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Pensioni

Contributi anche presso altri enti

Briciole di pane

  1. Ricongiunzioni

Ricongiunzioni

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Ricongiunzioni

(Artt. 19, 26 e 27 | Regolamento Generale di Previdenza - Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni)

La ricongiunzione consente di unificare tutti i contributi accreditati presso le diverse gestioni previdenziali al fine di conseguire un’unica pensione. La facoltà di ricongiungere è stata riconosciuta ai liberi professionisti con la legge n. 45/1990.
La ricongiunzione rappresenta una alternativa alla totalizzazione, disciplinata con D. Lgs. 42/2006, e al cumulo contributivo gratuito, disciplinato ex Legge 232/2016.


REQUISITI E SOGGETTI INTERESSATI

La facoltà è attribuita ai liberi professionisti prima della liquidazione della pensione ed ai suoi superstiti, entro due anni dal decesso dell’iscritto.

Il presupposto per la ricongiunzione è la presenza di periodi di iscrizione in due o più enti previdenziali. La domanda di ricongiunzione può essere inoltrata:

  • presso l’ente in cui è in corso l’iscrizione
  • al compimento dell’età pensionabile presso una gestione diversa da quella di iscrizione, nella quale si possano vantare almeno 10 anni di iscrizione e contribuzione continuativa obbligatoria in relazione ad attività effettivamente esercitata. Dal calcolo dei dieci anni vanno esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa e di riscatto.

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata di norma una sola volta, salvo che il richiedente possa fare valere un ulteriore periodo assicurativo di dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata. In mancanza di tale requisito un’ulteriore ricongiunzione può essere fatta valere ma solo all’atto del pensionamento e solo presso la gestione presso cui è stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.


TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI RINCONGIUNGIBILI

La ricongiunzione non può essere parziale ma deve interessare tutti, e per intero, i periodi assicurativi accreditati all’atto della domanda presso le diverse gestioni previdenziali:

  • contribuzione obbligatoria
  • contribuzione volontaria
  • contribuzione figurativa
  • contribuzione da riscatto

I contributi trasferiti sono maggiorati dell’interesse annuo composto del 4,50% con la sola eccezione dei contributi figurativi conteggiati per la sola quota capitale.

Non sono ricongiungibili:

  • i periodi di contribuzione maturati presso la Gestione Separata INPS;
  • i periodi di contribuzione già utilizzati ai fini pensionistici;
  • i periodi di contribuzione già liquidati (ad esempio i contributi restituiti).

In sede di ricongiunzione può verificarsi il caso di coincidenza di più periodi coperti da contribuzione effettiva, volontaria e figurativa. I periodi relativi ad attività lavorativa effettiva, anche se coincidenti, sono considerati utili ma l’anzianità contributiva viene conteggiata una sola volta. Quando l’attività effettiva coincide con periodi di contribuzione figurativa o coperti da riscatto non conseguente a prestazioni di lavoro prevale il periodo di attività effettiva.

Se nessun dei periodi coincidenti è relativo ad una prestazione effettiva è considerato utile solo il periodo coperto con contribuzione di importo più elevato.


RICONGIUNZIONE DEI PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO

La legge 45/90 disciplina la ricongiunzione dei periodi assicurativi relativi ai liberi professionisti ed opera esclusivamente sul territorio italiano. In presenza di contributi versati in altro Stato membro della Comunità Economica Europea, ai sensi del Regolamento CE 883/2004, è possibile avvalersi della totalizzazione Europea dei periodi di contribuzione maturati presso Inarcassa e di quelli accreditati presso lo Stato estero europeo.

Eventuali periodi di lavoro svolto all’estero, non utilizzabili ai fini previdenziali in Italia, possono essere oggetto di riscatto presso Inarcassa ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni.


PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

iol_cardLa domanda di ricongiunzione non è impegnativa per l'associato e deve essere presentata dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) - nella sezione “Domande e certificati > Domande" - prima della liquidazione del trattamento pensionistico da parte di Inarcassa.

Nella domanda devono essere indicati tutti i periodi previdenziali di cui è titolari e tutte le gestioni previdenziali presso cui sono accreditati i contributi ed i periodi da ricongiungere (obbligatori, volontari, figurativi o di riscatto).
Entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della domanda di ricongiunzione, Inarcassa richiede alla/e gestione/i interessata/e tutti gli elementi necessari alla costituzione della posizione previdenziale. La risposta da parte degli altri enti deve pervenire entro novanta giorni dalla data della richiesta. A ricezione di tali dati, Inarcassa comunica all'associato l'ammontare dell'eventuale onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni.

Occorre inoltre aver presentato ad Inarcassa tutte le dichiarazioni reddituali dovute, il cui termine di presentazione sia già trascorso alla data di elaborazione della proposta.

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata prima della delibera del trattamento pensionistico da parte di Inarcassa. Si consiglia di verificare almeno un anno prima della maturazione dei requisiti di pensione la presenza di periodi assicurativi presso altri enti per valutare l'opportunità di presentare la domanda.
La tempistica complessiva dell'invio della proposta è definita dall'art 4 della legge n. 45/1990 ma è vincolata alla ricezione in tempo utile delle informazioni previdenziali necessarie all'elaborazione del provvedimento.


PRESENTAZIONE CONTESTUALE DI UNA DOMANDA DI RISCATTO E DI UNA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione ed il riscatto sono facoltà che trovano fondamento in disposizioni differenti e non possono essere oggetto di uno stesso provvedimento.  

I due provvedimenti vengono quindi elaborati separatamente rispettando l’ordine cronologico di arrivo: alla luce degli effetti sull’anzianità contributiva, e quindi sul calcolo dell’onere, il provvedimento relativo alla seconda istanza potrà essere elaborato solo dopo che l’interessato abbia accettato o meno la prima istanza e, in caso di accettazione, se dovuto un onere, lo abbia saldato integralmente (se scelto il pagamento in unica soluzione) o abbia pagato la sola prima rata (se scelto il pagamento rateale).  

Nel caso di presentazione contestuale della domanda di riscatto e di ricongiunzione, la proposta di ricongiunzione potrà essere elaborata dopo l’accettazione o meno della proposta di riscatto e, in caso di accettazione, dell’avvenuto saldo dell'onere (se scelto il pagamento rateale all'avvenuto saldo della prima rata). 


CALCOLO DELL’ONERE DELLA RICONGIUNZIONE

a) Ricongiunzione di periodi fino al 31 dicembre 2012

Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni che prevede la possibilità, per gli associati che abbiano maturato almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione presso Inarcassa alla data della domanda, di optare tra:

  • ricongiunzione “retributiva”, che potrebbe prevedere un onere a carico del richiedente. L’onere è pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria a coprire il pagamento da parte di Inarcassa della maggior quota di pensione ottenibile con la ricongiunzione ed il montante dei contributi versati nelle altre gestioni. La riserva matematica è calcolata alla data della domanda applicando alla maggior quota di pensione il coefficiente attuariale di riferimento individuato in base alle tabelle dei coefficienti di calcolo vigenti alla data della domanda e approvate con Decreto Ministeriale (Tabella A-B-C-D- E);
  • ricongiunzione “contributiva”, che non prevede onere a carico del professionista.

L’associato che avrà maturato presso Inarcassa un’anzianità di iscrizione e contribuzione inferiore ai 15 anni alla data della domanda potrà invece accedere esclusivamente alla ricongiunzione “retributiva”.

b) Ricongiunzione di periodi successivi al 31 dicembre 2012
Per tutti gli iscritti la ricongiunzione dei periodi assicurativi successivi al 31/12/2012 non comporta oneri a carico del richiedente, poiché consiste nel trasferimento del montante contributivo accreditato presso l’altro ente previdenziale presso cui era costituita la precedente posizione assicurativa.

c) Ricongiunzione di periodi misti (ante e post 31 dicembre 2012)
La ricongiunzione di un periodo che inizia prima del 31/12/2012 e termina dopo il 01/01/2013 determina, in caso di ricongiunzione “retributiva”, un onere a carico dell'interessato per i soli periodi ante 2013 (per il periodo post 31/12/2012 c’è il semplice trasferimento del montante contributivo versato). Nel caso dei professionisti che abbiano maturato almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione alla data di domanda, la scelta della ricongiunzione “contributiva” per l’intero periodo (ante e post 31/12/2012) non comporterà oneri a carico dell’associato.

Per il calcolo della quota a seguito di ricongiunzione contributiva, al montante individuale determinato dalla contribuzione trasferita si applicano i Coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella F. Tali coefficienti sono definiti in base all’anno di nascita e all’età di pensionamento e verranno annualmente aggiornati in ragione dell’adeguamento alla speranza di vita.


EFFICACIA PREVIDENZIALE DELLA RICONGIUNZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE

1. Nel caso della ricongiunzione retributiva onerosa o con onere pari a zero:

  • a) Se l’anzianità di ricongiunzione concorre alla maturazione del diritto a pensione, la domanda di pensione potrà essere presentata dalla data di pagamento delle prime tre rate del piano di ammortamento, se scelto il versamento rateale, o dell'intero onere se scelto il pagamento in unica soluzione. Nel caso di onere pari a zero la domanda di pensione potrà essere presentata immediatamente dalla data di accettazione della proposta di ricongiunzione;
  • b) Se l’anzianità di ricongiunzione non concorre alla maturazione del diritto a pensione, La domanda di pensione potrà essere presentata immediatamente anche nelle more della definizione del provvedimento di ricongiunzione. In tal caso la pensione sarà successivamente ricalcolata.

2. Nel caso della ricongiunzione contributiva non onerosa:

  • a) Se l’anzianità di ricongiunzione concorre alla maturazione del diritto a pensione, La domanda di pensione potrà essere presentata dalla data di accettazione della proposta di ricongiunzione. La domanda di pensione sarà accettata con riserva in attesa dell’effettivo trasferimento del montante da parte dell’Ente trasferente e riconosciuta con decorrenza dal mese successivo a quello del trasferimento;
  • b) Se l’anzianità di ricongiunzione non concorre alla maturazione del diritto a pensione, La domanda di pensione potrà essere presentata immediatamente anche nelle more della definizione del provvedimento di ricongiunzione. In tal caso la pensione sarà successivamente ricalcolata.

PAGAMENTO DELL’ONERE

L’onere di ricongiunzione può essere corrisposto:

  1. in unica soluzione;
  2. in forma rateale, in rate mensili non superiori alla metà del periodo ricongiunto, con applicazione di un tasso d'interesse pari allo 0,8% nel 2025. 
    Il tasso di interesse varia in relazione all'indice ISTAT e corrisponde al tasso in vigore nell'anno in cui viene adottato il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto, in seguito all'accettazione della proposta.

Entro 60 giorni dalla ricezione della notifica l’interessato deve provvedere a versare l’intero onere, in caso di pagamento in unica soluzione, o l’ammontare delle prime tre rate, in caso di pagamento rateale.

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Novità

Da dicembre 2023 è possibile, tramite il Modello F24, utilizzare i crediti d’imposta per il pagamento, in unica soluzione o in forma rateale, dell’onere di ricongiunzione. Sarà quindi possibile scegliere di effettuare il versamento tramite modello F24 oppure avviso di pagamento PagoPA: entrambe le modalità di pagamento verranno rese disponibili in Inarcassa OnLine.

Per usufruire della compensazione vi è l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando i canali Entratel o Fisconline. 
>> Leggi l'approfondimento per ulteriori informazioni

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Il mancato pagamento comporta la decadenza del provvedimento. La successiva domanda di ricongiunzione potrà essere presentata:

  • dopo ulteriori 10 anni di iscrizione e contribuzione presso una gestione previdenziale di cui almeno 5 anni continuativi in regime obbligatorio;
  • all’atto del pensionamento.

Il versamento anche parziale, pari all’importo dovuto delle prime tre rate, determina la irrevocabilità della domanda, con avvio della procedura di richiesta alle altre gestioni di trasferimento dei contributi. Tale circostanza impedisce l’accesso all’istituto della totalizzazione e comporta l’impossibilità di richiedere il cumulo per gli stessi periodi oggetto di ricongiunzione. L’eventuale debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa.


DEDUCIBILITÁ CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

L'articolo 10, comma 1, lettera e) del D.P.R. 917/86 prevede che dal reddito complessivo si deducano i contributi previdenziali versati in ottemperanza di legge (v. contributi soggettivo, contributo di maternità/paternità, contributo integrativo rimasto a carico del professionista), nonché quelli versati facoltativamente (riscatti, ricongiunzione, volontari) alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza.

La deducibilità segue regole diverse in funzione del regime fiscale del contribuente:

  • Regime fiscale ordinario: i contributi versati per ciascun anno, obbligatori e volontari, sono deducibili fino a capienza del reddito complessivo e vanno indicati nel quadro RP (oneri deducibili) della dichiarazione fiscale Persone Fisiche.
  • Regime fiscale di vantaggio o regime forfetario. Occorre distinguere tra contributi obbligatori e contributi facoltativi:
    • a) i contributi obbligatori vanno indicati nel quadro LM con conseguente abbattimento del reddito professionale imponibile ai fini fiscali. Qualora il reddito esposto nel quadro LM non sia sufficiente, la parte residuale potrà essere indicata nel quadro RP (oneri deducibili) della dichiarazione e dedotta dal reddito complessivo;
    • b) i contributi facoltativi invece devono essere indicati esclusivamente nel quadro RP (oneri deducibili) e dedotti dal reddito complessivo.
Paragraphs
Ricongiunzione, più facile scegliere
Ora si può valutare meglio la convenienza ai fini pensionistici della ricongiunzione, grazie a nuove informazioni che gli uffici inviano via PEC, a seguito della richiesta dell'istituto. Leggi l'approfondimento
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Tabelle dei coefficienti di calcolo per riscatti e ricongiunzioni in vigore dal 01/01/2021 al 31/12/2023
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Tabelle dei coefficienti di calcolo per riscatti e ricongiunzioni in vigore dal 01/01/2018 al 31/12/2020
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Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni in vigore dal 01/01/2015 al 31/12/2020
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Tabelle dei coefficienti di calcolo per riscatti e ricongiunzioni in vigore fino al 31/12/2014
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Tabelle dei coefficienti di calcolo per riscatti e ricongiunzioni in vigore dal 01/01/2015 al 31/12/2017
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