Indennità di paternità
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La possibilità di accesso all'indennità di paternità per i liberi professionisti è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 80/2015 (artt. 18, 19, 20) ed ampliata da Inarcassa con la modifica regolamentare (art. 34 bis Regolamento Generale Previdenza e Capo I Sezione II del Regolamento Generale Assistenza) entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, per coloro che non hanno i requisiti previsti dal D.Lgs..
INDENNITÁ DI PATERNITÁ D.LGS. 80/2015
Con il Decreto Legislativo n. 80/2015 è stata introdotta la tutela per la indennità di paternità per i liberi professionisti (artt. 18, 19, 20).
La tutela è estesa al periodo in cui sarebbe spettata alla madre libero professionista o per la parte residua, in caso di:
- morte o grave infermità
- abbandono del bambino;
- affidamento esclusivo al padre.
L’importo dell’indennità è commisurato all’80% del reddito professionale del secondo anno precedente l’evento, rapportato al periodo massimo di tutela di cinque mesi (tre mesi per l’affidamento), o per la parte non goduta dalla madre libero professionista.
L'indennità di paternità è erogata previa domanda, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La domanda (disponibile su Inarcassa On Line) può essere inoltrata dopo l'evento ma comunque:
- nel caso di nascita, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto;
- nel caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del bambino nel nucleo familiare.
INDENNITÁ DI PATERNITÁ INARCASSA art. 34 bis RGP e Capo I, Sezione II RGA
Dal 1° gennaio 2018 è stato introdotto l'assegno di paternità in favore dei padri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, erogabile per il periodo in cui la madre non abbia diritto ad analoga indennità.
Fa eccezione l’ingresso in famiglia del bambino per adozione o affidamento (art. 34 bis 3 RGP e art. 11.3 RGA). In questi casi l’indennità spetta al padre anche nel caso in cui la madre non faccia richiesta dell’indennità di maternità spettante presso il proprio Ente previdenziale di riferimento.
Sono coperti gli eventi (nascita, adozione, affidamento) che avvengono dal 1° gennaio 2018.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
L’indennità spetta ai padri iscritti ad Inarcassa per la nascita del figlio o per l'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (è escluso l'aborto) e copre i tre mesi successivi all'evento, per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto, o, nei soli casi di adozione o affidamento, non ne abbia fatto richiesta (non ci può essere sovrapposizione di trattamenti di tutela):
- se entrambi i genitori sono liberi professionisti iscritti nelle rispettive Casse Professionali per tutto il periodo tutelato, la madre avrà diritto all'erogazione dell'indennità di maternità presso la sua Cassa ed al padre non spetterà l'indennità di paternità di Inarcassa.
Solo qualora la madre non rimanesse iscritta presso la propria Cassa per l'intero periodo di tutela (dopo il parto) o, nei casi di affidamento o adozione, non richiedesse l’indennità spettante alla propria Cassa di riferimento, al padre spetterebbe l'indennità di paternità per il periodo di mancata copertura della madre, nel limite dei tre mesi successivi all’evento; - padre professionista e madre lavoratrice o titolare di trattamento di disoccupazione: se la madre è lavoratrice autonoma ha diritto alla specifica indennità erogata dall’INPS (art.66 D.Lgs.151/2001) mentre se è dipendente ha diritto al congedo obbligatorio retribuito (artt.20 e ss. D.Lgs 151/2001). L’indennità di maternità viene erogata dall’INPS anche se la madre è titolare di trattamento di disoccupazione (NASPI o equivalente). Di conseguenza, il padre ha diritto all’indennità di paternità di Inarcassa solo se la madre non ha autonomo diritto a questa tutela o ne ha usufruito in maniera parziale (ad esempio in caso di cessazione dell’attività della madre anche se si segnala al riguardo che l'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità ai sensi dell’art.24 D.Lgs.151/2001), oppure, nei casi di affidamento o adozione, non provveda a richiedere l’indennità spettante alla propria Cassa di riferimento;
- padre professionista e madre non lavoratrice: il padre ha diritto all’indennità perché la madre non ha diritto a nessuna altra forma di tutela.
OGGETTO DELLA TUTELA
- Parto
La tutela si estende ad un periodo massimo di tre mesi successivi alla nascita del bambino. - Adozione e affidamento
Nel caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio o affidamento esclusivo al padre la tutela si estende ad un periodo massimo di tre mesi dall'ingresso in famiglia del bambino. L’indennità spetta sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale fino ai diciotto anni del minore.
MISURA DELL'INDENNITÁ
L’indennità di paternità è pari ai tre dodicesimi del 60% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dal professionista iscritto nel secondo anno anteriore a quello dell'evento (es: in caso di nascita nel 2024, l'indennità sarà calcolata sul reddito 2022).
E’ prevista una indennità minima per i tre mesi di tutela.
Se l'iscrizione è inferiore ai tre mesi nel periodo indennizzabile, l'indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela. La riduzione viene effettuata anche sull'importo minimo.
MINIMO E MASSIMO EROGABILE
Il valore minimo dell'indennità è fissato nella misura corrispondente a tre mensilità di retribuzione, calcolata al 60% del salario minimo giornaliero stabilito per legge (art. 1 del D.L. n.402/1981, convertito con modificazioni dalla legge n.537/1981 e successive modificazioni), e risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo. Il valore massimo dell’indennità di paternità corrisponde a cinque volte il valore minimo.
Tali importi vengono determinati annualmente insieme a quelli relativi alla maternità e sono fissati per il 2024, in:
- Euro 2.662,00 per l'indennità minima
- Euro 13.310,00 per l'indennità massima
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di indennità di paternità può essere presentata dalla propria area riservata su Inarcassa On Line, scegliendo la voce corrispondente nella sezione 'Domande e certificati >> Domande'.
- Parto: dopo il compimento del sesto mese di gravidanza della madre ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto.
- Adozione o affidamento: entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di effettivo ingresso del figlio in famiglia.
Chi opta per il regime IVA del contribuente minimo o forfettario, può richiedere l'esonero dall'applicazione della ritenuta di acconto indicandolo nell’apposito flag all’interno della domanda.
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NOTA BENE
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La domanda di indennità di paternità decade se non vengono sanate le inadempienze dichiarative e/o contributive e non viene trasmessa la documentazione mancante e/o integrativa entro 180 giorni:
- dalla data di nascita/adozione/affidamento, per le domande presentate prima dell’evento;
- dalla richiesta di regolarizzazione da parte dell’ufficio, per le domande presentate dopo l’evento.
Documenti
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