Quando iscriversi e come
Body
Image
Art. 7 dello Statuto Inarcassa
Destinata alla tutela previdenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa, l'iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di specifici requisiti.
Questi requisiti sono:
- Iscrizione all’albo professionale;
- Non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- Possesso di partita IVA individuale (con qualsiasi codice ATECO), ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti, costituita nelle forme di cui all'art. 46 d.lgs. 50/2016 (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperativa omogenea), aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc. i cui soci siano tutti iscritti nei rispettivi albi professionali, o società tra professionisti di cui all'art. 10 legge 183/2011 (società semplice in nome collettivo o in accomandita semplice, società di capitali o cooperative costituite da almeno 3 soci persone fisiche con oggetto sociale che preveda l'esercizio di una o più attività professionali).
Il requisito di iscrizione all’Albo professionale si intende soddisfatto anche in caso di sospensione dall’Ordine, purché di durata non superiore a un anno, con decorrenza pari o successiva al 20/03/2024 (data di modifica dell’art. 7 dello Statuto Inarcassa).
L'assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, sia essa gestita da Inps - ivi compresa la Gestione Separata qualora l'attività in concreto esercitata non sia riconducibile a quella professionale (come chiarito dalla circolare INPS n°72) – sia da Enti Previdenziali Privatizzati (Dl. 509/1994) o da Enti Previdenziali Privati (L.103/1990), comporta l’esclusione dall’iscrizione a Inarcassa.
Paragraphs
Title
ESONERO
Description
L’iscritto all’Albo professionale, anche se assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria in ragione di un contratto di lavoro subordinato o di altra attività esercitata, è tenuto a comunicare a Inarcassa l’apertura di una partita IVA, indipendentemente dal codice di attività, trasmettendo la domanda di esonero all’indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org.
Tale domanda deve essere quindi trasmessa, a titolo esemplificativo:
- dal dipendente iscritto all’Ordine degli Ingegneri o degli Architetti che apra partita IVA;
- dal professionista che, ancorché iscritto all’Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti, sia titolare di partita IVA e, in quanto iscritto contestualmente anche ad altro Albo professionale (es. Geometri, Periti industriali, altro), abbia optato per l’iscrizione ad altra Cassa privatizzata di riferimento (es. Cassa Geometri, Eppi, altro).
COME FARE DOMANDA DI ISCRIZIONE
L’ingegnere e l’architetto che iniziano l’attività professionale (iscrivendosi all’albo professionale ed aprendo una partita IVA) devono presentare ad Inarcassa la comunicazione di iscrivibilità entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di inizio dell’attività professionale (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ad Inarcassa).
- I professionisti che non abbiano ancora ricevuto il n° di matricola Inarcassa (indicato su tutte le nostre comunicazioni), possono trasmettere la domanda di prima iscrizione, compilando on line il modello telematico, al link qui seguito, che consentirà automaticamente anche la registrazione all’area riservata Inarcassa On Line:
>> Domanda on line di iscrizione a Inarcassa, in assenza di n. di matricola - Coloro che invece sono già in possesso del n° di matricola devono accedere all’area riservata Inarcassa On Line (previa registrazione) ed inviare la domanda di iscrizione disponibile nella sezione “Domande e certificati > Domande".
Nel modulo, predisposto come dichiarazione personale, dovrà indicare:
- la data di iscrizione e l’albo provinciale di appartenenza;
- il numero di partita IVA e la data di "inizio attività" denunciata ai fini IVA;
- l’assenza di altro rapporto previdenziale obbligatorio.
Nel caso di precedente iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria è necessario indicare, nello stesso modulo oppure con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR n. 445 del 28.12.2000) resa sotto la propria responsabilità, la data di inizio e cessazione di ciascun rapporto di lavoro (in caso di lavoratore dipendente) o di ciascun rapporto assicurativo (in caso di lavoratore autonomo) a partire dalla data di iscrizione all’albo professionale e contemporanea apertura della partita iva, avendo cura di indicare sempre la natura della gestione previdenziale (obbligatoria, gestione separata INPS).
- Nel caso di esercizio dell’attività professionale in forma associativa, sarà necessario inviare, in allegato al modulo di domanda di iscrizione, anche la copia dell’atto costitutivo dell'associazione o società di professionisti di cui si fa eventualmente parte.
- Anche il professionista titolare di pensione di altro Ente previdenziale, in possesso dei tre requisiti, è tenuto ad iscriversi ad Inarcassa.
- Dalla data di decorrenza dell’iscrizione si calcola l’anzianità utile alla pensione e dalla stessa data decorre anche la tutela previdenziale. Anche i periodi di iscrizione discontinui concorrono alla formazione dell’anzianità assicurativa.
- La ritardata o l’omessa comunicazione determina l’applicazione di sanzioni amministrative.
- Si ricorda che la domanda di iscrizione inviata l’anno successivo a quello di inizio dell’attività professionale non permette di usufruire della deroga per il primo anno di attività in quanto l'agevolazione può essere richiesta esclusivamente per l’anno in corso.
Guida ai primi passi in Inarcassa
In un solo documento, tutte le indicazioni su Inarcassa utili a coloro che scelgono di costruire il proprio futuro nella libera professione
Documenti
Download
File
Document
Document
Document
File
Block
Title
Entra subito con SPID e CIE
Intro
Da febbraio 2025 l’ingresso con PIN e Password Inarcassa sarà dismesso
Description
Se non hai un account, registrati come professionista. Se invece sei il rappresentante legale di una società, registrati come società. SPID e CIE non sostituiscono la PEC, comunque richiesta per usufruire del servizio.