Il regime forfettario: novità dal 2016
Dal 1° gennaio 2015, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono accedere ad un nuovo regime fiscale agevolato: il “regime forfettario”.
Caratteristica del nuovo regime fiscale è la determinazione forfettaria del reddito imponibile, che si calcola applicando ai ricavi/compensi percepiti nel periodo di imposta un coefficiente di redditività che per i professionisti è del 78%. Sul reddito imponibile è dovuta un’imposta sostitutiva, dell’Irpef, dell’Irap e delle Addizionali regionali e comunali, del 15%.Per accedere e permanere nel regime è necessario non superare nell’anno precedente la soglia di ricavi di 30 mila euro (limite fissato dalla legge di stabilità per il 2016). Si ricorda che tale regime è utilizzabile senza limiti di tempo e indipendentemente dal requisito della novità, dall’età anagrafica del contribuente e dalla data di apertura della partita IVA.
Dal 2016 possono applicare il regime agevolato anche coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non eccedenti i 30 mila euro. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro è cessato.
Inoltre, per chi inizia una “nuova” attività è prevista la riduzione dell’aliquota agevolata dal 15 al 5% da applicarsi per i primi cinque anni di attività.
Il precedente “regime dei minimi” è stato abrogato, anche se resta in vigore fino alla scadenza naturale (cinque anni di attività o al raggiungimento dei 35 anni di età del contribuente), per i soggetti che già lo applicavano o vi hanno aderito entro il 31 dicembre 2015.
Fatturazione tipo per i regimi fiscali agevolati in vigore
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