L’IVA a esigibilità differita “entra” nel RGP 2012
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di Franco Fietta
Tra ingegneri e architetti è noto il problema di dover anticipare l’IVA nel caso in cui il committente ritardi il pagamento. Problema che non interessa la sola IVA: se i ritardi si prolungano, entra in gioco anche il contributo integrativo e deve essere anticipato quando non incassato. Nel tempo il problema riguardante l’IVA per alcune casistiche è stato risolto; per gli enti pubblici è stato possibile emettere fatture con esigibilità dell’IVA differita al momento dell’effettivo pagamento (art. 6 c. 5 D.P.R. 633/72). Lo stesso non è avvenuto per il contributo integrativo e pertanto, ancora nel 2014, il Comitato Nazionale dei Delegati (CND), in considerazione della situazione di associati che si trovavano ad anticipare somme significative ancora non percepite, ha avviato l’iter per una modifica regolamentare che consentisse di pagare anche il contributo integrativo con le stesse modalità dell’IVA differita.
Gli iter ministeriali di approvazione si sono conclusi solo da poco e da quest’anno (per l’anno fiscale 2016) si può evitare il pagamento del contributo integrativo corrispondente alle fatture con IVA differita non ancora saldate a termine anno. Lo stesso vale anche per le fatture emesse in regime di liquidazione IVA per cassa (art. 32bis D.L. 83/2012).
Nella Dichiarazione annuale relativa al 2016, pertanto, compaiono anche le voci relative all’IVA differita pagate nell’anno ma relative ad anni precedenti, così come quelle dell’IVA relativa alle fatture emesse nell’anno ma con IVA differita ancora non pagata a fine periodo di imposta. Questo consentirà di avere un calcolo del contributo corrispondente al nuovo principio esposto sopra.
L’entrata in vigore di questa modifica regolamentare, per evitare duplicazioni di contribuzione, comporta solo per quest’anno, la necessità di registrare le posizioni IVA ancora in sospensione al 31 dicembre 2015. Pertanto nella Dichiarazione annuale relativa al 2016 va compilato anche un allegato specifico, in cui è sufficiente inserire le sole fatture relative agli anni dal 2012 al 2015 in sospensione di IVA (o in regime di liquidazione IVA per cassa) non pagate entro la fine 2015. Se non avete fatture con le caratteristiche riportate, potete evitare di compilarlo (Allegato 3).
A seguito delle segnalazioni ricevute in relazione alla compilazione della lista fatture in sospensione dove non si riesce ad inserire il codice fiscale dei clienti quando privati, è utile ricordare che il regime di cassa ai fini IVA si applica esclusivamente alle prestazioni effettuate nei confronti di soggetti esercenti impresa, arti o professioni (si veda anche la circolare 44/E Agenzia Entrate 2012, punto 5) e conseguentemente possono essere inserite solo fatture con clienti con partita IVA.
Resta comunque sempre in vigore il limite contributivo annuale minimo: quello integrativo relativo al 2016 corrisponde, per i contribuenti ordinari, a 675 € e deve essere corrisposto in ogni caso.
Se non avete ancora affrontato la dichiarazione annuale, quest’anno per aiutarvi sono disponibili una guida on-line specifica ed un numero verde apposito al quale rivolgersi che risponde al 02.91979710. Inoltre è possibile salvare la dichiarazione incompleta per poi riprenderla in seguito. Tuttavia, proprio perché; vi sono novità importanti, è consigliabile ancora più; del solito anticipare la compilazione per evitare di trovarsi all’ultimo momento con problemi di accesso o con dati indisponibili.
Nel frattempo è entrato in gioco lo “split payment” anche per i liberi professionisti e questo, pur comportando ulteriori problemi, risolve in altro modo l’anticipazione dell’IVA, pur riaprendo il problema per il contributo integrativo, per cui al momento non si vede soluzione.
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