Estensione maternità/paternità dal 1° gennaio 2022
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(Legge. 30/12/2021, n. 234)
SOGGETTI AVENTI DIRITTO E DECORRENZA
La legge riconosce alle libere professioniste e liberi professionisti il diritto ad una estensione dell’indennità di maternità/paternità per i tre mesi successivi ai cinque mesi di tutela obbligatoria già prevista dalla normativa vigente.
La norma si applica a tutti gli eventi di nascita, adozione e affidamento il cui periodo di tutela obbligatorio dei 5 mesi fosse ancora in corso al 1° gennaio 2022 o sia iniziato dopo tale data.
OGGETTO DELLA TUTELA
L’indennità è corrisposta per tre mesi decorrenti dal 1° giorno successivo al termine del quinto mese della tutela obbligatoria per gli eventi nascita, adozione e affidamento.
La tutela non si estende all’indennità di paternità prevista dall’art. 34 bis del RGP ed all’interruzione di gravidanza (spontanea o terapeutica) prevista dagli artt.71 co.3 e 73 D.Lgs.151/2001.
REQUISITI
L’indennità aggiuntiva di tre mesi spetta se il reddito complessivo fiscalmente dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo indennizzabile è inferiore a 8.145 euro. Tale importo viene annualmente rivaluto in funzione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
DOMANDA
La domanda va inoltrata dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) - nella sezione “Domande e certificati > Domande”, nel riquadro "Maternità e Paternità":
- unitamente alla domanda di maternità, paternità, adozione o affidamento entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto o dall’ingresso del bambino in famiglia;
- anche successivamente alla domanda di indennità principale, entro il termine di 180 giorni dal parto o dall’ingresso del bambino in famiglia, compilando il modulo on line “Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà domanda di maternità”.
Chi opta per il regime IVA del contribuente minimo o forfettario, può richiedere l'esonero dall'applicazione della ritenuta di acconto, indicandolo nell'apposito flag all'interno della domanda.
MISURA DELL' INDENNITA'
L’indennità aggiuntiva è pari ai tre dodicesimi dell’80% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF nel secondo anno anteriore a quello dell’evento.
E' garantita un'indennità minima che per l'anno 2022 è di euro 3.114,00.
In caso di iscrizione parziale nei tre mesi successivi al 5° mese, l’indennità aggiuntiva spetta in misura frazionata corrispondente ai giorni di iscrizione a Inarcassa.
LIQUIDAZIONE
La liquidazione di questa indennità aggiuntiva, contestuale o successiva al trattamento principale, è subordinata alla presentazione della documentazione prevista e alla regolarità degli adempimenti contributivi verso Inarcassa.
MODALITÁ DI PAGAMENTO
L’indennità viene accreditata sul conto corrente bancario o postale indicato nella richiesta di maternità/paternità.
CERTIFICAZIONE AI FINI FISCALI
La Cassa provvede ad inviare apposita certificazione attestante l’importo lordo erogato e la ritenuta di acconto eseguita.
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Attenzione
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L'erogazione dell'indennità aggiuntiva è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva