Dichiarazione annuale obbligatoria dei redditi e dei volumi d'affari
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(Art. 2 | Regolamento Generale Previdenza)
La comunicazione obbligatoria è una dichiarazione personale da presentare annualmente ad Inarcassa relativamente all’ammontare del reddito professionale IRPEF e del volume d’affari IVA.
Dall’anno 2021 è obbligatorio indicare in sede di dichiarazione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o l’eventuale variazione dello stesso.
CHI HA L’OBBLIGO DI PRESENTARE LA COMUNICAZIONE
- Tutti i professionisti iscritti a Inarcassa anche se le dichiarazioni fiscali sono pari a zero o in perdita;
- Tutti i professionisti non iscritti a Inarcassa ma iscritti agli Albi e titolari di partita IVA, a prescindere dal codice di attività, per l’intero anno solare o per parte di esso. L’obbligo della comunicazione sussiste anche se il reddito professionale o il volume di affari è pari a zero o in perdita;
- Gli eredi dei professionisti deceduti.
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TERMINI E MODALITA' DI COMUNICAZIONE La comunicazione deve essere presentata entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento, obbligatoriamente tramite Inarcassa On line. Basta entrare nella propria area riservata nella sezione “Adempimenti”, alla voce “Dichiarazioni”, e procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica. |
Gli eredi dei professionisti deceduti devono presentare la comunicazione dei redditi in forma cartacea, o via pec indirizzata a protocollo@pec.inarcassa.org, entro dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso. Entro tale termine dovranno effettuare anche il pagamento degli eventuali contributi.
Ricordiamo che l'invio della dichiarazione può essere comunque effettuato, come riportato dall'art. 2 comma 2.3 del Regolamento di Inarcassa, senza incorrere in sanzioni entro il 31 dicembre, con il pagamento nei termini delle somme eventualmente dovute:
- per gli iscritti, conguaglio contributivo entro il 31/12, salvo richiesta di rateizzazione nei casi previsti ;
- per i non iscritti e le società di ingegneria, contributo integrativo entro il 31/08.
CHI E’ ESONERATO DALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE
I soli professionisti non iscritti a Inarcassa che:
- per l’anno relativo alla dichiarazione non sono stati titolari di partita IVA;
- siano iscritti anche ad altri Albi professionali e che abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore all’anno cui si riferisce la dichiarazione. Sono tenuti, tuttavia, a fornire prova dell'avvenuto esercizio di opzione, al fine di escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi.
OBBLIGO PER LE SOCIETA'
Le Società di Professionisti, le Società tra Professionisti e le Società di Ingegneria sono tenute alla Comunicazione annuale obbligatoria del Volume di affari I.V.A., in base all' art. 2 del Regolamento Generale Previdenza.
La comunicazione obbligatoria deve essere effettuata in via telematica, tramite Inarcassa On Line entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento, dal Rappresentante Legale della società.
Per ulteriori informazioni sull'argomento, invitiamo alla consultazione dell'area del sito dedicata alle Regole per le Società.
Attenzione!
L'omissione, il ritardo o l'infedeltà della comunicazione annuale obbligatoria e dell'indirizzo PEC comportano l'applicazione delle sanzioni.
Non è invece prevista alcuna sanzione in caso di rettifica successiva alla dichiarazione presentata nei termini che non comporti un incremento della contribuzione dovuta.
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