La pensione in cumulo per gli iscritti e per chi ha avuto periodi di contribuzione in Inarcassa
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di Franco Fietta
Con la legge di stabilità 232/2016 il pensionamento in cumulo, prima riservato agli iscritti all’INPS nelle sue diverse forme, è stato esteso anche ai liberi professionisti. La pensione in cumulo consente di ricostruire i diversi periodi contributivi (INPS, INPDAP, Casse professionali, Gestione Separata INPS) in una unica prestazione pensionistica, con l’evidente vantaggio di ottenere un maggiore importo di pensione e, in alcuni casi, consentendo l’anticipo dell’accesso al pensionamento.
Questa opportunità, dal 1° gennaio 2017, è andata ad aggiungersi ad altri istituti che consentono di unire i periodi contributivi, quali totalizzazione e ricongiunzione. Riguardo questi ultimi potete andare a rivedere quanto scritto in un precedente approfondimento di InarcassaNews.
Tuttavia prima di scendere in maggiori dettagli è opportuno segnalare che l’estensione del cumulo dei periodi assicurativi ai liberi professionisti è avvenuto con l’introduzione di un emendamento nella legge di stabilità che, per la sua natura, non è riuscito a coordinare e integrare tutte le problematiche che possono nascere dal considerare istituti previdenziali tanto peculiari quali quelli dei liberi professionisti. Questo ha comportato un ritardo nei tempi, oltre la necessità di emanare due circolari esplicative dell’INPS (n.60/2017 e 140/2017, la prima che non riguarda chi ha avuto periodi presso le casse professionali, la seconda invece specifica per i casi prima esclusi). Ma anche l’ultima circolare non riesce, e soprattutto non può, regolare tutti gli aspetti che coinvolgono il nostro Regolamento Generale di Previdenza e quindi in tempi ridottissimi il Comitato Nazionale di Delegati il 13 ottobre scorso (un giorno dopo l’uscita della circolare n.140) ha approvato le modifiche regolamentari che coordinano la pensione in cumulo per Inarcassa.
A questo punto, benché; sia possibile presentare domanda di pensione in cumulo all’ente in cui ci si trova iscritti già dal 1° gennaio scorso, non è ancora possibile erogare queste pensioni mancando una convenzione con INPS per coordinare i flussi di dati e dei pagamenti. Al riguardo Inarcassa ha già sollecitato INPS, dichiarandosi pronta alla firma.
Inoltre e soprattutto manca anche l’approvazione delle modifiche regolamentari da parte dei ministeri vigilanti, solo da quel momento quanto descritto in seguito potrà esser operativo.
L’istituto del cumulo opera in analogia a quello della pensione in totalizzazione, trattandosi di una modalità di accesso al pensionamento dove ogni ente coinvolto calcola la sua quota di competenza, che l’INPS poi raccoglie ed eroga mensilmente in un unico importo. Le differenze sono in relazione ai requisiti di accesso ed ai metodi di calcolo degli importi di pensione.
Questi due istituti si differenziano a loro volta dall’istituto della ricongiunzione, che invece entra in gioco quando ancora in attività si riportano tutti i contributi versati negli altri Enti previdenziali presso quello di ultima iscrizione. Al pensionamento si potrà quindi accedere ad una unica pensione.
Le tipologie di pensione a cui si può accedere con il cumulo sono: pensione di vecchiaia ordinaria in cumulo, pensione anticipata in cumulo, pensione di inabilità in cumulo e pensione indiretta ai superstiti in cumulo (notare che si riporta sempre “in cumulo” per evitare di confonderle con forme analoghe).
La pensione in cumulo deve riguardare tutti i periodi contributivi non coincidenti accreditati in più; gestioni ed è precluso a coloro che siano già titolari di pensione in una qualsiasi delle gestioni interessate.
Requisiti di accesso
In tutti i casi per la valutazione dei requisiti valgono i periodi contributivi non sovrapposti.
Per la pensione di vecchiaia in cumulo i requisiti anagrafici e di anzianità richiesti sono quelli più; elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate. Nel caso di Inarcassa i requisiti sono quelli riportati nella tabella I del RGP 2012. E’ opportuno precisare che nella Circ. n. 140 l’INPS riporta che nel caso in cui i requisiti delle casse professionali siano più; penalizzanti di quelli previsti per la gestione pubblica, essa provvederà ad erogare un anticipo per la quota di sua competenza, fino al raggiungimento di quelli di norma.
Nella pensione anticipata valgono i requisiti di anzianità contributiva del sistema pubblico (nel 2017, 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) indipendentemente dall’età anagrafica, oltre ad eventuali altri requisiti previsti nella gestione di ultima iscrizione.
Per la pensione di inabilità e per quella indiretta valgono i requisiti dell’ente di ultima iscrizione, per i quali per Inarcassa si rimanda alle pagine dedicate sul sito (Inabilità e indiretta).
Sistema di calcolo
Ogni gestione determina il trattamento pro quota di sua competenza in relazione ai relativi periodi di iscrizione maturati secondo le regole di calcolo previste in ciascun ordinamento.
Inarcassa prevede di utilizzare le proprie regole di calcolo pro-rata o eventualmente solo contributive qualora nel periodo di iscrizione presso la stessa non siano stati raggiunti i requisiti di anzianità di cui alla tabella I.
Nella Circ. n. 140 INPS chiarisce che i per i lavoratori assunti prima del 1996 per definire i termini del sistema di calcolo misto non valgono le anzianità maturate presso le casse professionali.
Norme transitorie
Per coloro che hanno presentato domanda di ricongiunzione ai sensi della legge 29/1979 è possibile recedere dalla stessa entro il 31/12/2017. Tuttavia è necessario chiarire che le domande presentate presso Inarcassa non rientrano tra quelle di cui sopra facendo riferimento ad altra disposizione di legge.
Si può invece rinunciare alle domande di pensione in totalizzazione, anche in Inarcassa, qualora presentate prima del 1° gennaio 2017 e finché; non sia liquidato il relativo trattamento.
Convenienza
Con questa nuova modalità di pensionamento si amplia la scelta dell'interessato, ma si complica sempre più; la valutazione della convenienza della modalità di pensionamento e del suo percorso. Per orientare le proprie scelte servono conoscenze approfondite di non immediata acquisizione, quindi ci riserviamo di pubblicare una prossima serie di approfondimenti sul tema.
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