Estensione maternità/paternità
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(Legge. 30/12/2021, n. 234)
SOGGETTI AVENTI DIRITTO E DECORRENZA
La legge riconosce alle libere professioniste e liberi professionisti il diritto ad una estensione dell’indennità di maternità/paternità per i tre mesi successivi ai cinque mesi di tutela obbligatoria già prevista dalla normativa vigente.
La norma si applica a tutti gli eventi di nascita, adozione e affidamento il cui periodo di tutela obbligatorio dei 5 mesi fosse ancora in corso al 1° gennaio 2022 o sia iniziato dopo tale data.
OGGETTO DELLA TUTELA
L’indennità è corrisposta per tre mesi decorrenti dal 1° giorno successivo al termine del quinto mese della tutela obbligatoria per gli eventi nascita, adozione e affidamento.
La tutela non si estende all’indennità di paternità prevista dall’art. 34 bis del RGP e Capo I Sez. II del RGA ed all’interruzione di gravidanza (spontanea o terapeutica) prevista dagli artt.71 co.3 e 73 D.Lgs.151/2001.
REQUISITI
L’indennità aggiuntiva di tre mesi spetta se il reddito complessivo fiscalmente dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo indennizzabile è inferiore a euro 9.280, per periodi indennizzabili con inizio nel 2024. Tale importo viene annualmente rivalutato in funzione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Per periodi indennizzabili con inizio nel 2023 la soglia reddituale massima per il diritto all’indennità è pari a euro 8.805.
DOMANDA
La domanda va inoltrata dopo l’evento (nascita, adozione o affidamento) dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) - nella sezione “Domande e certificati > Domande”, nel riquadro "Maternità e Paternità":
- unitamente alla domanda di maternità, paternità, adozione o affidamento entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto o dall’ingresso del bambino in famiglia;
- anche successivamente alla domanda di indennità principale, entro il termine di 180 giorni dal parto o dall’ingresso del bambino in famiglia, compilando il modulo on line “Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà domanda di maternità”.
Chi opta per il regime IVA del contribuente minimo o forfettario, può richiedere l'esonero dall'applicazione della ritenuta di acconto, indicandolo nell'apposito flag all'interno della domanda.
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Nota Bene
La domanda di estensione dell’indennità di maternità o paternità decade se entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta di regolarizzare la posizione o di integrare la domanda:
- non vengono sanate le inadempienze dichiarative e/o contributive;
- non viene trasmessa la documentazione mancante e/o integrativa.
MISURA DELL' INDENNITA'
L’indennità aggiuntiva è pari ai tre dodicesimi dell’80% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF nel secondo anno anteriore a quello dell’evento.
E' garantita un'indennità minima che per l'anno 2024 è di euro 3.549,00.
In caso di iscrizione parziale nei tre mesi successivi al 5° mese, l’indennità aggiuntiva spetta in misura frazionata corrispondente ai giorni di iscrizione a Inarcassa.
LIQUIDAZIONE
La liquidazione di questa indennità aggiuntiva, rispetto all’indennità di maternità, può avvenire contestualmente o successivamente al trattamento principale.
MODALITÁ DI PAGAMENTO
L’indennità viene accreditata sul conto corrente bancario o postale indicato nella richiesta di maternità/paternità.
CERTIFICAZIONE AI FINI FISCALI
La Cassa provvede ad inviare apposita certificazione attestante l’importo lordo erogato e la ritenuta di acconto eseguita.
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