Cumulo contributivo
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[Legge n. 228/2012 come modificata dalla Legge n. 232/2016, art.1, co.195-198]
COS'È
Il cumulo è un istituto normativo, esteso anche ai liberi professionisti a partire dal 1 °gennaio 2017, che si aggiunge alla ricongiunzione e alla totalizzazione per valorizzare la contribuzione accreditata in più istituti di previdenza obbligatoria.
La norma consente la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a carico dell'interessato, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo.
Ai fini del diritto a pensione (accertamento dell’anzianità minima) si considerano i soli periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle varie gestioni previdenziali. Ai fini del calcolo della quota di pensione, invece, sono utili tutti i periodi assicurativi ivi compresi quelli coincidenti.
Il cumulo è completamente gratuito e costituisce una alternativa alla ricongiunzione (Legge 45/1990) contributiva o retributiva e alla totalizzazione (D.Lgs.42/2006) dei periodi assicurativi.
DESTINATARI
Il cumulo contributivo è esercitabile dai liberi professionisti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (INPS, GS INPS, altre Casse Professionali,..) per inabilità, vecchiaia e superstiti.
Il cumulo deve interessare tutti i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative al fine di conseguire un’unica pensione (impossibilità di cumulo parziale).
Il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo in una delle casse interessate.
L’assicurato non può chiedere la pensione in cumulo se risulta già titolare di un trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate.
LE PENSIONI IN REGIME DI CUMULO
Le prestazioni conseguibili mediante il cumulo contributivo sono:
• Pensione di vecchiaia
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Si consegue al perfezionamento dei requisiti di età e anzianità contributiva più elevati tra quelli previsti da tutte le gestioni interessate al cumulo, nonché gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro, ove prevista).
Per il diritto alla quota Inarcassa, i requisiti sono quelli previsti dalla Tabella I del Regolamento Generale di Previdenza. A decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli iscritti ad Inarcassa occorrono 66 anni e 6 mesi di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione.
Tali requisiti vanno confrontati con quelli delle gestioni del sistema pubblico dell’Inps e degli altri enti interessati per stabilire l’età di accesso al pensionamento.
Nei casi in cui Inarcassa sia l’ente istruttore (presso cui è accreditata l’ultima contribuzione) la quota di pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti di pensione.
• Pensione anticipata
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Dal 1° gennaio 2024 la pensione anticipata si consegue, a prescindere dall'età anagrafica, al perfezionamento di una anzianità contributiva minima di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, con una finestra di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (art.15 D.L.28/01/2019 n.4) per la decorrenza. Ciò vale previa verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro). Inarcassa per la pensione anticipata in cumulo non prevede la cancellazione dall'albo professionale.
Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo alla effettiva maturazione del diritto (requisito anzianità+finestra). Se la domanda è successiva alla finestra di tre mesi la data di domanda viene assunta come data maturazione del diritto.
• Pensione di inabilità
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Si consegue in presenza dei requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento dell’evento inabilitante (per Inarcassa occorrono almeno 2 anni di anzianità contributiva minima; si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio). Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione (per Inarcassa i periodi utili alla pensione) non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.
Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Non sono erogabili in regime di cumulo le pensioni di invalidità.
• Pensione indiretta
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Si consegue in presenza dei requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento del decesso o dove risulta accreditata l'ultima contribuzione (per Inarcassa occorrono almeno due anni di anzianità contributiva minima per gli iscritti, salvo l'ipotesi dell'infortunio, e cinque anni per i non iscritti). Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.
La pensione indiretta spetta al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile ed ai figli, legittimi o equiparati, minorenni (ai figli minori sono equiparati i maggiorenni studenti entro il 21° anno di età, se iscritti a scuola media superiore, ovvero 26° anno di età se iscritti a corsi universitario) o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.
LA DOMANDA
Il cumulo dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda dell'interessato all'ente previdenziale presso il quale risulta iscritto o presso il quale risulta accreditata l'ultima contribuzione.
La domanda di cumulo contributivo può essere trasmessa dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) - nella sezione “Domande e certificati > Domande”, all'atto della maturazione dei requisiti.
Al fine di verificare il diritto a pensione, Inarcassa, in qualità di “Ente istruttore” avvia il procedimento contattando gli Enti presso i quali risultano accreditati i contributi previdenziali a favore dell'interessato, al fine di accertare l'effettiva anzianità totale maturata presso tutti gli Enti coinvolti.
Una volta ricevuta la comunicazione da parte degli altri Enti relativa all'anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, Inarcassa verificherà la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.
La domanda di pensione in regime di cumulo contributivo presentata presso Inarcassa può essere revocata fino alla notifica di liquidazione del trattamento pensionistico.
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Nota Bene
La domanda di pensione decade se entro 180 giorni dalla richiesta di regolarizzazione non vengono sanate eventuali inadempienze dichiarative o contributive ed estinti i piani di rateazione in corso.
Novità: è possibile estinguere anticipatamente un piano di rateazione dall’Area riservata Inarcassa OnLine. Basterà accedere alla sezione “Estratto Conto -> Rateizzazioni in corso”, selezionare il piano di rateazione, e cliccare su “Estingui piano”. Al termine della procedura verrà reso disponibile un avviso di pagamento PagoPA per il saldo dell’importo residuo dovuto.
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COME SI CALCOLA
L'importo della pensione è composto dalla somma dei pro-quota calcolate dagli enti interessati. Ciascuna gestione determinerà il trattamento di propria competenza in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione e contribuzione secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.
Ai fini della misura della pensione verranno considerati anche i periodi assicurativi coincidenti con altre gestioni previdenziali.
La quota della pensione Inarcassa è determinata:
- con il sistema di calcolo pro-rata se il professionista ha maturato presso Inarcassa una anzianità contributiva maggiore o uguale a quello della tabella I del Regolamento Generale di Previdenza;
- con il sistema di calcolo contributivo per anzianità inferiori a quelle previste dalla Tabella I.
LA LIQUIDAZIONE
La pensione in cumulo costituisce un unico trattamento il cui pagamento è effettuato dall'INPS (anche se la domanda è stata presentata ad altro ente previdenziale), ma l'onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote.
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