Totalizzazione
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(Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42)
COS'E' LA TOTALIZZAZIONE
La totalizzazione consente di cumulare tutti i periodi assicurativi accreditati presso più gestioni pensionistiche (compresi quelli versati alla Gestione separata INPS), al fine di ottenere un’unica pensione.
La totalizzazione è completamente gratuita.
Ai fini del diritto a pensione (accertamento dell’anzianità minima) si considerano i soli periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle varie gestioni previdenziali. Ai fini del calcolo della quota di pensione, invece, sono utili tutti i periodi assicurativi, compresi quelli coincidenti.
La totalizzazione costituisce una alternativa alla ricongiunzione.
Infatti, l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 42/2006 prevede l'incompatibilità tra la ricongiunzione dei periodi assicurativi e l'esercizio della totalizzazione, relativamente a tutte le domande presentate dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto (3 marzo 2006).
In questo caso, non è possibile esercitare il diritto alla totalizzazione in presenza di accettazione della domanda di ricongiunzione qualora l'interessato abbia già provveduto al pagamento dell'onere (in un'unica soluzione) o al pagamento delle prime tre rate (nei casi di rateizzazione dell'onere di ricongiunzione).
La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi: non è possibile infatti la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni previdenziali ( es.: non si può chiedere di totalizzare i periodi di due gestioni previdenziali – INARCASSA e INPS- se l’assicurato ha versato i contributi anche alla Cassa Geometri) sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione ( es.: non si può chiedere di totalizzare sei anni di contribuzione INPS se risulta un periodo contributivo di dieci anni presso tale gestione).
I REQUISITI
L’assicurato che abbia maturato periodi di iscrizione e contribuzione presso due o più enti previdenziali in regime di iscrizione obbligatoria può chiedere la pensione con totalizzazione a condizione che non sia già titolare di pensione diretta.
Il diritto alla totalizzazione è accertato dalla Gestione presso la quale è stata presentata la domanda, la quale promuoverà poi il relativo procedimento.
LE PENSIONI
Le prestazioni conseguibili mediante la totalizzazione sono:
• Pensione di vecchiaia
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la decorrenza è differita di 18 mesi rispetto la data di maturazione dei requisiti (età e anzianità), come risulta nella tabella che segue (art. 12, c. 3, D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010).
Requisito anagrafico | Età | Anzianità | Finestra * | Età alla Decorrenza |
2020 | 66 anni | 20 anni | 18 mesi | 67 anni e 6 mesi |
2021 | 66 anni | 20 anni | 18 mesi | 67 anni e 6 mesi |
2022 | 66 anni | 20 anni | 18 mesi | 67 anni e 6 mesi |
2023 | 66 anni | 20 anni | 18 mesi | 67 anni e 6 mesi |
2024 | 66 anni | 20 anni | 18 mesi | 67 anni e 6 mesi |
2025 | 66 anni | 20 anni | 18 mesi | 67 anni e 6 mesi |
(*) Se la domanda è presentata dopo, è possibile richiedere la pensione con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo. |
• Pensione di anzianità
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La decorrenza del trattamento è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori ed è differita come indicato nella tabella che segue (art. 12, comma 2, D.L. 78/2010, come modificato dall’art. 18, comma 22-tre. D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge n. 111/2011):
Anno maturazione | Anzianità | Finestra* | Decorrenza | |
2020 | 41 anni | 21 mesi | 42 anni e 9 mesi |
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2021 | 41 anni | 21 mesi | 42 anni e 9 mesi |
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2022 | 41 anni | 21 mesi | 42 anni e 9 mesi |
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2023 | 41 anni | 21 mesi | 42 anni e 9 mesi |
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2024 | 41 anni | 21 mesi | 42 anni e 9 mesi |
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2025 | 41 anni | 21 mesi | 42 anni e 9 mesi |
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(*) Se la domanda o la cancellazione dall'albo professionale è successiva alla finestra, la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla domanda (o dalla cancellazione dall'albo se quest'ultima è successiva alla domanda). |
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Nota Bene
La pensione è sospesa, in caso di nuova iscrizione all'Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, con effetto dalla data di re-iscrizione.
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• Pensione di inabilità
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Con i requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento dell’evento inabilitante (per Inarcassa occorrono due anni di anzianità contributiva minima, salvo l’ipotesi di infortunio). Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.
Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Non sono erogabili in regime di totalizzazione le pensioni di invalidità.
• Pensione indiretta ai superstiti
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Con i requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento del decesso o dove risulta accreditata l'ultima contribuzione (per Inarcassa occorrono due anni di anzianità contributiva minima per gli iscritti, salvo l'ipotesi dell'infortunio, e cinque anni per i non iscritti). Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.
La pensione indiretta spetta al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile ed ai figli, legittimi o equiparati, minorenni (ai figli minori sono equiparati i maggiorenni studenti entro il 21° anno di età, se iscritti a scuola media superiore, ovvero 26° anno di età se iscritti a corsi universitario) o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
LA DOMANDA
La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile con domanda dell'interessato all'ente previdenziale presso il quale risulta iscritto o presso il quale risulta accreditata l'ultima contribuzione.
La domanda di pensione in totalizzazione può essere trasmessa dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) - nella sezione “Domande e certificati > Domande” - all'atto della maturazione dei requisiti.
Al fine di verificare il diritto a pensione, Inarcassa, in qualità di "Ente Istruttore", avvia il procedimento contattando gli Enti presso i quali risultano accreditati i contributi previdenziali a favore dell'interessato, al fine di accertare l'effettiva anzianità totale maturata presso tutti gli Enti coinvolti.
Una volta ricevuta la comunicazione da parte degli altri Enti relativa all'anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l'Ente istruttore verificherà la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.
La domanda di pensione in totalizzazione presentata presso Inarcassa può essere revocata fino alla notifica di liquidazione del trattamento pensionistico
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Nota Bene
La domanda di pensione decade se entro 180 giorni dalla richiesta di regolarizzazione non vengono sanate eventuali inadempienze dichiarative o contributive ed estinti i piani di rateazione in corso.
Novità: è possibile estinguere anticipatamente un piano di rateazione dall’Area riservata Inarcassa OnLine. Basterà accedere alla sezione “Estratto Conto -> Rateizzazioni in corso”, selezionare il piano di rateazione, e cliccare su “Estingui piano”. Al termine della procedura verrà reso disponibile un avviso di pagamento PagoPA per il saldo dell’importo residuo dovuto.
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COME SI CALCOLA
La misura del trattamento pensionistico in totalizzazione è determinata con un sistema di calcolo misto (parte contributivo e parte retributivo), ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 42/2006 [apri formula di calcolo].
Unica eccezione è qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione i requisiti minimi per il diritto ad autonoma pensione: in tal caso la pro quota viene calcolata con il sistema di calcolo previsto dalla normativa in vigore presso la singola gestione.
LA LIQUIDAZIONE
La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione: le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, calcolano la misura del trattamento, in proporzione all'anzianità contributiva maturata dall'assicurato in ciascuna di esse (ar. 4 D.Lgs. 42/2006).
Il pagamento della pensione da totalizzazione è effettuato dall'INPS (anche se la domanda è stata presentata ad altro Ente previdenziale), ma l'onere rimane a carico delle singole Gestioni in relazione alle rispettive quote.
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