piuttosto limitati.
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Art. 44 - Istituzione Fondo per reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus
Il Fondo è rivolto ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e garantisce il riconoscimento di un’indennità nel limite di spesa di 300mln€ per il 2020.
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, definisce, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, “nonché la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.
Teoricamente il Fondo interessa anche gli iscritti alle Casse. Lo stanziamento sembra tuttavia troppo esiguo per interessare anche i liberi professionisti. Ipotizzando un’indennità di 600€, pari a quella prevista dagli artt. 27 e 28 per gli iscritti alle gestioni Inps, i soggetti interessati sarebbero 500.000, meno della metà del totale dei liberi professionisti.
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Art. 49 - Fondo centrale di garanzia PMI
Per la durata di 9 mesi è previsto il potenziamento del Fondo. Tra le modifiche sono previste alcune facilitazioni per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali.
In particolare, “sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito (…) e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione”.
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Art. 54 - Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa” (cd. “Fondo Gasparrini”)
Per i 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto (e in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo):
- a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21/2/2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
- b. per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore dell’ISEE.
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Art. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.
I versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Si tenga presente che queste misure si sovrappongono a quelle prese dal Consiglio di Amministrazione di Inarcassa in relazione agli adempimenti previdenziali-contributivi che sono più ampie.
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Art. 64 - Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000€, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per il 2020.
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Art. 67 - Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
In relazione alle istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Sono sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze.
Si tenga presente che anche queste misure si sovrappongono a quelle prese dal Consiglio di Amministrazione di Inarcassa in relazione agli adempimenti previdenziali-contributivi che sono più ampie.
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Art. 68 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.
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