Invalidità, inabilità e disabilità: concetti generali [Parte Prima]
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di Franco Fietta
La protezione degli eventi di malattia e infortunio costituisce per un paese moderno un’alta espressione di solidarietà sociale a sostegno del lavoro, inteso quest’ultimo come fattore di realizzazione della persona e di partecipazione attiva alla vita della società di appartenenza.
Il tema affrontato riguarda le menomazioni biologiche (psico-fisiche) o sensoriali, sopravvenute o congenite, che possono comportare, nella qualità e nella intensità, effetti temporanei o durevoli sulle abilità e qualità attitudinali della persona. Il sistema di sicurezza sociale italiano, pur non impeccabile sotto un profilo di efficienza e con le sue contraddizioni storiche, offre una serie di misure di sostegno che consistono in prestazioni economiche, sanitarie e di reinserimento lavorativo psico-terapeutico, con finalità di rimuovere lo stato di bisogno e disagio economico in cui viene a trovarsi il lavoratore che non è più; in grado di esplicare pienamente la propria attività.
Con questo approfondimento desideriamo proporre un inquadramento generale delle coperture assicurative predisposte dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico e privato. Tralasciando la trattazione delle prestazioni di natura assistenziale e socio-sanitario, in un approfondimento successivo passeremo poi in rassegna le varie tipologie di prestazioni pensionistiche erogate da Inarcassa ai propri iscritti e ai superstiti, anche mediante ricorso ad istituti di emanazione pubblica (cumulo gratuito, totalizzazione nazionale, totalizzazione europea), al manifestarsi di quegli eventi invalidanti che pregiudicano le fonti di reddito destinate alle esigenze vitali del nucleo familiare.
A. Invalidità, disabilità ed handicap: qualificazioni normative e medico-legali
Sebbene nel linguaggio comune i termini invalidità, disabilità ed handicap vengano spesso confusi ed impropriamente utilizzati come sinonimi, presentano delle sostanziali differenze sia sul piano del significato sanitario che sul piano giuridico.
Va premesso che nel nostro ordinamento non ritroviamo una definizione univoca e omogenea dell’accezione di invalidità applicabile a tutte le fattispecie. Sono invece individuabili una pluralità di qualificazioni medico legali degli stati patogeni (tra cui la nozione di invalidità pensionabile ne rappresenta una delle varianti possibili) a ciascuno dei quali la norma ricollega, in funzione dell’intensità e della rilevanza sociale della lesione, effetti e tutele differenziate.
Ragionando per macrocategorie generali possiamo enucleare le seguenti definizioni e medico-legali di eventi invalidanti (nota1):
- Invalidità civile (generica)
- Disabilità o handicap
- Invalidità professionale (specifica)
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1. Invalidità Civile
La tutela della invalidità civile è attuazione del principio di solidarietà costituzionale che stabilisce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale per tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. E’ rivolta a tutti i cittadini di età superiore a 18 anni anche se non lavoratori.
Con il termine invalidità civile si intende la difficoltà di un individuo a svolgere alcune attività tipiche della ordinaria quotidianità a causa di deficit di tipo fisico e/o psicologico, che comportino una diminuzione di tipo permanente della sua capacità di svolgere attività lavorative di qualsiasi tipo (legge 118/1971).
Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%) determinato in base alla tabella approvata con decreto del Ministro della Salute del 5 febbraio 1992.
Qualora sia riconosciuto un grado di invalidità compreso tra il 74 e il 100% l’INPS eroga un assegno mensile di carattere assistenziale finanziato dalla fiscalità generale che spetta a prescindere dal versamento di contributi. Tale assegno è compatibile con tutti i trattamenti previdenziali erogati da Inarcassa anche quelli preposti alla tutela della invalidità e inabilità pensionabile, fatti salvi i limiti reddituali posti dalla normativa pubblica per il mantenimento dell’assegno stesso (Tabella 1).
In aggiunta all’assegno il lavoratore con invalidità superiore al 74% ha diritto all’accredito figurativo di 2 mesi l’anno che si aggiungono alla contribuzione versata per raggiungere prima la pensione. In questo modo, è possibile anticipare la pensione sino a 5 anni. Mentre i lavoratori invalidi con una percentuale almeno pari all’80% hanno anche diritto di accedere alla pensione anticipata di vecchiaia con requisiti inferiori: con 60 anni e 7 mesi di età per gli uomini e 55 anni e 7 mesi per le donne e 20 anni di contributi.
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2. Disabilità ed handicap
Disabilità ed handicap sono due concetti legati tra loro e che, a differenza dell’invalidità civile, non si limitano a valutare gli effetti sulla capacità lavorativa conseguenti alla menomazione quanto piuttosto le conseguenze di tipo relazionale che la minorazione, di grado lieve o grave, comporta.
La disabilità indica infatti la presenza di una menomazione di tipo fisico o psicologico. L’handicap è invece la conseguenza della disabilità, vale a dire il conseguente svantaggio sociale sofferto dal soggetto menomato.
La legge 104/1992 declina due condizioni di svantaggio:
- la persona con “handicap” (c.d. lieve) che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare per l’individuo emarginazione o svantaggio sociale (art. 3, comma 1);
- la persona con “handicap grave” che si concretizza quando “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (articolo 3, comma 3).
Come si ottiene la certificazione - La procedura per l’accertamento dell'invalidità civile e della situazione di handicap è stata semplificata con l’emanazione dell'art. 6, della Legge 80/2006. A richiesta dell’interessato la visita medica è svolta contestualmente in una unica seduta tramite l’'apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS. La domanda per ottenere il riconoscimento delle condizioni di invalidità e/o di handicap va inoltrata all’INPS esclusivamente in modalità telematica.
La diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile e la situazione di handicap è tale per cui, non essendo i due istituti legati l'uno all’altro né; in maniera proporzionale né; consequenziale, si può manifestare sia la coesistenza delle due condizioni patologiche sia uno stato di handicap grave non associato all’invalidità civile o viceversa.
In nessuno dei due casi inoltre - invalidità civile e handicap - è preclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa. Infatti, una persona a cui sia stato riconosciuto il 100% di invalidità civile e la situazione di handicap grave può mantenere il suo posto di lavoro o accedere a un nuovo impiego, sempreché; chiaramente le condizioni di salute lo permettano (art. 1, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509).
Diverse sono gli effetti anche in termini di prestazioni conseguibili:
- l’invalido civile può essere titolare di agevolazioni economiche come quello dell’assegno di invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento. Quest’ultima prestazione è erogata in favore dei soggetti ai quali sia stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 11 febbraio 1980, n.18);
- la disabilità non da diritto ad alcun beneficio economico ma consente di fruire di agevolazioni sanitarie, fiscali, permessi e congedi lavorativi secondo la disciplina di legge (Tabella 2).
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3. Invalidità professionale
La tutela dell’invalidità “professionale o specifica” è destinata a coprire i rischi dei soggetti c.d. “professionalizzati” che operano sul mercato del lavoro dipendente, autonomo e libero-professionale. La platea degli assicurati (lavoratori attivi o ex attivi) è costituita da una popolazione numericamente più; ristretta rispetto a quella tutelata dall’invalidità civile e della disabilità (estesa a tutti i cittadini). Tuttavia le relative prestazioni sono normalmente più; ampie e generose in quanto finanziate dal risparmio previdenziale accumulato dagli stessi assicurati nel corso della vita attiva.
Nel sistema pubblico la disciplina dell’invalidità lavorativa è contenuta nella legge n. 222/1984 che prevede due diversi eventi che danno luogo a prestazioni previdenziali diverse:
- l’assegno ordinario di invalidità non reversibile ai superstiti attribuito al lavoratore “la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di un difetto fisico o mentale a meno di un terzo”;
- la pensione di inabilità reversibile riconosciuta al soggetto che “a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Nell’ordinamento delle Casse dei liberi professionisti la tutela pensionistica è analogamente contemplata al manifestarsi di eventi di malattia o infortunio che comportano la riduzione permanente della capacità ad esercitare la specifica professione svolta da cui può scaturire il diritto alla pensione di invalidità parziale (menomazione superiore a 2/3) o di inabilità assoluta (menomazione del 100%).
Ai fini dell’accertamento del requisito sanitario non assume rilievo la c.d. “generica” impossibilità a svolgere una qualsivoglia occupazione bensì la sopravvenuta incapacità ad esercitare la specifica attività professionale svolta dall’assicurato. Il processo valutativo medico legale della residua capacità lavorativa viene infatti compiuto con riferimento al complesso delle potenziali attività categoriali che il professionista può esplicare a tutto campo con il titolo abilitante (nota 2). Inoltre, diversamente da quanto previsto per la tutela della inabilità temporanea, il giudizio di accoglimento non si fonda esclusivamente sulle attività contingenti prestate in prossimità dell’evento che ha causato la lesione psico-fisica (nota 3).
Oltre ai citati requisiti sanitari, ai fini del riconoscimento della prestazione pensionistica sono richiesti requisiti minimi contributivi previsti dalle specifiche normative ma non mancano eccezioni: qualora l’evento sia causato da infortunio la tutela assicurativa opera immediatamente a prescindere dall’anzianità previdenziale conseguita (v. ad esempio il Regolamento di Inarcassa).
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NOTE
(1) La materia degli infortuni e malattie professionali è soggetta ad una specifica disciplina contenuta nel DPR 1124/1965.
(2) A titolo esemplificativo e non esaustivo per gli ingegneri ed architetti: attività di studio, progettazione, direzione lavori, collaudo, cantiere, sicurezza, consulenze tecniche, docenza, contatti con clienti e attività relazionali).
(3) La valutazione per l’accertamento dell’invalidità per gli appartenenti al mondo delle professioni è alquanto complessa in quanto funzione dalla molteplicità di compiti e mansioni, nonché; dalla loro variabilità nel tempo, che il prestatore può esplicare, caratteristica precipua delle professioni intellettuali. Per questa ragione il giudizio medico legale non può limitarsi all’applicazione matematica dei criteri tabellari utilizzati per il riconoscimento dell’invalidità civile stante le diversa finalità (v. DM. Ministero della Sanità 5 febbraio 1992). L’esperienza dimostra invece che a menomazioni pur lievi sotto il profilo fisico (e quindi ininfluenti ai fini della capacità lavorativa generica) può conseguire un’incapacità professionale importante: si pensi alla lesione delle falangi per un violinista o ai disturbi acuti della voce per un avvocato o ai difetti visivi per un ingegnere/architetto o un medico. Diversamente menomazioni pur accentuate (ad es. quelli di natura cardio-circolatoria o impedimenti di natura motoria) non sono necessariamente compromettenti l’esercizio di attività intellettuali.
La seconda parte verrà pubblicata nell'approfondimento di uno dei prossimi numeri di InarcassaNews
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