Indennità di paternità
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La possibilità di accesso all'indennità di paternità per i liberi professionisti è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 80/2015 (artt. 18, 19, 20) ed ampliata da Inarcassa con la modifica regolamentare (art. 34 bis del Regolamento Generale Previdenza sostituito dal Capo I Sezione II del Regolamento Generale Assistenza) entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, per coloro che non hanno i requisiti previsti dal D.Lgs..
INDENNITÁ DI PATERNITÁ D.LGS. 80/2015
Quando entrambi i coniugi sono liberi professionisti il padre iscritto ad Inarcassa ha diritto all’indennità di paternità, ai sensi del Decreto Legislativo n. 80/2015, in sostituzione dell’indennità che sarebbe spettata alla madre, in caso di:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del bambino da parte della madre;
- affidamento esclusivo al padre.
L’importo dell’indennità è commisurato all’80% del reddito professionale del secondo anno precedente l’evento, rapportato al periodo massimo di tutela di cinque mesi (tre mesi per l’affidamento), o per la parte non goduta dalla madre libero professionista.
L'indennità di paternità è erogata previa domanda, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La domanda (disponibile su Inarcassa On Line) può essere inoltrata dopo l'evento ma comunque:
- nel caso di nascita, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto;
- nel caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del bambino nel nucleo familiare.
INDENNITÁ DI PATERNITÁ INARCASSA - Capo I, Sezione II RGA
L’indennità di paternità Inarcassa copre i tre mesi successivi agli eventi di nascita, adozione e affidamento (è escluso l’aborto).
L’assegno è erogabile quando la madre, lavoratrice o non lavoratrice, non ha diritto ad analoga indennità oppure, nei soli casi di adozione o affidamento, non ne faccia richiesta al proprio Ente previdenziale di riferimento (non ci può essere sovrapposizione dei trattamenti di tutela).
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Il padre libero professionista iscritto a Inarcassa ha diritto all’indennità di paternità quando:
- la madre è una libera professionista, ma non rimane iscritta alla propria Cassa Professionale per l'intero periodo di tutela correlato al parto o, nei casi di affidamento o adozione, non richiede l’indennità spettante alla propria Cassa. In questi casi al padre spetta l'indennità di paternità per il periodo di mancata copertura della madre, nel limite dei tre mesi successivi all’evento. Negli altri casi la madre ha diritto all'erogazione dell'indennità di maternità presso la sua Cassa di riferimento e al padre non spetta quindi l'indennità di paternità di Inarcassa;
- la madre è lavoratrice dipendente, autonoma o titolare di trattamento di disoccupazione e non ha diritto autonomo alla tutela oppure ne ha usufruito in maniera parziale.
Si segnala che il padre non ha diritto all’indennità di paternità di Inarcassa se la madre ha diritto alla tutela dall’INPS: per le lavoratrici autonome come stabilito dall’art.66 D.Lgs.151/2001; per le lavoratrici dipendenti in quanto aventi diritto al congedo obbligatorio retribuito, ai sensi dell’art.20 e ss. D.Lgs 151/2001; in caso di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichi durante il congedo di maternità per diritto alla tutela ai sensi dell’art.24 D.Lgs.151/2001; in caso di titolarità di trattamento di disoccupazione (NASPI o equivalente) in quanto anche in questo caso l’indennità di maternità viene erogata dall’INPS. Nei soli casi di affidamento o adozione il padre ha diritto all’indennità di paternità di Inarcassa se la madre, pur avendone diritto, non richiede l’indennità spettante dall’INPS - la madre è non lavoratrice: in quanto la stessa non ha diritto a nessuna tutela del periodo di maternità.
OGGETTO DELLA TUTELA
- Parto
La tutela si estende ad un periodo massimo di tre mesi successivi alla nascita del bambino. - Adozione e affidamento
Nel caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio o affidamento esclusivo al padre la tutela si estende ad un periodo massimo di tre mesi dall'ingresso in famiglia del bambino. L’indennità spetta sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale fino ai diciotto anni del minore.
MISURA DELL'INDENNITÁ
L’indennità di paternità è pari ai tre dodicesimi del 60% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dal professionista iscritto nel secondo anno anteriore a quello dell'evento (es: in caso di nascita nel 2024, l'indennità sarà calcolata sul reddito 2022).
E’ prevista una indennità minima per i tre mesi di tutela.
Se l'iscrizione è inferiore ai tre mesi nel periodo indennizzabile, l'indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela. La riduzione viene effettuata anche sull'importo minimo.
MINIMO E MASSIMO EROGABILE
Il valore minimo dell'indennità è fissato nella misura corrispondente a tre mensilità di retribuzione, calcolata al 60% del salario minimo giornaliero stabilito per legge (art. 1 del D.L. n.402/1981, convertito con modificazioni dalla legge n.537/1981 e successive modificazioni), e risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo. Il valore massimo dell’indennità di paternità corrisponde a cinque volte il valore minimo.
Tali importi vengono determinati annualmente insieme a quelli relativi alla maternità e sono fissati per il 2024, in:
- Euro 2.662,00 per l'indennità minima
- Euro 13.310,00 per l'indennità massima
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di indennità di paternità può essere presentata dalla propria area riservata su Inarcassa On Line, scegliendo la voce corrispondente nella sezione 'Domande e certificati >> Domande'.
- Parto: dopo il compimento del sesto mese di gravidanza della madre ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto.
- Adozione o affidamento: entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di effettivo ingresso del figlio in famiglia.
Chi opta per il regime IVA del contribuente minimo o forfettario, può richiedere l'esonero dall'applicazione della ritenuta di acconto indicandolo nell’apposito flag all’interno della domanda.
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NOTA BENE
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La domanda di indennità di paternità decade se non vengono sanate le inadempienze dichiarative e/o contributive e non viene trasmessa la documentazione mancante e/o integrativa entro 180 giorni:
- dalla data di nascita/adozione/affidamento, per le domande presentate prima dell’evento;
- dalla richiesta di regolarizzazione da parte dell’ufficio, per le domande presentate dopo l’evento.
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