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Ottobre 2020

Rivalutazione al 4,5% dei contributi 2014 e 2015 – Cosa comporta

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I contributi degli iscritti per gli anni 2014 e 2015 beneficeranno di una rivalutazione aggiuntiva di 3 punti percentuali (tasso del 4,5% in sostituzione del tasso minimo dell’1,5%) con ricadute positive, sia delle future prestazioni dei giovani iscritti, che per la quota contributiva delle pensioni in essere.

La sentenza del TAR Lazio ribadisce il principio di autodeterminazione delle Casse privatizzate a cui sono attribuite la prerogative sulle scelte di politica previdenziale dei propri associati. Il potere di vigilanza dei Ministeri deve limitarsi a valutare la compatibilità di tali scelte sotto il profilo di sostenibilità di lungo periodo e la coerenza ai principi costituzionali (adeguatezza, equità, solidarietà)  senza entrare nel merito della tipologia dell’intervento o delle singole misure adottate per il raggiungimento dello scopo perseguito.

La sentenza, una volta definitiva, comporterà il ricalcolo dei trattamenti già liquidati da Inarcassa, in favore degli iscritti e dei relativi superstiti, per i diritti conseguiti a partire dal mese di gennaio 2015 (decorrenza 1° febbraio 2015). La rivalutazione interessa anche eventuali quote di supplemento liquidate dal 2015.

Sostegno ai giovani iscritti nel periodo di crisi

La possibilità di aumentare il tasso di capitalizzazione dei contributi è prevista dall’articolo 26.6 del RGP 2012 ed è attribuita al Comitato Nazionale dei Delegati che può deliberare l’aumento di “una quota percentuale della media quinquennale del rendimento del patrimonio di Inarcassa”, rispetto al valore minimo dell’1,5%, a condizione che sia rispettato l’equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale.

La decisione dell’Assemblea di Inarcassa risale al 9-10 ottobre 2014 e mirava, quale misura straordinaria e limitata al biennio 2014 e 2015, a salvaguardare le prestazioni previdenziali degli iscritti che, a partire dal 2008, si sono trovati a fronteggiare una forte recessione economica e che ha visto particolarmente colpito il settore di appartenenza e il comparto dell’edilizia pubblica e privata. Una minore capitalizzazione dei contributi avrebbe danneggiato soprattutto le pensioni future dei giovani professionisti.

La scelta adottata da Inarcassa riceveva una prima bocciatura nel 2015 dagli Organi vigilanti (poi confermata nel 2016) con la motivazione che il tasso di capitalizzazione minimo dell’1,5% era troppo favorevole rispetto al dinamica (non positiva) dei redditi registrati dalla categoria nel quinquennio precedente (pari a -1,9%).

La sentenza
    
La Sentenza del TAR del Lazio n. 9987 dello scorso 1° ottobre ha giudicato illegittimo il diniego dei Ministeri vigilanti all’aumento del tasso di capitalizzazione al 4,5%. Il Giudice amministrativo - confermando le motivazioni riportate su analoga decisione che ha riconosciuto  nel 2019 il diritto dell’Associazione a ridurre le sanzioni agli iscritti - ha ribadito che il potere di Vigilanza si esaurisce nel verificare se l’ente previdenziale “non assuma iniziative tali da compromettere il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dell’autonomia dell’Ente” e di conseguenza è volto ad accertare se l’aumento del tasso di capitalizzazione sia tale da compromettere l’equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale senza sconfinare in ulteriori considerazioni sul merito delle scelte adottate.

Con il ricorso proposto nel 2017 Inarcassa ha invece dimostrato, dati alla mano, il rispetto dell’equilibrio attuariale. Il consulente nominato dal Tribunale non ha fatto altro che legittimare la congruità delle misure adottate, ampiamente giustificate dalla solidità del patrimonio dell’Associazione e dal suo rendimento.

Pensioni da rivalutare

L’art. 26.2 del RGP prevede che i montanti contributivi individuali siano rivalutati al 31 dicembre di ogni anno, “con esclusione della contribuzione dello stesso anno”. Per effetto della sentenza la maggiore rivalutazione riguarderà, per l’anno 2014, i montanti in essere al 31 dicembre 2013 e, per l’anno 2015, i montanti in essere al 31 dicembre 2014 (v. Tabella A).

tab.a ottobre 2020

(*) I contributi a conguaglio relativi all’anno fiscale 2012 non confluiscono nei montanti individuali se la pensione è conteggiata con metodo retributivo (ante Riforma 2012).

Saranno pertanto ricalcolate le prestazioni erogate da Inarcassa, compresi i supplementi di pensione, maturate a partire dal 1° gennaio 2015. Trattandosi di annualità recenti, non ci si deve attendere una variazione significativa dell’importo in godimento, in quanto oggetto di ricalcolo è la sola quota interessi, ma è di tutta evidenza il riconoscimento politico ottenuto sull’autonomia delle scelte previdenziali. Maggiori vantaggi sono attesi per le giovani generazioni, che potranno beneficiare di contributi rivalutati per un lungo periodo di tempo prima del pensionamento.

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