Le nuove tutele a sostegno della maternità
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Dal 1991, con l’entrata in vigore della Legge 379/1990 e la successiva riorganizzazione della materia proposta dal D. lgs n. 151 del 26 marzo 2001, le professioniste iscritte a Inarcassa hanno diritto, in analogia con le lavoratrici dipendenti, all’indennità di maternità.
Questa tutela riguarda tre possibili eventi:
- Gravidanza
Le libere professioniste hanno diritto alla corresponsione di una indennità di maternità per un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino; - Adozione e affidamento
La tutela è prevista per un periodo di cinque mesi successivi all'ingresso in famiglia del bambino anche se, nel caso di affidamento provvisorio, la tutela è limitata ad un periodo massimo di tre mesi. L’indennità spetta sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale; - Interruzione di gravidanza
La tutela è garantita nel caso di interruzione, spontanea o volontaria, verificatosi non prima del 61° giorno dalla data di inizio di gravidanza ed entro la 25° settimana e 6 giorni di gestazione.
La domanda va inoltrata esclusivamente dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) - nella sezione “Domande e certificati > Domande”:
- nel caso di maternità, dal compimento del sesto mese di gravidanza e comunque entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto. E’ possibile presentare la richiesta anche prima del parto, ma in questo caso occorre trasmettere un certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto e successivamente integrare la domanda per dichiarare la data esatta della nascita;
- nel caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio, dopo la data dell'effettivo ingresso del bambino in famiglia ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del bambino;
- nel caso di interruzione di gravidanza, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'evento.
Sarà necessario allegare l’idonea documentazione (atto di nascita, certificato medico, provvedimento del tribunale).
L’indennità, per la maternità e l’adozione, viene calcolata sul reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dalla professionista iscritta nel secondo anno anteriore a quello dell'evento ed è pari all’80% di cinque dodicesimi. In ogni caso esiste una indennità minima e un importo massimo erogabile: per il 2023 rispettivamente €5.611 ed €28.055.
Si ricorda che qualora il periodo di iscrizione copra solo parzialmente i cinque mesi previsti, l’importo dell’indennità viene calcolato in misura proporzionale, rapportando il numero dei giorni relativi all’effettivo periodo di iscrizione e contribuzione ai cinque mesi, tradotti in giorni, previsti dalla norma.
Per l’interruzione di gravidanza invece l’indennità è calcolata su un dodicesimo del reddito professionale (con l’eccezione di aborto successivo al compimento del sesto mese di gravidanza per il quale viene erogata l’indennità ordinaria).
Chi opta per il regime IVA del contribuente minimo o forfettario, può richiedere l'esonero dall'applicazione della ritenuta di acconto, indicandolo all'interno della domanda on line.
Le novità 2022
Nel corso del 2022, la tutela della maternità per le professioniste iscritte alle Casse è stata ampliata da due importanti novità.
La prima, introdotta dall’art. 1 c. 239 della Legge di bilancio 2022, prevede un’estensione dell’indennità per ulteriori tre mesi, a decorrere dalla fine del periodo ordinario, per le professioniste con basso reddito. Questa misura si applica alla maternità, all’adozione e all’affidamento.
L’indennità spetta alle iscritte che, nell’anno precedente l’evento, abbiano dichiarato un reddito complessivo fino a 8.805 € (con rivalutazione annuale della soglia in base all’indice Istat).
La seconda novità è stata introdotta dall’art. 2, lettera v), del D.lgs. 105/2022, che ha previsto alcune misure per favorire un miglioramento del work life balance di genitori e caregivers e prevede l’estensione dell’indennità di maternità per il periodo precedente i due mesi prima del parto nei casi di gravidanza a rischio, ovvero nel caso in cui vi siano gravi complicanze della gestazione o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, attestate da apposito accertamento medico. La misura riguarda quindi soltanto la gravidanza.
Per queste due nuove misure il metodo di calcolo è identico all’indennità principale e la richiesta va inviata esclusivamente tramite Inarcassa On Line (sezione “Domande e certificati > Domande”): per l’estensione, compilando il rispettivo riquadro nella richiesta di Indennità di maternità, per la gravidanza a rischio, scegliendo l’apposita voce di menu, attiva dal 3 aprile 2023.
Come è noto, le indennità erogate da Inarcassa sono finanziate in parte dallo Stato e, per la restante parte, dagli stessi iscritti tramite il versamento di un contributo annuale individuale (nel 2023 pari a 44 €); per le due nuove misure lo Stato non ha, purtroppo, previsto una copertura finanziaria specifica: i maggiori oneri saranno, dunque, a carico di Inarcassa, che dovrà provvedere autonomamente a garantirne il finanziamento nel rispetto dell’obiettivo di sostenibilità finanziaria e dell'equità inter e intragenerazionale.
Ricordiamo infine che alcune misure di sostegno sono previste anche per i padri iscritti a Inarcassa.
Si invita a consultare regolarmente il sito internet di Inarcassa per rimanere sempre aggiornati sui servizi e sulle opportunità offerte.
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