Società di Ingegneria: obblighi contributivi e fatturazione
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L’attività professionale in Italia negli ultimi anni, a seguito sia dello sviluppo tecnologico e sociale, sia dei maggiori investimenti pubblici e privati, ha subito una profonda trasformazione incentivando la crescita delle società di ingegneria. Società che, quando iniziano l’attività, si trovano ad affrontare, per la prima volta, nuovi adempimenti nei confronti di Inarcassa.
Excursus normativo
La normativa vigente che disciplina le società di ingegneria è contenuta nell’art. 66 comma 1 lett. c) e nell’art. 36 comma 7 All.II.12 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36) - efficace dal 1° luglio 2023 - che ha abrogato il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché nell’art. 1 comma 148 della Legge 4 agosto 2017 n. 124.
L’art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023, come il previgente art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, definisce società di ingegneria: "le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi".
L’art. 36 comma 7 dell’All.II.12 - come già previsto dall’art. 8 D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 - ribadisce che alle attività professionali prestate dalle società di ingegneria si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria, cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
Poiché le attività professionali rese dalle società di ingegneria possono essere riconducibili non solamente all’attività propria dell’ingegnere o dell’architetto, ma rientrare anche nella sfera di competenza di altre categorie professionali, quali i geometri, i geologi, i periti agrari - soggetti ad altre norme ordinistiche e previdenziali - l’individuazione dell’Ente previdenziale “avente diritto” a percepire il contributo integrativo è operata in base al professionista che ha svolto l’attività oggetto del contratto.
Il principio del pro quota richiamato dalla norma, ai fini della determinazione del contributo integrativo dovuto a Inarcassa, è connesso alla rilevanza dell’attività professionale svolta dai singoli professionisti ingegneri e/o architetti in relazione a una determinata prestazione alla quale - ipoteticamente - possono aver collaborato differenti figure professionali.
Conseguentemente, la quota di prestazione (c.d. quota lavoro) espletata per quell’attività da professionisti ingegneri e/o architetti (in qualità di soci, dipendenti o collaboratori) determina, nella fattura emessa dalla società di ingegneria al committente (pubblico o privato), l’applicazione del contributo integrativo dovuto a Inarcassa, stabilito nella maggiorazione percentuale del 4%.
Gli obblighi di tali strutture societarie nei confronti di Inarcassa sono disciplinati dal Regolamento Generale Previdenza in conformità alle disposizioni legislative sopra richiamate.
Obbligo di comunicazione annuale a Inarcassa
In particolare, l’art. 2.1 del Regolamento estende a tali società l’obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie laddove prevede espressamente che le società di ingegneria: “(…) devono trasmettere telematicamente tramite INARCASSA on-line, entro il termine di cui sopra (ndr, entro il 31 Ottobre di ogni anno), il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA”.
Il successivo art. 2.6 - dopo aver stabilito il diritto di Inarcassa ad ottenere dai competenti uffici delle Imposte dirette e dell’IVA, ai sensi dell’art. 16 L. 6/1981, le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e gli architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni professionali o soci di società di professionisti - stabilisce che: “Analoghe informazioni potranno essere ottenute relativamente alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti le società di professionisti e le attività professionali delle società di ingegneria”.
In relazione ai poteri di verifica sulle comunicazioni annuali presentate da una società di ingegneria, l’art. 3.3 del medesimo Regolamento stabilisce che Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società di ingegneria la documentazione atta a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate.
Determinazione del contributo integrativo
Con riferimento agli obblighi contributivi l’art. 5.2 del Regolamento specifica che: “Le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale (ndr, 4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad Inarcassa”. Il suddetto contributo è dovuto da una società di ingegneria a Inarcassa indipendentemente dal pagamento effettuato dal committente pubblico e/o privato destinatario della prestazione professionale. La maggiorazione è tuttavia ripetibile nei confronti di quest’ultimo.
L’art. 5.1 ter del Regolamento Generale Previdenza - in applicazione dell’art. 6 comma 5 del DPR n. 633/1972 e dell’art. 32-bis D.L.83/2012 - prevede invece che: (…) ai fini del computo del contributo integrativo dovuto, dal Volume di Affari IVA professionale annuo dovranno essere sottratte le operazioni effettuate nel medesimo anno con IVA esigibile in anni successivi (…) e sommate quelle effettuate in anni precedenti ma con IVA esigibile nell’anno stesso”.
Il principio ispiratore di tale disposizione è quello di far coincidere il versamento del contributo integrativo con l’esigibilità differita dell’IVA, al fine pratico di escludere un versamento contributivo anticipato rispetto sia al pagamento della fattura professionale da parte del committente, sia al versamento al Fisco della relativa Imposta sul Valore Aggiunto.
Ai fini Inarcassa, pertanto, il Volume d’affari professionale relativo alle fatture emesse nell’anno da una società di ingegneria con IVA esigibile in anni successivi - dichiarato nel rigo VE37 della dichiarazione fiscale - dovrà essere dedotto dal Volume di affari professionale annuo imponibile, ai fini della determinazione del contributo integrativo dovuto.
Diversamente, le fatture emesse da una società di ingegneria in regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) - disciplinato dall’art. 17-ter del DPR n. 633/72 - inserite nel rigo VE38 della dichiarazione fiscale, concorrono alla formazione del Volume d'affari complessivo ai fini IVA e, anche se non incassate, non possono essere dedotte dal Volume di affari imponibile annuo ai fini della determinazione del contributo integrativo dovuto a Inarcassa.
Il regime fiscale dello split payment, che prevede il trasferimento di pagamento del debito IVA dal relativo fornitore in capo alle amministrazioni pubbliche committenti, ha la sola finalità di lotta all’evasione e alle frodi IVA.
Quanto alla determinazione dell’effettivo importo del contributo integrativo dovuto, occorre altresì tener conto della facoltà di dedurre il contributo già versato a collaboratori. A tale proposito, l’art. 5.5 del Regolamento Generale Previdenza prevede che il contributo integrativo è dovuto anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società; tale contributo potrà essere dedotto, in sede di dichiarazione annuale, dal contributo integrativo dovuto purché il soggetto cui è addebitato non sia committente finale della prestazione (ad es.: una società di ingegneria che per una determinata commessa si avvalga della prestazione di un professionista collaboratore, ingegnere o architetto, potrà dedurre dal contributo dovuto a Inarcassa per quel dato anno il contributo corrisposto - nell’anno stesso - al suddetto professionista collaboratore).
Esempi di diverse casistiche di fatturazione
Es.1: Società di ingegneria che esercita l’attività professionale di ingegneria e/o architettura con soci professionisti
La Società di Ingegneria Alfa SRL, composta da tre soci professionisti - due soci ingegneri e un socio perito industriale - fattura al committente Beta una prestazione professionale (consulenza tecnica e progettazione) applicando il 4% a titolo di contributo integrativo sulla prestazione professionale svolta dai due soci professionisti ingegneri (c.d. quota lavoro = Euro 90.000,00) e il 5% sulla prestazione professionale svolta dal socio professionista perito industriale = Euro 10.000,00).
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Es.2: Società di Ingegneria che esercita l’attività professionale di ingegneria e/o architettura con professionisti ingegneri e/o architetti collaboratori esterni
La Società di Ingegneria Delta SPA, composta da tre soci non professionisti, fattura al committente Gamma la prestazione professionale (progettazione impiantistica) applicando il 4% a titolo di contributo integrativo sulla prestazione professionale svolta da un professionista ingegnere, avente con la società Delta SPA un rapporto di collaborazione professionale (quota lavoro = Euro 45.000,00).
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Es.3: Società di ingegneria che esercita l’attività professionale di ingegneria e/o architettura con professionisti dipendenti
La Società di ingegneria Zeta SRLS, composta da un socio ingegnere e da un socio non professionista, fattura al committente Omega la prestazione professionale (consulenza tecnica) applicando il 4% a titolo di contributo integrativo sulla prestazione professionale svolta da un professionista architetto dipendente della società (quota lavoro = Euro 30.000,00).
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Es.4: Società di Ingegneria che fattura in regime di scissione dei pagamenti.
La Società di Ingegneria Kappa SRL, composta da tre soci architetti e un socio perito industriale, fattura al committente Regione Sigma una prestazione professionale (studio di impatto ambientale) applicando il 4% a titolo di contributo integrativo sulla prestazione professionale svolta dai tre soci professionisti architetti (c.d. quota lavoro = Euro 50.000,00) in regime di scissione dei pagamenti.
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