Lavoro all’estero e previdenza
Image
Se sei iscritto ad Inarcassa e stai prestando lavoro all’interno dell’Unione Europea, in base al Regolamento (CE) n. 883/2004, puoi decidere di continuare a versare i contributi previdenziali presso Inarcassa anche durante il periodo all’estero così da accentrare la posizione pensionistica in Italia. In questo caso è fondamentale compilare il modello A1 ed inviarlo ad Inarcassa.
Se invece nel passato hai lavorato all’estero o vuoi valutare altre possibili soluzioni per la tua situazione lavorativa all’estero, ai fini previdenziali, devi verificare in quale delle seguenti discipline rientra il tuo caso.
• • • • •
1) TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI IN AMBITO UE (Reg. Cee 1408/71 – Reg. Ce 883/2004).
Se puoi far valere periodi di lavoro negli Stati comunitari l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione dei periodi di assicurazione italiani ed esteri.
Se hai quindi svolto attività lavorativa sia in Italia sia in un Paese dell’Unione Europea, il diritto alla pensione viene accertato sommando i periodi di lavori svolti in Italia e all’estero (totalizzazione).
La contribuzione estera viene presa in considerazione per verificare i requisiti richiesti per il diritto, come se fosse contribuzione versata in Italia. L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il sistema di calcolo definito "pro-rata".
Analogamente, le Istituzioni competenti degli Stati esteri determineranno il diritto alle prestazioni a loro carico, se necessario, tenendo conto della contribuzione accreditata in Italia.
Per fare un breve semplice esempio: se hai lavorato 10 anni in Germania e ora da 30 anni sei iscritto ad Inarcassa, raggiunti i requisiti minimi in ogni gestione tenendo conto di una anzianità di 40 anni (30+10) avrai diritto alla pensione secondo le regole dell’ente, dove come importo pensionistico in Inarcassa riceverai i 30/40 dell’importo calcolato e presso l’ente tedesco i 10/40 dell’importo calcolato secondo le loro regole.
La domanda di pensione deve essere inoltrata dall’assicurato o dal superstite avente diritto all’Istituzione competente dello Stato in cui risiede e di ultima iscrizione che attiva i necessari collegamenti istruttori con le istituzioni estere. Puoi inoltrare la domanda di pensione ad Inarcassa utilizzando la modulistica presente sul sito alla voce "Totalizzazione", specificando nel modulo di volersi avvalere della Totalizzazione europea e indicando i periodi di lavoro prestati all’estero e la relativa istituzione previdenziale di riferimento.
Approfondiamo in maniera più; puntuale questo istituto:
Il trattato UE garantisce i diritti di sicurezza sociale ai cittadini comunitari migranti e stabilisce l’abolizione di qualsiasi discriminazione in tema di nazionalità nella retribuzione e nelle altre condizioni di lavoro, in omaggio al principio di libera circolazione dei lavoratori. In particolare, la normativa comunitaria, assicura a coloro che si spostano all’interno della Comunità, nonché; ai rispettivi aventi dritto e ai loro superstiti:
- la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto a garantire ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;
- il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato (esportabilità della prestazione);
- la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi maturati nei vari Stati si cumulano, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni.
La normativa comunitaria non crea tuttavia un sistema previdenziale europeo “parallelo” ma coordina semplicemente le normative dei vari sistemi previdenziali nazionali.
Fino al 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri dell’Unione europea sono state costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972.
Dal 1° maggio 2010, sono in vigore il REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 del 29 aprile 2004 e il Regolamento di attuazione (CE) N. 987/2009 del 16 settembre 2009. Questa normativa comunitaria è applicabile:
- ai 28 Stati membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e, dal 1° luglio 2013, Croazia;
- alla Svizzera, dal 1 gennaio 2012;
- ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dal 1° gennaio 2012.
Come opera il cumulo dei periodi assicurativi
I periodi di lavoro in ambito comunitario sono valorizzati ai fini pensionistici mediante l’istituto della totalizzazione dei contributi che non prevede oneri a carico dell’assicurato e non comporta il trasferimento dei contributi da un Paese ad un altro.
La totalizzazione consente di sommare i periodi assicurativi non coincidenti maturati nei vari Stati ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per il diritto a pensione secondo la legislazione di ciascuno Stato (art. 51 Reg. CE n. 883/2004).
I contributi utili ai fini della totalizzazione sono quelli obbligatori, figurativi (servizio militare, disoccupazione, ecc.), da riscatto e da contribuzione volontaria.
Il diritto a pensione viene accertato in ciascun Paese sommando i periodi contributivi (italiani ed esteri). Se la contribuzione di uno Stato è sufficiente da sola per dar luogo autonomamente alla pensione, il lavoratore può ottenerla senza ricorrere alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti in altro Stato. Ciò significa che è possibile che la totalizzazione non operi in un Paese ed operi invece nel Paese in cui sia necessaria per il conseguimento dei requisiti (totalizzazione unilaterale).
Periodi inferiori ad un anno
La totalizzazione è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione di 12 mesi in ciascuno Stato (art. 57 Reg. CE n. 883/2004). La normativa comunitaria prevede comunque che i contributi inferiori al periodo minimo necessario per la totalizzazione siano utilizzati dagli altri Stati membri che possono far valere almeno un anno di assicurazione.
Di conseguenza, le istituzioni degli altri Stati membri presso le quali l’interessato può far valere almeno un anno di assicurazione devono prendere in considerazione tali periodi di assicurazione per accertare il raggiungimento del diritto a prestazione in virtù; della legislazione che ognuna di esse applica.
Il calcolo e il pagamento della pensione
I periodi esteri sono presi in considerazione esclusivamente ai fini dell’accertamento del diritto a pensione.
L’importo della prestazione è determinato (art. 52 Reg. CE n. 883/2004):
- secondo il metodo ordinario, se sono soddisfatte le condizioni minime previste dalla normativa nazionale (pensione autonoma);
- secondo il metodo del pro-rata se non sono soddisfatte le condizioni minime previste dalla normativa nazionale. In tal caso ciascuno degli Stati interessati determina l’importo della prestazione a proprio carico in misura proporzionale ai periodi di assicurazione fatti valere ai sensi della propria legislazione (Esaurienti dettagli sono stati forniti dall’INPS con circolare n. 88 del 2/7/2010)
Ciascuno Stato membro, a mezzo delle proprie istituzioni previdenziali, provvede al pagamento diretto della rispettiva quota di pensione maturata sul proprio territorio.
La domanda
La domanda di pensione deve essere inoltrata dall’assicurato o dal superstite avente diritto all’Istituzione competente dello Stato in cui risiede e di ultima iscrizione. Gli ingegneri ed architetti possono inoltrare la domanda di pensione ad Inarcassa utilizzando la modulistica presente sul sito alla voce “Totalizzazione”, specificando nella domanda di voler beneficiare della Totalizzazione europea, indicando i periodi di lavoro prestati all’estero e la relativa istituzione previdenziale di riferimento.
All’atto del collocamento a riposo, l’ente previdenziale competente in Italia provvederà a:
- definire la pensione italiana in regime internazionale;
- avviare il collegamento con il competente istituto previdenziale estero per permettere ad esso di completare l’istruttoria.
Quali trattamenti possono essere erogati in regime di totalizzazione europea
La totalizzazione europea si applica a tutti i trattamenti pensionistici diretti e indiretti erogati dagli Stati membri in base alla normativa nazionale.
Gli iscritti ad Inarcassa possono cumulare i periodi lavorativi italiani ed esteri per il conseguimento dei seguenti trattamenti:
- Pensione di vecchiaia unificata anticipata, ordinaria e posticipata al raggiungimento dei requisiti previsti dal Regolamento Generale di Previdenza (Tab. I);
- Pensione di anzianità, ove applicabile in base alla disciplina transitoria;
- Pensione contributiva, ove applicabile in base alla disciplina transitoria;
- Pensione di invalidità e di inabilità;
- Pensione indiretta e di reversibilità ai superstiti.
• • • • •
2) TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI IN PAESI EXTRA UE.
Se hai lavorato in Paesi extra UE, l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri questo per assicurare gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini. Tra i paesi legati da convenzioni bilaterali esistono due tipi di totalizzazione dei contributi:
- totalizzazione semplice: si prendono in considerazione i periodi assicurativi dei due paesi contraenti la convenzione. Se in base alla convenzione stipulata sono stati versati contributi a sufficienza per l’ottenimento di un trattamento pensionistico, il lavoratore percepirà una pensione pro-rata erogata da ciascun paese contraente;
- totalizzazione multipla: si tratta di accordi bilaterali che prevedono il coinvolgimento nel processo di totalizzazione dei periodi assicurativi di un terzo paese che abbia stipulato accordi di sicurezza sociale con almeno uno dei due Stati contraenti.
Nella tabella che segue sono elencati tutti gli Stati ed è possibile consultare le relative convenzioni sul sito dell’Inps.
STATI E CONVENZIONI BILATERALI DI SICUREZZA SOCIALE
Argentina | Repubblica di Capo verde |
Australia | Repubblica di Corea |
Brasile | Repubblica di San Marino |
Canada e Quebec | Santa Sede |
Paesi dell'ex-Jugoslavia | Tunisia |
Israele | Turchia |
Isole del Canale e Isola di Man | U.S.A (Stati Uniti d'America) |
Messico | Uruguay |
Principato di Monaco | Venezuela |
* I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono i seguenti
- Repubblica di Bosnia-Erzegovina
- Repubblica del Kosovo
- Repubblica di Macedonia
- Repubblica di Montenegro
- Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)
Le convenzioni bilaterali tra lo Stato italiano e gli Stati extra UE non si applicano alle Casse dei liberi professionisti, ma solo ai lavoratori dipendenti e autonomi assicurati presso la gestione pubblica dell’Inps. Nel caso quindi si rende necessario avere una posizione aperta presso l’Inps.
• • • • •
3) IL RISCATTO DEL LAVORO ALL'ESTERO
In ultima analisi, qualora i periodi in cui hai lavorato all’estero non diano origine a pensione all’estero e non siano riconoscibili in Italia, ai fini previdenziali possono essere riscattati (art. 7.3 Statuto Inarcassa).
All’atto della presentazione della domanda devi essere iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa e puoi esercitare il riscatto in misura parziale o totale Regolamento Riscatto e Ricongiunzioni.
Per informazioni specifiche vai sul sito www.inarcassa.it e scrivi ad "Inarcassa Risponde".
Collegamenti