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ACCESSO CIVICO
Nella presente sottosezione sono disciplinati i criteri, i termini e modalità organizzative per l’esercizio effettivo del diritto all’Accesso civico di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i., che prevede due distinte tipologie di accesso:
- accesso civico semplice, che comporta il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che Inarcassa abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto trasparenza (art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013);
- accesso civico generalizzato, che comporta il diritto di chiunque di accedere a documenti o dati detenuti da Inarcassa, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza (art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013) e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse (art. 2bis, comma 3 del Decreto Trasparenza) di previdenza ed assistenza (Linee guida Anac adottate con Delibera n. 1134 del 8 novembre 2017, paragrafo n. 3.4.3).
L’accesso documentale resta disciplinato dal Regolamento di accesso a documenti e notizie di Inarcassa approvato, in attuazione dell’art. 24 – comma 1, lettera d) – dello Statuto di Inarcassa, ed in analogia ai principi contenuti nel Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
La finalità dell’accesso documentale è quella di consentire ai soggetti interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi al fine di poter esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L’accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l’accesso civico, sia semplice che generalizzato.
ACCESSO DOCUMENTALE
CORRUZIONE