RC Professionale e Tutela legale
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di Franco Fietta
Non è possibile progettare senza avere un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale. Questa affermazione è vera non solo perché è previsto da una precisa disposizione legislativa, ma perché nella nostra professione ci assumiamo talmente tanti rischi, che riuscire a limitarne alcuni è un dovere verso noi stessi, ma soprattutto verso la nostra famiglia, verso i committenti e verso tutta la collettività.
Sebbene tutto ciò appaia ovvio, i problemi nascono subito dopo aver deciso di scegliere un’assicurazione o magari di cambiarla, lo stesso se decidiamo di approfondire la conoscenza dell'argomento. Decidere è difficile, in nostro soccorso può venire uno specifico corso di aggiornamento oppure un articolo su una rivista, ma spesso restano dubbi. Dopo che abbiamo letto i testi delle polizze le cose non sono più così chiare come apparivano un momento prima. Per questo motivo molti iscritti si fidano delle polizze proposte dai loro Ordini, dai Consigli Nazionali o da Inarcassa, anche se, a dire il vero, questo non è sufficiente a garantirli da sorprese nel malaugurato caso in cui debbano accedere alla polizza.
Proprio per questo proviamo a chiarire alcuni aspetti delle clausole delle polizze che appaiono particolarmente ostici facendo riferimento alla RC professionale in convenzione con Inarcassa, che è stata stipulata con la società Assigeco quale coverholder degli assicuratori Lloyd’s di Londra, dopo l’espletamento di una gara comunitaria con procedura aperta a tutto il mercato.
Per una prima conoscenza della specifica polizza rimandiamo alle pagine dedicate su questo sito:
>> convezione Rc Professionale
Partiamo da una modalità di fornire la copertura definita “claims made” (vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Claims_made). Quasi, se non tutte le polizze attualmente sul mercato delle RC professionali, adottano questo metodo che si discosta concettualmente da quello, ad esempio, delle RC auto. Questa modalità comporta una particolarità che entra in gioco all’inizio del contratto, che, a differenza di quanto ritenuto da alcuni, non va a tutelare l’assicurato, ma la compagnia assicuratrice. Si tratta della necessità di denunciare subito le richieste di danno pregresse e tutte le situazioni che potenzialmente possano dar luogo a risarcimento assicurativo che, proprio in quanto note, non possono essere coperte dalla nuova polizza. Chiaramente, dal punto di vista dell’assicuratore, la presenza di queste richieste pregresse rende il nuovo cliente maggiormente rischioso e quindi il premio da corrispondere è maggiore. Oltretutto, se la polizza prevede l’obbligo di produrre questa dichiarazione ad ogni rinnovo annuale, il contratto assicurativo potrebbe nascondere più di un trabocchetto, sia perché l’assicuratore può adeguare il premio in funzione delle segnalazioni, sia perché ad una distrazione del cliente nel non comunicare “tutti i fatti e le circostanze che potrebbero portare ad una richiesta di danni” può corrispondere il diniego della copertura per i fatti dimenticati.
In questo, la nuova convenzione RC professionale Assigeco/Inarcassa risolve il problema riconoscendo la continuità di anno in anno ed anche con la precedente convenzione; dovranno essere segnalati solo l’importo dei sinistri liquidati (esclusi tutti i sinistri denunciati, ma non risarciti, compresi quelli cautelativi e/o riservati). Questo anche perché alla scadenza non viene emessa una nuova polizza, ma un’appendice di incasso.
Con le polizze claims made si pone un altro problema: cosa avviene nel momento in cui termino la mia attività? Devo continuare a mantenere in piedi la polizza e pagare vita natural durante?
In questo caso nella convenzione stipulata da Inarcassa si prevede una garanzia postuma decennale ad un prezzo preconcertato forfettario.
Da non sottovalutare un’altra condizione che è prevista nella polizza in Convenzione, che al momento della sua entrata sul mercato italiano rappresentava una assoluta novità. La polizza prevede la copertura anche per i casi in cui è prevista la responsabilità in solido. Questo aspetto non è noto a molti professionisti ingegneri e architetti. Generalmente nel caso in cui si sia chiamati a rispondere di un danno ad un’opera, ad esempio in qualità di direttore lavori assieme al costruttore, nel malaugurato caso in cui quest’ultimo nel frattempo sia fallito o comunque impossibilitato a pagare il danno e fosse riconosciuta anche solo una frazione limitata di responsabilità in carico al direttore lavori, quest’ultimo dovrebbe risarcire al danneggiato l’importo intero, mentre l’assicurazione rifonderebbe solo la percentuale di importo riconosciuta in fase di giudizio. Alla luce di quanto scritto risulta evidente il valore di una copertura che copra il danno complessivo in un caso come quello prospettato.
La copertura in modalità “all risk” differenzia ancora la polizza RC professionale in convenzione da molte coperture di vecchia concezione, dove sono coperte tutte le attività legate alla nostra professione, escluse solo quelle che sono descritte in apposita lista. Questo aspetto è migliorativo rispetto a polizze che coprono solo quanto specificatamente elencato, che per quanto esteso può tralasciare facilmente qualche attività non individuabile in fase di stipula.
Altre interessanti condizioni, alcune esclusive quali la possibilità di adire un’apposita commissione paritetica tra Inarcassa e gli assicuratori, sono riportate nell’apposita pagina sul sito di Inarcassa, già citata.
In ogni caso crediamo che l’affinamento nei molti anni di convenzione tra Inarcassa e diverse compagnie che si sono succedute nel tempo, unito all’esperienza professionale sul campo di chi da ingegnere e architetto libero professionista si è interessato al tema debbano essere viste come una garanzia per i nostri associati.
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