Indennità di maternità per gravidanza a rischio
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(Art. 70 D.Lgs. 151/2001 come modificato da art. 2 lett. V D.Lgs 105/2022)
SOGGETTI AVENTI DIRITTO E DECORRENZA
La legge riconosce alle libere professioniste il diritto ad una indennità di maternità anticipata in caso di gravidanza a rischio precedente i cinque mesi di tutela obbligatoria, nel caso in cui vi siano gravi complicanze della gestazione o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, attestate da apposito accertamento medico.
La norma si applica ai periodi di gravidanza a rischio in corso al 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.Lgs 105/2022) o successivi a tale data.
OGGETTO DELLA TUTELA
L’indennità può essere corrisposta per periodi di gravidanza a rischio antecedenti i due mesi prima del parto.
La domanda va inoltrata entro 180 giorni dall'evento (nascita o aborto) esclusivamente dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) - nella sezione “Domande e certificati > Domande”.
Alla domanda deve essere allegato un certificato medico rilasciato dalla ASL (di cui si rende disponibile un facsimile nella sezione Documenti in coda alla pagina), in cui siano attestate le date di inizio e di termine del periodo di gravidanza a rischio, nonché le gravi complicanze della gestazione o le persistenti forme morbose che possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
In caso di prolungamento del periodo di gravidanza a rischio può essere inoltrata, utilizzando lo stesso modulo, una domanda di proroga.
MISURA DELL' INDENNITÀ
L’indennità per gravidanza a rischio è calcolata con le stesse modalità previste per i periodi di tutela della maternità.
L’indennità giornaliera è determinata in relazione all’80% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF nel secondo anno anteriore al parto e parametrata ai giorni di iscrizione a Inarcassa. Gli importi minimi e massimi giornalieri sono calcolati in funzione degli importi stabiliti per i cinque mesi di maternità ordinaria, annualmente rivalutati.
Qualora il periodo di iscrizione copra solo parzialmente il periodo di gravidanza a rischio, l’importo dell’indennità viene calcolato in misura proporzionale ai giorni di iscrizione e contribuzione compresi nel periodo tutelabile.
LIQUIDAZIONE
La liquidazione dell’indennità è subordinata alla presentazione della documentazione medica prevista dalla legge.
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Nota Bene
La domanda di indennità di maternità per gravidanza a rischio decade se non vengono sanate le inadempienze dichiarative e/o contributive e non viene trasmessa la documentazione mancante e/o integrativa entro 180 giorni:
- dalla data di nascita o aborto, per le domande presentate prima dell’evento;
- dalla richiesta di regolarizzazione da parte dell’ufficio, per le domande presentate dopo l’evento.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’indennità viene accreditata sul conto corrente bancario o postale indicato nel modulo di domanda.
CERTIFICAZIONE AI FINI FISCALI
La Cassa provvede ad inviare apposita certificazione attestante l’importo lordo erogato e la ritenuta di acconto eseguita.
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