Deducibilità dei contributi previdenziali
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di Franco Fietta
In vista della presentazione della dichiarazione dei redditi, è utile capire quali importi versati ad Inarcassa possono essere portati in deduzione dal reddito professionale al fine di determinare la base imponibile.
Il riferimento è riportato all’art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR, dove si indica come deducibili dal reddito complessivo: "i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonchè quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi".
Pertanto per gli associati ad Inarcassa, sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali versati in corso d’anno nei seguenti casi:
- versati obbligatoriamente alla Cassa, parliamo quindi del contributo soggettivo (vedi art. 4 RGP 2012), sia come contributo minimo che come conguaglio. Invece normalmente il contributo integrativo non è deducibile, fa eccezione il caso in cui l’associato versa il contributo integrativo minimo, ma non ha un fatturato annuale sufficiente a “coprire” quel contributo. Considerato che il contributo integrativo, in quanto pagato dal committente, non contribuisce a formare il reddito professionale, in questo caso il contributo integrativo è deducibile limitatamente alla quota effettivamente rimasta a carico del professionista. (si veda l’interpello all’Agenzia delle Entrate n. 954-25/2017);
- versati facoltativamente per la ricongiunzione di periodi assicurativi e/o per il riscatto degli anni di laurea. Inoltre anche il contributo soggettivo volontario rientra nella contribuzione deducibile (vedi art. 4.2 RGP 2012);
Attenzione che invece non sono deducibili le somme versate per sanzioni e interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati (Risoluzione 28/04/2009, n. 114/E).
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CHI PUÒ DEDURRE
Il destinatario di questa deducibilità è principalmente il professionista che ha versato le suddette somme ad Inarcassa.
Ma anche il superstite che ha versato somme non pagate dal professionista defunto, ove il mancato pagamento delle stesse impedisca allo stesso in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. In quest’ultimo caso dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius (Risoluzione 28/04/2009 n. 114/E).
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LIMITI DI DEDICIBILITÁ
Altro aspetto che non si può dare per scontato: i contributi sono deducibili solo fino a concorrenza del reddito complessivo.
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