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Dichiarazioni

Briciole di pane

  1. Dichiarazione Annuale Obbligatoria Dei Redditi e Dei Volumi D'affari

Dichiarazione annuale obbligatoria dei redditi e dei volumi d'affari

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Comunicazione_annuale_obbligatoria

(Art. 2 | Regolamento Generale Previdenza)

La comunicazione obbligatoria è una dichiarazione personale da presentare annualmente ad Inarcassa relativamente all’ammontare del reddito professionale IRPEF e del volume d’affari IVA.

Dall’anno 2021 è obbligatorio indicare in sede di dichiarazione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o l’eventuale variazione dello stesso.


CHI HA L’OBBLIGO DI PRESENTARE LA COMUNICAZIONE

  • Tutti i professionisti iscritti a Inarcassa anche se le dichiarazioni fiscali sono pari a zero o in perdita;
  • Tutti i professionisti non iscritti a Inarcassa ma iscritti agli Albi e titolari di partita IVA, a prescindere dal codice di attività, per l’intero anno solare o per parte di esso. L’obbligo della comunicazione sussiste anche se il reddito professionale o il volume di affari è pari a zero o in perdita;
  • Gli eredi dei professionisti deceduti.

TERMINI E MODALITA' DI COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere presentata entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento, obbligatoriamente tramite Inarcassa On line. Basta entrare nella propria area riservata nella sezione “Adempimenti”, alla voce “Dichiarazioni”, e procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica.

Gli eredi dei professionisti deceduti devono presentare la comunicazione dei redditi in forma cartacea, o via pec indirizzata a protocollo@pec.inarcassa.org, entro dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso. Entro tale termine dovranno effettuare anche il pagamento degli eventuali contributi.

Ricordiamo che l'invio della dichiarazione può essere comunque effettuato, come riportato dall'art. 2 comma 2.3 del Regolamento di Inarcassa, senza incorrere in sanzioni entro il 31 dicembre, con il pagamento entro tale termine delle somme eventualmente dovute:

  • per gli iscritti, conguaglio contributivo, salvo richiesta di rateizzazione nei casi previsti ;
  • per i non iscritti e le società di ingegneria, contributo integrativo.
     

CHI E’ ESONERATO DALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

I soli professionisti non iscritti a Inarcassa che:

  • per l’anno relativo alla dichiarazione non sono stati titolari di partita IVA;
  • siano iscritti anche ad altri Albi professionali e che abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore all’anno cui si riferisce la dichiarazione. Sono tenuti, tuttavia, a fornire prova dell'avvenuto esercizio di opzione, al fine di escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi.

OBBLIGO PER LE SOCIETA'

Le Società di Professionisti, le Società tra Professionisti e le Società di Ingegneria sono tenute alla Comunicazione annuale obbligatoria del Volume di affari I.V.A., in base all' art. 2 del Regolamento Generale Previdenza.

La comunicazione obbligatoria deve essere effettuata in via telematica, tramite Inarcassa On Line entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento, dal Rappresentante Legale della società.

Per ulteriori informazioni sull'argomento, invitiamo alla consultazione dell'area del sito dedicata alle Regole per le Società.


Attenzione!

L'omissione, il ritardo o l'infedeltà della comunicazione annuale obbligatoria e dell'indirizzo PEC comportano l'applicazione delle sanzioni.

Non è invece prevista alcuna sanzione in caso di rettifica successiva alla dichiarazione presentata nei termini che non comporti un incremento della contribuzione dovuta.

Paragraphs
Collegamenti
Links
Guida alla Dich. on line 2023
FAQ - Dichiarazione dei redditi e dei volumi d'affari
Rateazione del conguaglio 2023
Adempimenti per gli eredi
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