Società e altre persone giuridiche
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L’esercizio della libera professione di Ingegnere e Architetto è ammesso in forma societaria attraverso le società di ingegneria, le società di professionisti e le società tra professionisti, queste ultime introdotte nel nostro ordinamento dalla legge n. 183/2011.
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), efficace dal 1° luglio 2023, ha introdotto la possibilità di partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria anche per “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura”. Tali soggetti sono tenuti ad adempiere agli stessi obblighi previsti per le società di ingegneria.