Pensione di inabilità
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(Art. 21 | Regolamento Generale Previdenza)
MATURAZIONE DEL DIRITTO
La pensione di inabilità spetta all'iscritto ad Inarcassa nei casi in cui:
- la capacità all'esercizio della professione sia esclusa in modo permanente e totale, a seguito di malattia od infortunio verificatisi durante il periodo di iscrizione presso l'Associazione;
- abbia maturato almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde da tale anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio;
- non sia titolare, all'atto della domanda, di un trattamento di inabilità erogato da un altro ente previdenziale;
- non sia in possesso, all'atto della domanda, dei requisiti per la pensione di vecchiaia unificata.
La concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione.
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Nota Bene
1. Sussiste diritto a pensione anche quando la patologia (o le patologie) preesistevano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la incapacità all'esercizio dell'attività professionale nei termini sopra esposti.
2. La pensione di inabilità spetta anche all’iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale (art. 29 Regolamento Generale Previdenza) sempreché:
- abbia maturato almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi;
- l’evento invalidante sia spraggiunto durante il periodo di iscrizione ad Inarcassa e prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.
In caso di infortunio le pensioni di invalidità e di inabilità sono concesse comunque, a prescindere da qualsiasi risarcimento corrisposto dalle assicurazioni (art. 23 Regolamento Generale Previdenza).
DOMANDA
La domanda di pensione va compilata dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) - nella sezione “Domande e certificati > Domande” - ed accompagnata da certificato medico dal quale risultino le seguenti circostanze:
- la natura dell'infermità sofferta e la data di insorgenza della stessa;
- l'esistenza di una inabilità assoluta e permanente;
- la data di insorgenza dell'inabilità (o quella presumibile) nonché la sussistenza della medesima alla data della domanda di pensione;
- la non titolarità di un trattamento di inabilità erogato da altro ente previdenziale.
L'inabilità pensionabile deve essere specifica, ossia deve riferirsi all'attività professionale di ingegnere o architetto: pertanto, ai fini della domanda, eventuali certificati di invalidità civile generica non saranno ritenuti validi.
In caso vi siano redditi riferiti ad annualità pregresse non ancora presentati, i dati dovranno essere trasmessi sempre tramite iOL utilizzando l'apposita funzione, disponibile nella sezione “Adempimenti > Come rimettersi in regola”, scegliendo l'opzione omessa/ritardata o infedele Dichiarazione (gli eredi dovranno utilizzare il 'Modello di dichiarazione per gli eredi' disponibile alla voce Modulistica del sito).
La domanda di pensione può essere revocata fino alla notifica di liquidazione del trattamento pensionistico.
DECORRENZA
Decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
La pensione di inabilità è calcolata secondo le regole della pensione di vecchiaia unificata.
Nei casi in cui la media degli altri redditi imponibili o esenti da imposte, diversi da quelli professionali, nel triennio antecedente la domanda di pensione sia inferiore a € 32.300,00 per l'anno 2024, l'iscritto usufruisce di un incremento di anzianità contributiva.
L'incremento dell'anzianità contributiva utile alla pensione è pari al numero di anni che intercorrono tra l'età anagrafica al momento della domanda e l'età pensionabile ordinaria, nella misura massima di 10 anni e nel limite di 35 anni complessivi.
Esempio: se al momento della domanda l'associato ha un età anagrafica di 61 anni e un'anzianità contributiva di 15 anni, poiché nel 2024 l'età pensionabile ordinaria è di 66 anni e sei mesi, gli verrà riconosciuta, ai fini del calcolo, un'anzianità contributiva pari a 20 anni e sei mesi quale risultato di: 15 anni di anzianità di iscrizione e contribuzione Inarcassa + 5 anni e 6 mesi a titolo di anzianità figurativa (66 e 6 mesi - 61).
Per le pensioni di inabilità liquidate con il sistema esclusivamente contributivo, il beneficio è attribuito accreditando 10 anni di contribuzione figurativa (fino al massimo di 35) nella misura corrispondente alla media dei contributi rivalutati, utili a pensione, del triennio antecedente la domanda di pensione.
L'aumento degli anni di anzianità non è riconosciuto ai titolari di pensione di altro ente.
La pensione di inabilità può essere integrata al minimo, tenuto conto del requisito ISEE del nucleo familiare dell’iscritto. L’importo spettante è pari al 100% del valore della pensione minima di cui alla tabella O del Regolamento Generale di Previdenza.
REVISIONE DELLA PENSIONE
Inarcassa accerta periodicamente la permanenza delle condizioni inabilitanti. L'erogazione della pensione viene sospesa nel caso in cui il pensionato non si sottoponga alla revisione. L’erogazione è invece revocata qualora non permangano le condizioni inabilitanti.
LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE
La liquidazione della pensione viene deliberata dalla Giunta Esecutiva di Inarcassa entro 90 giorni dalla presentazione dell'ultimo documento utile ai fini dell'istruttoria.
La pensione viene erogata in 13 mensilità, salvo che l’ammontare annuo del trattamento sia inferiore nel 2024 a euro 1.280,00 caso in cui la stessa è erogata in unica soluzione annuale.
L'istruttoria della Pensione di Inabilità è coperta dal servizio di assistenza dedicato ai pensionandi
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