Contributi per gli iscritti
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(Artt. 4 e 5 | Regolamento Generale Previdenza)
I contributi previdenziali di Inarcassa sono connessi all’esercizio della libera professione:
- il contributo soggettivo, è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno;
- il contributivo facoltativo, è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto. Rappresenta una delle importanti novità introdotte dal Regolamento Generale di Previdenza;
- il contributo integrativo, è obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;
- il contributo di maternità/paternità, è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa.
1. CONTRIBUTO SOGGETTIVO
La percentuale da applicare sul reddito professionale netto è pari a 14,5% sino a € 131.100,00 per il reddito 2023 da dichiarare nel 2024.
È comunque previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT. Per l’anno 2024 è pari a € 2.695,00.
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Nota Bene
A partire dal 01/01/2021 il contributo soggettivo minimo è dovuto per intero dagli iscritti pensionati di Inarcassa, fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per i pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità grave erogato dall’Associazione, che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza).
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Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.
La frazionabilità è inoltre applicata:
- al reddito dichiarato per l’anno di iscrizione all’albo professionale, qualora la decorrenza di tale iscrizione non coincida con l’inizio dell’anno solare. In tali casi infatti, su segnalazione dall’interessato, viene utilizzato ai fini contributivi solo il reddito prodotto nel periodo successivo all’iscrizione all’albo professionale, escludendo così quel reddito eventualmente percepito precedentemente, non riferibile ad attività professionale di ingegnere o di architetto.
- al reddito professionale IRPEF qualora il professionista svolga, parallelamente all'attività professionale anche una attività di lavoro dipendente o assimilata con durata inferiore all'anno solare. Ciò in quanto, per tale periodo, il professionista dovrà cancellarsi da Inarcassa e conseguentemente versare presso la Gestione Separata Inps la contribuzione previdenziale calcolata sul reddito professionale IRPEF. Anche in questo caso, il frazionamento del reddito verrà effettuato in dodicesimi in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione alla Cassa, così da parametrare la contribuzione soggettiva dovuta alla Cassa sul reddito professionale frazionato.
Il contributo soggettivo è interamente deducibile ai fini fiscali.
2. CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO
A decorrere dal 1/1/2013 l'iscritto, anche pensionato Inarcassa, può versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza).
Si tratta di una contribuzione volontaria che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche.
L’importo che l’iscritto può versare è calcolato in base ad un’aliquota modulare compresa tra l’1% e l'8,5%, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF (quindi nel 2024 sul reddito 2023). Il contributo facoltativo che può essere versato nel 2024 non può comunque essere inferiore a € 245,00 o superiore a € 12.125,00.
Il versamento può essere effettuato dopo la presentazione della dichiarazione riferita ai redditi dell’anno precedente, in un'unica soluzione oppure tramite versamenti multipli, entro il 31 dicembre dell’anno in corso (il contributo facoltativo del 2024 deve essere versato entro il 31/12/2024).
Per scegliere l’importo che si vuole versare e generare l'avviso di pagamento PagoPA, o il modello F24, si deve utilizzare l'apposita funzione “Contributo facoltativo” presente nella sezione di menù “Domande e Certificati” dell’area riservata Inarcassa On Line.
Trattandosi di un contributivo facoltativo potrà essere versato in anni discontinui.
Il contributo facoltativo è interamente deducibile ai fini fiscali.
3. CONTRIBUTO INTEGRATIVO
La percentuale di calcolo è pari al 4% del volume di affari IVA prodotto nell’anno solare, al netto delle fatture emesse relative a prestazioni estere; è ripetibile nei confronti del committente della prestazione.
Il contributo integrativo è sempre dovuto da tutti i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA anche se iscritti alla Gestione Separata INPS. I liberi professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo, diversa da quella che genera il reddito di impresa, che non sono iscritti ad un Cassa professionale, ma iscritti alla Gestione Separata INPS, alla quale versano i contributi previdenziali hanno la facoltà di addebitare in fattura anche il 4% del corrispettivo lordo a titolo di rivalsa, prevista dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 166/1996.
Il contributo integrativo è applicato anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni professionali effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria. In occasione della comunicazione annuale il professionista potrà dedurre, dall'importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo versata, risultante dalle fatture ricevute da ingegneri, architetti o società, a condizione che non sia il committente finale della prestazione.
Il contributo integrativo non è assoggettabile all’IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.
Dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo corrisposto dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità Inarcassa al 31/12/2012:
- il 50% per i professionisti che al 31/12/2012 non hanno periodi di iscrizione e contribuzione in Inarcassa o hanno una anzianità fino a 10 anni, oppure in caso di pensionamento dai 70 anni di età;
- 43,75% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 10 ed i 20 anni;
- 37,50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 20 ed i 30 anni;
- 25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente.
Viene introdotta una soglia massima di volume d’affari Iva, oltre cui non è prevista la “retrocessione”, che nel 2024 è pari a € 185.900,00.
È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT. Per l’anno 2024 è pari a € 815,00.
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Nota Bene
A partire dal 01/01/2021 il contributo integrativo minimo è dovuto per intero dagli iscritti pensionati di Inarcassa, fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per i pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità grave erogato dall’Associazione che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 5.3 Regolamento Generale Previdenza).
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Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.
La frazionabilità è applicata anche sul volume di affari nei casi in cui il professionista, abbia percepito eventuali compensi nella frazione di anno precedente l'iscrizione all'Albo professionale. In tal caso, poiché il contributo integrativo è applicabile sui soli corrispettivi fatturati nel periodo successivo, su espressa istanza documentata degli interessati, il volume di affari IVA dichiarato viene conseguentemente ricalcolato in base ai corrispettivi che rientrano nell’attività professionale.
Il contributo integrativo minimo è deducibile a fini fiscali nei seguenti casi:
- integralmente, se il volume d'affari professionale prodotto nell'anno di riferimento è pari a zero;
- per la quota parte non suscettibile di rivalsa sul committente, se il 4% del volume d'affari professionale prodotto nell'anno di riferimento è inferiore al valore del contributo minimo.
Ad esempio:
Contributo integrativo minimo 2024 pari a € 815 e volume d'affari professionale IVA prodotto nel 2024 pari a:
- zero, è deducibile l'intero contributo integrativo minimo;
- € 10.000, la contribuzione integrativa suscettibile di rivalsa sul committente è pari a € 400, quindi è deducibile l'importo di € 415 (815-400);
- € 25.000, la contribuzione integrativa suscettibile di rivalsa sul committente è pari a € 1.000, tale importo è superiore al contributo minimo che non è quindi deducibile a fini fiscali.
4. CONTRIBUTO DI MATERNITÁ/PATERNITÁ
Il contributo di maternità/paternità deve essere versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo, in due rate il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno.
Per l’anno 2024 l’importo della contribuzione di maternità/paternità ammonta ad € 72,00 (€ 30 da corrispondere con la prima rata dei minimi ed € 42,00 con la seconda rata).
Il contributo è frazionabile in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione ed è interamente deducibile ai fini fiscali.
5. ANZIANITÁ UTILE ALLA PENSIONE
L’anzianità utile per la maturazione del diritto alle prestazioni previdenziali e per il calcolo del loro ammontare è costituita dagli anni di iscrizione con integrale contribuzione versata. Le annualità che presentano inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e dei relativi oneri accessori non concorrono alla formazione dell’anzianità previdenziale.
I contributi versati in misura parziale relativi ad annualità non utili ai fini previdenziali non sono oggetto di restituzione.
6. DEDUCIBILITÁ CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
L'articolo 10, comma 1, lettera e) del D.P.R. 917/86 prevede che dal reddito complessivo si deducano i contributi previdenziali versati in ottemperanza di legge (v. contributi soggettivo, contributo di maternità/paternità, contributo integrativo rimasto a carico del professionista), nonché quelli versati facoltativamente (riscatti, ricongiunzione, volontari) alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza.
La deducibilità segue regole diverse in funzione del regime fiscale del contribuente:
- Regime fiscale ordinario: i contributi versati per ciascun anno, obbligatori e volontari, sono deducibili fino a capienza del reddito complessivo e vanno indicati nel quadro RP (oneri deducibili) della dichiarazione fiscale Persone Fisiche.
- Regime fiscale di vantaggio o regime forfetario. Occorre distinguere tra contributi obbligatori e contributi facoltativi:
- a) i contributi obbligatori vanno indicati nel quadro LM con conseguente abbattimento del reddito professionale imponibile ai fini fiscali. Qualora il reddito esposto nel quadro LM non sia sufficiente, la parte residuale potrà essere indicata nel quadro RP (oneri deducibili) della dichiarazione e dedotta dal reddito complessivo;
- b) i contributi facoltativi invece devono essere indicati esclusivamente nel quadro RP (oneri deducibili) e dedotti dal reddito complessivo.
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