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  1. Notizie
  2. Indennità Una Tantum Liberi Professionisti Art.44 D.L. 18/2020
Authored on
01/04/2020

Indennità una tantum Liberi Professionisti art.44 D.L. 18/2020

Body

In data 28 marzo 2020 è stato emanato il Decreto Ministeriale che ha definito le modalità di attribuzione dell’indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo 2020 a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse.

BENEFICIARI

La platea dei beneficiari è costituita da tutti i professionisti che siano iscritti a Inarcassa alla data della richiesta o al 23 febbraio 2020 (data di attivazione dei provvedimenti restrittivi da parte del Governo).

Hanno diritto all’indennità anche coloro che hanno presentato domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza di iscrizione è fissata in data antecedente il 1° aprile 2020.

Sono esclusi i titolari di pensione Inarcassa e di altro ente. Possono invece presentare la domanda per l'indennità i titolari di trattamento in via di liquidazione.

REQUISITI
Possono beneficiare dell’indennità di 600 euro:

  • I professionisti che nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito un REDDITO COMPLESSIVO, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, NON SUPERIORE A 35.000 EURO la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • I professionisti che nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito un REDDITO COMPLESSIVO, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione COMPRESO TRA 35.000 EURO e 50.000 EURO e abbiano CESSATO O RIDOTTO O SOSPESO la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
    Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
    Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

REGIME FISCALE E INCUMULABILITA'
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non è cumulabile con analogo trattamento erogato da altri enti previdenziali e con quanto previsto dal Decreto Ministeriale (articolo 1 – comma 3).

E' invece cumulabile con le misure emanate da Inarcassa.

COME FARE DOMANDA
L’istanza può essere presentata ad un solo ente previdenziale. Per accedere all'indennità gli associati devono presentare la domanda ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata dal 1° APRILE AL 30 APRILE 2020.

Il modulo su Inarcassa On Line è accessibile dal menu "domande e certificati" alla voce Domande (riquadro "Aiuti economici") e si chiama ‘Indennità una tantum liberi professionisti – art.44 DL 18/2020’. La compilazione è semplice e guidata, prevede l'autocertificazione dei requisiti previdenziali e reddituali e la comunicazione dell'IBAN. Occorre allegare copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale (file in formato pdf/jpeg/png di grandezza inferiore a 2 MB).

Non saranno accolte le domande dei professionisti che hanno omesso a Inarcassa - se dovuta - la dichiarazione relativa all’anno 2018, anno sul quale si basa la valutazione reddituale per attribuire il beneficio. Potranno essere tuttavia riammessi previa presentazione della relativa dichiarazione.

LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA'
Inarcassa procede alla verifica dei requisiti e provvede ad erogare l’indennità, rispettando strettamente il criterio cronologico di arrivo.

CONSULTA LE RISPOSTE AI QUESTITI FREQUENTI


Agg. 9 aprile 2020

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